La Direzione/Ufficio Operazioni competente, completate favorevolmente le verifiche di cui alla Sottofase B.2 emette per l’impresa un Certificato Iniziale EASA Form 3-CAO o Form 14 con lo schema di numerazione illustrato nella Sottofase B.2 (rif. step 4a della GUIDE FOR TRANSITION TO PART-CAO and PART-CAMO fornita da EASA nella FAQ n.108380)

Il nuovo certificato così emesso riporta a pagina 2 il riferimento all’indice di revisione dell’emendamento al “exposition/manuale“ di transizione inviato all’approvazione ENAC  nella Sottofase B.2, aggiungendo al termine la frase “sulla base dell’articolo 4 del Regolamento (UE) n. 1321/2014 come revisionato” ( on the basis of Article 4 of Regulation (EU) No 1321/2014 (as amended)”). Nel caso in cui sia richiesta la conversione da due differenti approvazioni in una secondo la Parte CAO, si dovranno riportare i riferimenti ad entrambe i manuali, se gestiti separatamente.

L’impresa richiedente restituirà i precedenti certificati AMO-MF, AMO-145 e/o CAMO-MG alla Direzione/Ufficio Operazioni competente.

Nel frattempo l’organizzazione deve continuare a lavorare con le procedure esistenti come da exposition/ manuale approvato modificato per tenere conto del nuovo riferimento di approvazione e delle modifiche al regolamento (UE) n. 1321/2014. ”

Contemporaneamente al rilascio dell’approvazione in accordo alla Parte CAO o alla Parte CAMO, la Direzione/Ufficio Operazioni competente invia all’impresa richiedente una notifica in cui riporta (a tal fine può essere utilizzato anche la parte 4 del Rapporto di raccomandazione pertinente):

  1. una “non conformità generica di transizione” notificato ai sensi del § CAMO.A.300 o del § CAO.A.025 con data ultima di chiusura fissata al 24 marzo 2022 utilizzando la seguente formulazione:“L’approvazione n° IT.CAMO[CAO].XXXX è rilasciata a [Nome dell’organizzazione] sulla base dell’articolo 4 del Regolamento (UE) 1321/2014 come revisionato, ma l’organizzazione non ha dimostrato di essere conforme a tutti i requisiti di cui all’Allegato V quater (Parte CAMO) [Allegato V quinquies (Parte CAO)] del Regolamento (UE) 1321/2014. L’organizzazione deve adottare le misure necessarie per dimostrare a ENAC, non oltre il 24 marzo 2022, che è rispondente a tutti i requisiti recentemente introdotti dalla Parte CAMO [Parte CAO] e non inclusi come applicabile nella Parte 145, nel Capitolo G o F della Parte M. A tal fine, l’organizzazione dovrebbe stabilire e comunicare all’ENAC un piano di attuazione delle suddette misure. Nel frattempo [Nome dell’organizzazione] deve continuare a lavorare con le procedure esistenti contenute nel Manuale / exposition modificato e approvato per tenere conto del nuovo numero di approvazione e delle modifiche al regolamento (UE) n. 1321/2014”.
  2. le non conformità che al momento della conversione risultano aperte (“non conformità di sorveglianza”), nell’ambito del ciclo di sorveglianza in corso, per l’organizzazione interessata approvata secondo Capitolo G della Parte M, Capitolo F della Parte M e / o della Parte-145, sono trasferite ai corrispondenti articoli dell’Allegato V quater (Parte CAMO) o V quinquies (Parte CAO) al Regolamento (UE) 1321/2014, come applicabile, senza modificare la data ultima di chiusura. Le appendici dalla II alla V della “Guida per la transizione alla parte CAO e alla parte CAMO” dell’EASA forniscono le corrispondenze tra tutti i requisiti dei diversi regolamenti (queste tabelle di corrispondenza sono cumulative, vedi documenti in fondo alla presente pagina).