Un prodotto aeronautico, secondo il Regolamento (UE) n. 2018/1139 (ex Regolamento (CE) n. 216/2008), articolo 3 – Definizioni – è un aeromobile, un motore o un’elica.

Al paragrafo 1 dell’articolo 2 del regolamento (UE) 2018/1139 viene stabilito che ogni aeromobile, escluso quelli elencati nell’Allegato I (ex Annesso II) – che sia progettato o costruito o operato da un’organizzazione per cui l’EASA è l’Autorità di sorveglianza della sicurezza, o che sia registrato in uno Stato Membro – deve rispondere al suddetto Regolamento Europeo e deve soddisfare i requisiti essenziali definiti nell’Allegato II “Essential requirements for airworthiness” del Regolamento stesso.

La rispondenza a tali requisiti di ogni prodotto, parte o componente installati su tali prodotti deve essere stabilita in accordo alle seguenti regole:

  • per ogni prodotto deve essere emesso un Certificato di Tipo (detto anche Certificato di Omologazione)
  • per ogni prodotto il cui progetto è conforme a un tipo identificato attraverso un Certificato di Tipo, deve essere emesso uno specifico Certificato di Aeronavigabilità