Rilascio del C.I.T.

Prerequisiti

In accordo al Regolamento Tecnico ENAC applicabile ai C.I.T., il richiedente un C.I.T. deve:

  1. dimostrare il possesso di idoneità fisica a svolgere le mansioni richieste;
  2. avere un’età minima 21 anni;
  3. dimostrare il completamento dei corsi di studio dell’obbligo;
  4. dimostrare il possesso dei requisiti specifici di conoscenza ed esperienza basiche come richiesto per l’applicabile suddivisione, classe e gruppo  di certificazione;
  5. dimostrare il superamento di un esame effettuato dall’ENAC o da un’impresa approvata secondo il regolamento Parte 147 (Annesso IV al regolamento (UE)n. 1321/2014), secondo le procedure ed i programmi pertinenti.

Enac non procede al rilascio di un C.I.T. per personale che risulti già titolare di un certificato in corso di validità, a meno che il titolare non rinunci a quello posseduto e lo restituisca (vedi Rinuncia al CIT)

Per maggiori dettagli sulle classi/suddivisioni del C.I.T. fare riferimento al documento Differenti classi/suddivisioni, gruppi, abilitazioni, le relative limitazioni che, in accordo al Regolamento Tecnico ENAC, illustra le differenti classi/suddivisioni, i gruppi e le abilitazioni, con le relative limitazioni, che possono essere riconosciute nel rilascio del C.I.T..

I requisiti di conoscenza basica (materie e livello di conoscenza) richiesti dalla Regolamento Tecnico ENAC applicabile devono essere dimostrati attraverso il superamento di esami per le materie connesse alle attività da svolgere, in funzione della specifica classe/suddivisione/gruppo per la quale è richiesto il rilascio del C.I.T..

Le materie specifiche oggetto di esame, richiesti dal Regolamento Tecnico ENAC, che costituiscono l’insieme delle Conoscenze Basiche che il richiedente deve dimostrare di possedere, ad adeguato livello in funzione della classificazione per la quale viene richiesto il C.I.T.- Certifying Staff sono riassunte in Conoscenza basica per il CIT.

Inoltre deve presentare le evidenze dell'effettuazione di un'adeguata esperienza manutentiva di base in accordo ai requisiti previsti dal Regolamento Tecnico ENAC applicabile . Per maggiori dettagli fare riferimento alla pagina Esperienza basica per C.I.T.. 

Come fare la domanda?

La domanda di rilascio, modifica del C.I.T. utilizzando l'apposito Mod. R.T. 3  va inoltrata secondo le modalità qui sotto indicate:

  • all'Ufficio Attività Aeronautiche dell'Enac competente quando la domanda è inoltrata tramite l'impresa di manutenzione di appartenenza.
  • all'Ufficio Attività Aeronautiche Campania  nel caso in cui la domanda è presentata direttamente dal richiedente / titolare della LMA senza il tramite dell'impresa di manutenzione di appartenenza o nel caso in cui l'impresa di manutenzione di appartenenza ha la sua base principale delle operazioni all'estero.

La domanda deve essere correttamente compilata e completa in ogni sua parte, inclusa la documentazione allegata, spedita all'appropriata Struttura ENAC, seguendo le istruzioni indicate nello stesso modulo.

L'efficacia e l'efficienza con cui progredisce il successivo processo di certificazione ENAC, dipende in buona parte dalla qualità, dalla completezza e dalla congruità delle informazioni contenute e allegate alla domanda. La non completezza della domanda e della documentazione allegata può causare il rigetto della domanda.

Per richiedere un C.I.T. occorre avere almeno 21 anni di età.

Per i privilegi associati al C.I.T. fare riferimento alla pagina Certificato di Idoneità Tecnica (C.I.T.).

Che cosa devo includere nella domanda?

La documentazione che tipicamente deve essere inviata dal richiedente contestualmente alla domanda Mod. R.T. 3 è indicata.

  • Copia conforme del Documento di Identità (a colori) in corso di validità;
  • Copia conforme, a colori, del Codice Fiscale o della Tessera Sanitaria da cui sia possibile desumerlo;
  • Copia conforme del titolo di studio posseduto;
  • curriculum vitae;
  • certificato attestante il possesso di idoneità fisica a svolgere le mansioni richieste;
  • originali o copia conforme degli eventuali attestati dei corsi frequentati e/o degli esami superati sulle conoscenze basiche e, se applicabile, sui tipi di aeromobile/componenti;
  • registrazioni dell’esperienza basica posseduta, inclusa quella recente, accompagnata come applicabile  dalla dichiarazione di competenza rilasciata dall’impresa e da copia della cartella tecnica personale (in cui si riassumono i dati personali e la qualificazione del richiedente riepilogando almeno: nome, cognome, data di nascita, posizione nell’ambito dell’impresa, corsi frequentati, esperienza acquisita nel settore per il quale viene richiesta la certificazione (ad es. mansioni ricoperte, durata e  tipi di aeromobile e/o motore e/o componente sui quali è stata acquisita tale esperienza)).
  • attestati originali, o copia conforme degli stessi, sulla conoscenza a livello tecnico delle lingue straniere eventualmente occorrenti in relazione alle abilitazioni richieste;
  • ricevuta attestante il versamento all’ENAC dei diritti dovuti secondo il Regolamento delle tariffe.

Può essere presentata domanda di rilascio C.I.T. richiedendo o meno contestualmente l'aggiunta di specifiche abilitazioni (rif. Differenti classi/suddivisioni, gruppi, abilitazioni, le relative limitazioni. L'aggiunta di abilitazioni può essere richieste successivamente, essendo consapevoli che non possono essere esercitati i privilegi con C.I.T. senza abilitazioni (rif. pagina Certificato di Idoneità Tecnica (C.I.T.).

Cosa accade successivamente?

Di seguito sono riassunti i principali passaggi del processo (*):

  1. Alla ricezione della Domanda, l'Ufficio Attività Aeronautiche identifica il professionista incaricato di effettuare le verifiche.
  2. Il professionista incaricato effettua una valutazione iniziale della domanda e della restante documentazione allegata per verificare che la stessa sia stata compilata in tutte le sue parti applicabili e che tutte le informazioni e le documentazioni richieste siano state fornite con il Mod. R.T. 3. Egli si mette in contatto con il richiedente per eventuali chiarimenti preliminari sulla documentazione allegata o per richiederne l'integrazione al fine di confermare l'ammissibilità della domanda.
  3. Il professionista incaricato effettua le verifiche di dettaglio sulle documentazioni presentate. Il dettaglio e l'estensione degli accertamenti sulla domanda e relativa documentazione a supporto sono determinati, nell'ambito delle previsioni regolamentari applicabili e delle prerogative del ruolo professionale di appartenenza, dal professionista incaricato in relazione alle specificità della domanda, alla qualità delle informazioni e delle evidenze sostanziali ricevute a supporto, alle risultanze che emergono nel corso delle verifiche preliminari e in corso nonché al proprio giudizio professionale. Questo potrà anche necessitare eventuali momenti di approfondimento con le organizzazioni che hanno provveduto al rilascio delle certificazioni / autorizzazioni / attestati inviati dal richiedente per chiarimenti sui contenuti di detti documenti e/o, per aspetti controversi, con la Struttura Regolazione della Direzione Generale ENAC competente in materia, per alcuni aspetti interpretativi o per il rilascio/conferma di specifici crediti richiesti nella domanda
  4. Il professionista incaricato concorda con il richiedente la data e luogo per l’effettuazione dell’esame richiesto dalla normativa, salvo che il superamento dello stesso presso un’impresa approvata secondo l’Allegato IV (Parte 147) al regolamento (UE) n.1321/2014 come revisionato, secondo le pertinenti procedure e i programmi approvati da ENAC nel manuale aziendale, non sia stato documentato con la presentazione in allegato alla domanda, del relativo attestato. I contenuti informativi delle evidenze fornite in allegato alla domanda possono essere utilizzate da ENAC per definire livello e “argomenti” delle prove di esame.
  5. Se sono state riscontrate delle non conformità di tipo significativo durante le suddette verifiche, queste sono notificate per iscritto. Tutte le non conformità notificate devono essere da analizzate dal richiedente in tempi congrui coerentemente con le eventuali indicazioni ENAC. Eventuali ulteriori verifiche di follow-up possono essere previste dall'ispettore incaricato in relazione alle integrazioni di informazioni o documentazioni fornite in risposta alle non conformità segnalate. Tutte le comunicazioni dell'ENAC relative alla domanda e documentazione presentata vengono di norma inviate esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica indicato sul Mod. R.T. 3. In caso di mancata risposta entro 30 giorni le domande vengono archiviate senza ulteriori comunicazioni da parte dell'ENAC.
  6. Una volta che tutte le non conformità riscontrate durante le verifiche sono state chiuse in modo ritenuto soddisfacente, l'ispettore incaricato provvede in accordo alle procedure interne a proporre alla propria struttura l'emissione del C.I.T., aggiornando il sistema informatico interno anche con la documentazione relativa alla pratica analizzata.
  7. Il richiedente una volta ricevuto il C.I.T. provvede a firmarlo fornendone evidenza all'Ufficio Attività Aeronautiche che l'ha emessa. È da notare che il possesso del C.I.T. con le relative abilitazioni per tipo / gruppo /componente non significa di per sé che il titolare può esercirne i relativi privilegi. Il titolare del C.I.T. può esercitare i privilegi ad esso associati solo in conformità con quanto richiesto nella Regolamento Tecnico ENAC per l’esercizio degli stessi.

* La durata massima del processo di rilascio del C.I.T. è fissata nel Regolamento ENAC su lndividuazione dei termini dei procedimenti amministrativi ENAC di competenza dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile. Tale limite di tempo è applicabile se insieme alla domanda viene presentata tutta la documentazione richiesta ed essa è considerata accettabile dall'ENAC. Quanto sopra salvo l’eventuale richiesta del richiedente di effettuare il richiesto esame oltre tale limite e/o l'eventuale presenza, nella domanda, di richieste di valutazione di documentazione a supporto alternativa necessaria per dimostrare la rispondenza ai requisiti applicabili per il rilascio del C.I.T., nel qual caso tale limite parte dalla positiva conclusione di tali accertamenti. La data di ricezione della domanda, qualora completa della documentazione prevista nei termini sopra esposti, costituisce la data di inizio del processo ai fini del calcolo della durata massima. Un ritardo nella presentazione della documentazione appropriata può comportare uno slittamento equivalente della data di inizio del processo e conseguentemente della sua conclusione. La durata massima stabilita nel regolamento può venire superata ovviamente anche nel caso gli accertamenti evidenzino la necessità di azioni correttive da parte del richiedente il rilascio del C.I.T..

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