Permessi di volo

Il Permesso di Volo può essere rilasciato quando si può dimostrare che l'aeromobile, pur non rispondendo ai requisiti di aeronavigabilità (Certification Specifications), è capace di effettuare in sicurezza un volo elementare. Esso può essere rilasciato con le limitazioni appropriate, e comunque con l'obiettivo di proteggere le terze parti.

Le condizioni operative e le limitazioni sono riferite a specificati programmi di volo e vengono in genere approvate dall'EASA o da una organizzazione di progettazione approvata. Una volta approvate le condizioni e limitazioni di volo, l'Autorità Nazionale competente o un'organizzazione di progettazione approvata rilascia il Permesso di Volo.

Per gli aeromobili di competenza dell'EASA le procedure per richiedere il Permesso di Volo sono riportate nel Regolamento (UE) n. 748/2012 relativo ai requisiti per la certificazione dei prodotti aeronautici, dei componenti e delle parti e delle organizzazioni di progettazione e di produzione.

Per gli aeromobili le cui competenze sono rimaste a livello nazionale, il Regolamento Tecnico dell'ENAC prescrive l'uso di procedure analoghe, per quanto applicabili, a quelle contenute nei Regolamenti Europei. Rientra in quest'ultimo caso il rilascio dei permessi di volo per aeromobili adibiti ad attività di ricerca, per l'impiego di aeromobili d'amatore, di aeromobili di provenienza militare e aeromobili storici, in quanto ricadenti nelle previsioni dell'Allegato I del Regolamento (UE) 2018/1139 (precedentemente Annesso II del Regolamento (CE) 216/2008).

In attuazione a quanto previsto dalla Sezione B della Parte 21 del Regolamento (UE) 748/2012 e in accordo alla sottoparte P all'Annesso Parte 21 dello stesso Regolamento, che stabilisce che i Permessi di Volo sono rilasciati dall'Autorità dello Stato di Registrazione competente, o da Organizzazioni alle quali sia stato riconosciuto tale privilegio, l'ENAC ha pubblicato la Circolare NAV 32E con cui vengono definite le modalità per il rilascio dei Permessi di Volo, sia nel caso di aeromobili la cui competenza ricade sull'EASA, sia nel caso di aeromobili che ricadono nelle competenze dell'Autorità Nazionale (aeromobili Allegato I al Regolamento (UE) 2018/1139).

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