Aeromobili esclusi dalle competenze EASA

L’Allegato I del Regolamento (UE) 2018/1139 (precedentemente Annesso II del Regolamento (CE) 216/2008) individua tutte le categorie di prodotti riferiti nell’art. 2.3.d) e ai quali non si applicano il Regolamento stesso e i rispettivi atti delegati e di implementazione, ovvero la Parte 21 del Regolamento (UE) 748/2012.

Per le categorie di prodotti elencate nell’Allegato I, che ricadono quindi sotto la competenza dell’Autorità Nazionale, si applicano i requisiti e le procedure del Regolamento Tecnico dell’ENAC: 

  • Aeromobili di rilevanza storica
  • Aeromobili per scopi sperimentali, scientifici, etc. (pochi esemplari)
  • Aeromobili amatoriali (scopi non commerciali)
  • Aeromobili il cui progetto iniziale è solo per scopi militari
  • Aeromobili "unmanned" con peso ≤ 150 kg
  • Aeromobili per scopi sperimentali, scientifici, etc. (pochi esemplari)

Per i diritti da corrispondere all’ENAC si applica il Regolamento per le Tariffe dell'ENAC. 

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