Omologazione e Organizzazioni di Progettazione

Il Regolamento (UE) 2018/1139, che ha sostituito il Regolamento (CE) n. 216/2008 e contiene le previsioni per l’istituzione dell’Agenzia dell’Unione Europea per la Sicurezza Aerea (EASA), definendone funzioni, compiti e responsabilità, stabilisce all'art. 2 (1) che tutti gli aeromobili, inclusi i rispettivi prodotti e parti su di essi installate, equipaggiamenti non installati e dispositivi di controllo remoto, se progettati, costruiti o registrati in uno Stato Membro dell’Unione Europea, o registrati in un terzo Stato ma eserciti da un operatore sorvegliato da uno Stato Membro, o se pure registrati in uno Stato terzo e eserciti da un operatore sorvegliato da uno Stato terzo ma con traffico da e verso uno Stato Membro, devono soddisfare il Regolamento medesimo.

L’art. 9 del Regolamento (UE) 2018/1139 prescrive che tutti gli aeromobili, inclusi i prodotti, le parti e pertinenze installate, soddisfino i requisiti essenziali di aeronavigabilità riportati nell’Allegato II del Regolamento. È inoltre prescritto - artt. 10 e 11 - che tutti i prodotti, aeromobili, motori e eliche abbiano un Certificato di Omologazione (o detto anche Certificato di Tipo) che viene rilasciato quando il prodotto e/o le modifiche al prodotto abbiano dimostrato di soddisfare i requisiti della Base di Certificazione.

Omologazione e Certificazione di Tipo sono usate in questo sito web come sinonimi.

L’art. 9 non si applica agli aeromobili riportati nell’Allegato I del Regolamento (ad esempio aeromobili di rilevanza storica, aeromobili amatoriali, aeromobili inizialmente progettati per scopi militari, etc.), precedentemente descritti nell'Annesso II del Regolamento (CE) 2016/2008, che rimangono regolati dal Regolamento Tecnico dell’ENAC al Titolo quarto - Certificazione.

A ogni singolo aeromobile, conforme ad un tipo omologato e quindi identificato in un Certificato di Omologazione, è associato un Certificato di Navigabilità che attesta che l’aeromobile è operato e mantenuto in accordo con i requisiti essenziali di aeronavigabilità continua. Per singoli aeromobili, di tipo non omologato, che devono essere impiegati con finalità limitate, quale può essere ad esempio il caso di voli sperimentali, dimostrativi, di ricerca e sviluppo, può essere rilasciato un Permesso di Volo se è dimostrato che esso può essere operato in sicurezza per uno specifico programma di voli, con ben identificate limitazioni finalizzate a proteggere anche le terze parti.

Per le parti e le pertinenze possono essere emesse specifiche certificazioni quando sono dimostrate soddisfare specifiche di aeronavigabilità stabilite per garantire la rispondenza ai requisiti essenziali.

Tutte le organizzazioni di progettazione di prodotti, parti e pertinenze devono dimostrare le proprie attitudini nonchè di potersi assumere le responsabilità associate con i privilegi che gli vengono riconosciuti attraverso un processo di approvazione dell’organizzazione di progettazione.

L’istituzione dell’Agenzia dell'Unione Europea per la Sicurezza Aerea ha modificato in ogni Stato Membro il ruolo di ogni Autorità di Aviazione Civile inizialmente nelle attività di omologazione e di approvazione delle organizzazioni di progettazione, e successivamente per gli aspetti operativi. In Italia l’Enac si è pertanto organizzata per supportare, attraverso attività di formazione, consulenza e ricerca, le aziende, le Istituzioni, i Centri di Ricerca e le Università che operano nella ricerca e sviluppo, progettazione e costruzione di aeromobili, prodotti, parti e pertinenze, con il principale obiettivo di continuare a promuovere lo sviluppo dell’aviazione civile, garantendo il mantenimento del livello di sicurezza assicurato dal nostro Paese in quanto firmatario della Convenzione di Chicago (ICAO). Il supporto di formazione e consulenza può essere fornito anche ad altri Stati ed Autorità di Aviazione Civile.

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