L’Allegato I del Regolamento (UE) n. 2018/1139 (precedentemente Annesso II del Regolamento (CE) n. 216/2008) individua tutte le categorie di prodotti riferiti nell’art. 2.3.d) e ai quali non si applicano il Regolamento stesso e i rispettivi atti delegati e di implementazione, ovvero la Parte 21 del Regolamento (UE) n. 748/2012.
Per le categorie di prodotti elencate nell’Allegato I, che ricadono quindi sotto la competenza dell’Autorità Nazionale, si applicano i requisiti e le procedure del Regolamento Tecnico dell’ENAC:
- Aeromobili di rilevanza storica
- Aeromobili per scopi sperimentali, scientifici, etc. (pochi esemplari)
- Aeromobili amatoriali (scopi non commerciali)
- Aeromobili il cui progetto iniziale è solo per scopi militari
- Aeromobili “unmanned” con peso ≤ 150 kg
- Aeromobili per scopi sperimentali, scientifici, etc. (pochi esemplari)
Per i diritti da corrispondere all’ENAC si applica il Regolamento per le Tariffe dell’ENAC.
Ultimo aggiornamento: 04/02/2019