Rinnovo del CIT

Generalità

Il C.I.T. ha validità quinquennale (5 anni) e, alla scadenza, può essere rinnovato su richiesta del titolare.

All’atto del rinnovo, il C.I.T. viene riemessa con la nuova data di scadenza.

Come fare la domanda?

Per ottenere il rinnovo del C.I.T. occorre presentare la relativa domanda Mod. R.T. 3 almeno un mese prima della scadenza, secondo le le modalità descritte nell'analoga sezione nella pagina Rilascio del CIT tenendo conto delle istruzioni riportate di seguito.

Il rinnovo dei C.I.T. può avvenire:

  1. senza esame qualora il titolare ha svolto attività di almeno sei mesi per ogni periodo di 24 mesi nell’esercizio delle funzioni connesse alla certificazione posseduta, ovvero abbia superato un corso di mantenimento approvato dall’ENAC;
  2. con esame qualora l’interessato non rientri nei casi di cui sopra.

Fermo restando quanto sopra, la domanda per il rinnovo di un C.I.T. può essere presentata, e il C.I.T. rinnovato, anche se il C.I.T. in questione risulta scaduto da poco (ad es. non superiore al mese), a patto che il titolare non abbia utilizzato dopo la scadenza i privilegi ad esso connessi e ovviamente risultino soddisfatti comunque tutti i requisiti stabiliti Regolamento Tecnico ENAC applicabile al rinnovo della validità del C.I.T.. Se il lasso di tempo tra la precedente data di scadenza del C.I.T. e la data in cui si presenta la domanda di rinnovo, è invece più ampio, ENAC può, in funzione della valutazione delle peculiarità del caso, richiedere, per procedere con il rinnovo, un piano personalizzato di riaddestramento e un esame.

Va considerato infatti che:

  • la qualificazione tecnica acquisita e dimostrata dal titolare e riconosciuta tramite il rilascio del C.I.T. non è soggetta a scadenze;
  • un C.I.T. valido e l’esperienza recente sono prerequisiti necessari per poter essere autorizzato (o mantenere valida tale autorizzazione) ad esercitare i privilegi ad esso connessi, e cioè quella di firmare il Certificate of Release to Service (CRS);

ATTENZIONE: L’aver emesso un CRS con un C.I.T. scaduto, non è accettabile né in accordo alla Regolamento Tecnico Enac applicabile al C.I.T. né alle regolamentazioni nazionali o UE che contengono i requisiti per l’approvazione delle imprese di manutenzione: questo l’implica per l’autorità competente l’avvio di un processo per la limitazione, sospensione e, nei casi più gravi, la revoca del C.I.T. inclusa la necessità di valutare se richedere di ri-certificare la manutenzione deliberata in tali condizioni.

Che cosa devo includere nella domanda?

Alla domanda di rinnovo, devono essere allegati i seguenti documenti:

  1. Certificato di Idoneità Tecnica da rinnovare (in originale);
  2. Evidenze delle attività di cui al punti a) e b) riportati nella precedente sezione Come fare la domanda?. Le registrazioni sull’esperienza nell’esercizio delle funzioni connesse alla certificazione di cui al precedente punto a. della sezione Come fare la domanda?, possono essere accompagnate come applicabile dalla dichiarazione di competenza rilasciata dall’impresa (eventualmente con copia della cartella tecnica personale aggiornata).

Nel caso in cui ENAC verifichi che esistono differenze tra il documento originale e i dati agli atti dell’Ente, effettuerà le opportune indagini per stabilire le cause di tali differenze e, qualora stabilisse che il documento è stato effettivamente alterato, provvederà a revocarlo.

Cosa accade successivamente?

Di seguito sono riassunti i principali passaggi del processo (*).

Alla ricezione della Domanda, l'Ufficio Attività Aeronautiche dell'Enac competente identifica il professionista incaricato di effettuare le verifiche.

  1. Il professionista incaricato effettua una valutazione iniziale della domanda e della restante documentazione allegata per verificare che la stessa sia stata compilata in tutte le sue parti applicabili e che tutte le informazioni e le documentazioni richieste nel lì Mod. R.T. 3  siano state fornite. Egli si mette in contatto con il richiedente per eventuali chiarimenti preliminari sulla documentazione allegata o per richiederne l’integrazione al fine di confermare l’ammissibilità della domanda.
  2. Il professionista incaricato effettua le verifiche di dettaglio sulle documentazioni presentate e, in particolare accerta che il documento originale non sia stato alterato o modificato. In caso di non conformità o nel caso in cui siano in corso eventuali indagini finalizzate alla possibile sospensione o revoca l’ENAC, in via cautelativa, si riserva di non raccomandare la ri-emissione del C.I.T. sino alla conclusione degli accertamenti.
  3. Se sono state riscontrate delle non conformità di tipo significativo durante le suddette verifiche, queste sono notificate per iscritto. Tutte le non conformità notificate devono essere chiarite e risolte prima del rinnovo del C.I.T.. Eventuali ulteriori verifiche di follow-up possono essere previste dall’ispettore incaricato in relazione alle integrazioni di informazioni o documentazioni fornite in risposta alle non conformità segnalate. Tutte le comunicazioni dell’ENAC relative alla domanda e documentazione presentata vengono di norma inviate esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica indicato sul Mod. R.T. 3. In caso di mancata risposta entro 30 giorni le domande vengono archiviate senza ulteriori comunicazioni da parte dell’ENAC.
  4. Una volta che tutte le non conformità riscontrate durante le verifiche sono state chiuse in modo ritenuto soddisfacente, l’ispettore incaricato provvede in accordo alle procedure interne a proporre alla propria struttura l’emissione del C.I.T. rinnovato, provvedendo al ritiro del precedente C.I.T. che dovrà quindi essere stata allegata in originale dal richiedente alla domanda di rinnovo del C.I.T..
  5. Il richiedente una volta ricevuto il C.I.T. rinnovato provvede a firmarlo fornendone evidenza all'Ufficio Attività Aeronautiche  che l’ha emesso. È da notare che il possesso del C.I.T. con le relative abilitazioni per tipo / gruppo /componente non significa di per sé che il titolare può esercirne i relativi privilegi. Il titolare del C.I.T. può esercitare i privilegi ad esso associati solo in conformità con quanto richiesto nella Regolamento Tecnico ENAC per l’esercizio degli stessi.

* La durata massima del processo di rinnovo del C.I.T. è fissata nel Regolamento ENAC su Individuazione dei termini dei procedimenti amministrativi ENAC di competenza dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile. Tale limite di tempo è applicabile se insieme alla domanda viene presentata tutta la documentazione richiesta ed essa è considerata accettabile dall'ENAC. Quanto sopra salvo l'eventuale presenza, nella domanda, di richieste di valutazione di documentazione a supporto alternativa necessaria per dimostrare la rispondenza ai requisiti applicabili per il rinnovo del C.I.T., nel qual caso tale limite parte dalla positiva conclusione di tali accertamenti. La data di ricezione della domanda, qualora completa della documentazione prevista nei termini sopra esposti, costituisce la data di inizio del processo ai fini del calcolo della durata massima. Un ritardo nella presentazione della documentazione appropriata o nel concordare date per l’effettuazione delle verifiche richieste, può comportare uno slittamento equivalente della data di inizio del processo e conseguentemente della sua conclusione. La durata massima stabilita nel regolamento può venire superata ovviamente anche nel caso gli accertamenti evidenzino la necessità di azioni correttive da parte del richiedente il rilascio del C.I.T..

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