Indice
Corsi basici completi presso un’impresa approvata secondo la Parte 147 (tutte le categorie/sottocategorie della Parte 66 eccezion fatta per le categorie/sottocategorie L(x))
La frequenza di corsi basici completi, relativi alla categoria e sottocategoria per la quale viene chiesto il rilascio della LMA, non previsti per la categoria/sottocategorie L, presso un’impresa approvata secondo la Parte 147 e il superamento dei relativi esami (inclusa la disponibilità del relativo Certificate of Recognition per il corso basico completo emesso da tale impresa), consentono di:
- ottenere il riconoscimento dei risultati degli esami ai fini del rilascio/estensione della Licenza di Manutenzione Aeronautica;
- ottenere la riduzione di esperienza prevista nel 66.A.30 se il candidato dimostra di aver superato tutti gli esami previsti al termine della frequenza di un corso basico completo, approvato conformemente ai requisiti del Capitolo C della Parte 147 e ai requisiti di durata e di proporzione tra parte teorica e parte pratica specificati nell’Appendice I della Parte 147.
Può essere considerato un corso basico completo, e quindi usufruire della riduzione dell’esperienza basica richiesta nel 66.A.30, anche un corso basico senza i moduli 1 e 2 dell’appendice I alla parte 66 solo se successivamente il richiedente riesce a dimostrare quanto previsto dal paragrafo 66.A.25(e).
L’effettuazione di corsi basici secondo parametri di durata complessiva e di theoretical training ratio differenti da quanto specificato nell’appendice I della Parte 147, anche se accompagnati dal “Certificate of Recognition” attestante il superamento dei relativi esami, non dà di norma diritto alla riduzione del requisito di esperienza applicabile, come previsto dal 66.A.30, salvo i casi in cui il richiedente non riesca a dimostrare ad ENAC che l’addestramento risultante da lui effettuato e superato soddisfi tutti i requisiti richiesti nella Parte 147 per l’approvazione di una corso basico completo previsti. A quest’ultimo riguardo e in relazione agli esempi in cui può essere rilasciato un CofR EASA Form 148 valido (o EASA Form 148a valido se emesso dopo la data di efficacia del Regolamento (UE) 2023/989) relativamente all’addestramento sulle conoscenze basiche , risulta di sicuro ausilio la lettura della FAQ EASA dedicata a tale aspetto e quanto riportato nella AMC to Appendix III to Part-147 “Certificates of Recognition referred to in Annex IV (Part-147) – EASA Forms 148 and 149”
Crediti di esame sulle conoscenze basiche
Nei casi in cui il richiedente il rilascio di una LMA non riesca a dimostrare il possesso del livello di conoscenze basiche richieste dalla Appendice I o dalla Appendice VII dell’Allegato III (Parte 66) del Regolamento (UE) n. 1321/2014 in relazione alla specifica categoria/subcategoria richiesta, nelle forme previste come applicabile dai paragrafi 66.A.25(a) 66.A.25(b) e 66.A.25(c), questi può richiedere ad ENAC il rilascio di crediti di esame in accordo al paragrafo 66.A.25(d). Questi crediti devono essere richiesti dall’interessato e ottenuti da ENAC prima della presentazione della richiesta di rilascio (o modifica) LMA.
Nuovi crediti di esame nei casi previsti dal paragrafo 66.A.25(d)(1).
Questi crediti di esame (ossia per i CofR o per crediti scaduti di validità) possono essere richiesti contestualmente alla presentazione della domanda di rilascio o modifica della LMA contrassegnando l’apposita casella presente nell’EASA Form 19 e allegando il pertinente CofR o l’evidenza del precedente credito ottenuto.
Il professionista incaricato della valutazione della domanda riconosce tali crediti una volta completati in modo soddisfacente gli accertamenti richiesti dal paragrafo 66.B.410(c) tenendo conto dei contenuti della GM 66.B.410. In caso contrario indica per iscritto al richiedente i necessari esami aggiuntivi su particolari moduli,sottomoduli o argomenti che il richiedente deve superare, fornendo le relative evidenze, per l’ottenimento del nuovo credito.
Crediti di esame nei casi previsti dal paragrafo 66.A.25(d)(2) – Qualificazioni tecniche ottenute presso università italiane o istituti superiori di istruzione riconosciuti in Italia.
L’ENAC può riconoscere crediti totali o parziali a qualificazioni tecniche in discipline aeronautiche, meccaniche o elettroniche attestate da specifiche istituzioni, qualora esse vengano considerate, sulla base di un “Examination Credit Report” (rif. 66.B.405), equivalenti agli standard di “basic knowledge” contenuti nel regolamento Parte 66 (rif. 66.A.25(d), Appendix I o Appendix VII).
Le qualificazioni tecniche di cui sopra che ENAC prende in considerazione ai sensi delle previsioni del paragrafo 66.A.25(d)(2) sono quelle conseguite e attestate dal titolo accademico o dal diploma rilasciato da istituti universitari pubblici o privati, dagli istituti tecnici superiori (ITS) di cui al DPCM 25 Gennaio 2008, o dagli istituti di istruzione secondaria superiori del sistema scolastico nazionale, o equiparato, riconosciuti dallo Stato Italiano (ciò istituiti con legge ordinaria o riconosciuti dal preposto ministero).
Per maggiori informazioni su tali istituzioni, consultare la voce “Crediti di conoscenza” della pagina “Istituti Tecnici o Università con ECR approvato”
NOTA 1 : Al riguardo si evidenzia che, come confermato anche da EASA, non c’è alcun obbligo regolamentare per l’autorità competente per il rilascio della LMA (66.1(a)) di effettuare qualsiasi valutazione o confronto tra percorsi di formazione/qualificazione sostenuti dal richiedente rispetto ai livelli di conoscenza basica richiesti dalla Parte 66 (Appendice I o Appendice VII, come applicabile) per il rilascio della LMA. Questa è solamente una possibilità che ENAC può decidere di utilizzare o meno (anche a processo avviato), caso per caso, tenendo in conto le risorse disponibili, le informazioni e le evidenze fornite, vincoli temporali, ecc.
I crediti di esame sulle conoscenze basiche attestati dai suddetti titoli possono essere ottenuti, dal detentore di essi, se l’istituto che li ha emessi ha ottenuto da ENAC l’approvazione dell’Examination Credit Report (ECR) da loro predisposto in accordo alle previsioni dei paragrafi 66.B.405 dimostrando e dichiarando, per confronto, l’equivalenza dei contenuti e dei livelli di conoscenza assicurati dal programma di studio di quelle qualificazioni con i moduli, sottomoduli, argomenti e livelli di conoscenza richiesti dall’appendice I, o come applicabile dell’appendice VII, alla Parte 66.
NOTA 2: NOTA 2: ENAC non procede quindi al riconoscimento di crediti di esame sulla conoscenza basica di cui al 66.A.25(d) per percorsi accademici o di istruzione tecnica superiore sulla base di un ECR
individuale predisposto in accordo al para. 66.B.405 dal titolare del titolo di accademico e richiedente il rilascio della LMA.
Per il rilascio dell’approvazione iniziale dell’ECR, la relativa domanda deve essere inviata, dagli istituti scolastici o universitari interessati ad ottenere tale riconoscimento, alla Direzione Navigabilità e Operazioni e in copia all’Ufficio Attività Aeronautiche dell’Enac competente considerando la località in cui l’Istituto richiedente ha sede, allegando:
- l’ECR da esse predisposto in accordo al paragrafo 66.B.405 relativo a specifici percorsi formativi e qualificazioni tecniche conseguite presso detti istituti. Nel documento “Contenuti del ECR” sono fornite maggiori informazioni sulla struttura del ECR ;
- l’insieme di procedure (se non incluse nel ECR stesso) che descrivono il sistema organizzativo da esse predisposto e preposto:
- alla redazione dell’ECR e al suo continuo aggiornamento per tener conto della naturale evoluzione dei contenuti della suddetta qualificazione e dell’Appendice I o dell’Appendice VII, come applicabile, alla Parte 66 per il mantenimento della validità dello stesso (rif. 66.B.405(d));
- all’emissione dell’attestato (identificato nell’ECR), da rilasciare agli studenti che conseguono il titolo di studio, per certificare per quali moduli dell’appendice I o come applicabile dell’appendice VII, alla Parte 66, il percorso individuale da essi seguito da loro titolo a richiedere a ENAC, in occasione della presentazione della domanda di rilascio della LMA, il riconoscimento dei crediti di esame di cui 66.A.25(d)(2) conseguiti in coerenza con i contenuti del ECR approvato.
La valutazione dell’ECR presentato è condotta, di norma, con un Team formato da professionista assegnato alla Direzione Navigabilità e Operazioni e da un professionista dell’Ufficio Attività Aeronautiche dell’Enac competente dove ha sede l’istituto richiedente.
Il suddetto Ufficio Attività Aeronautiche assicura poi, con l’appropriato qualificato professionista ad essa assegnato, l’effettuazione delle necessarie verifiche periodiche (rif. 66.B.405(d)) sull’istituto titolare dell’ECR e sui contenuti dello stesso per tener conto della naturale evoluzione dei contenuti della suddetta qualificazione e dell’Appendice I
alla Parte 66 e determinare se sia necessario introdurre delle modifiche sull’ECR per assicurare la continua rispondenza dello stesso ai requisiti
applicabili.
Per ulteriori chiarimenti è possibile contattare o la Direzione Navigabilità e Operazioni o o l’Ufficio Attività Aeronautiche considerando la località in cui l’Istituto richiedente ha sede.
La durata dei crediti di esame ottenuti ha validità di 10 anni (rif. 66.B.410) dal momento del conseguimento dell’attestato da parte dell’istituto scolastico o universitario interessato (rif. 66.A.25(c) e (d)).
L’elenco degli Istituti Tecnici Superiori e delle Università riconosciute dallo Stato Italiano, che hanno ottenuto approvazione di un ECR in accordo al Capitolo E della Sezione B della Parte 66 per il percorso di qualificazione tecnica da essi erogato, è disponibile alla pagina Istituti Tecnici o Università con ECR approvato.
Un richiedente il rilascio di una licenza Parte 66 può richiedere il riconoscimento di crediti anche in accordo ad un ECR emesso, ai sensi del capitolo E della Sezione B della Parte 66, da un’altra autorità di uno
SM EASA. In questo caso l’Ufficio Attività Aeronautiche, cui è presentata la domanda di rilascio/ modifica LMA, può prenderlo in considerazione (rif. 66.B.400(d)) solo dopo aver richiesto alla autorità che lo ha approvato le necessarie informazioni e condotto le verifiche necessarie riportate nella GM 1 66.B.400(d) per appurare che l’approvazione dell’ECR sia stata rilasciata secondo criteri e standard equivalenti in uso in ENAC e in linea con quanto previsto al riguardo dalla normativa.
NOTA 1 : Al riguardo si evidenzia che, come confermato anche da EASA, non c’è alcun obbligo regolamentare per l’autorità competente per il rilascio della LMA (66.1(a)) di effettuare qualsiasi valutazione o confronto tra percorsi di formazione/qualificazione sostenuti dal richiedente rispetto ai livelli di conoscenza basica richiesti dalla Parte 66 (Appendice I o Appendice VII, come applicabile) per il rilascio della LMA. Questa è solamente una possibilità che ENAC può decidere di utilizzare o meno (anche a processo avviato), caso per caso, tenendo in conto le risorse disponibili, le informazioni e le evidenze fornite, vincoli temporali, ecc.
I crediti di esame sulle conoscenze basiche attestati dai suddetti titoli possono essere ottenuti, dal detentore di essi, se l’istituto che li ha emessi ha ottenuto da ENAC l’approvazione dell’Examination Credit Report (ECR) da loro predisposto in accordo alle previsioni dei paragrafi 66.B.405 dimostrando e dichiarando, per confronto, l’equivalenza dei contenuti e dei livelli di conoscenza assicurati dal programma di studio di quelle qualificazioni con i moduli, sottomoduli, argomenti e livelli di conoscenza richiesti dall’appendice I, o come applicabile dell’appendice VII, alla Parte 66.
NOTA 2: ENAC non procede quindi al riconoscimento di crediti di esame sulla conoscenza basica di cui al 66.A.25(e) per percorsi accademici o di istruzione tecnica superiore sulla base di un ECR individuale predisposto in accordo al para. 66.B.405 dal titolare del titolo di accademico e richiedente il rilascio della LMA.
Per il rilascio dell’approvazione iniziale dell’ECR, la relativa domanda deve essere inviata, dagli istituti scolastici o universitari interessati ad ottenere tale riconoscimento, alla Direzione Navigabilità e Operazioni e in copia all’Ufficio Attività Aeronautiche dell’Enac competente considerando la località in cui l’Istituto richiedente ha sede, allegando:
- l’ECR da esse predisposto in accordo al paragrafo 66.B.405 relativo a specifici percorsi formativi e qualificazioni tecniche conseguite presso detti istituti. Nel documento “Contenuti del ECR” sono fornite maggiori informazioni sulla struttura del ECR ;
- l’insieme di procedure (se non incluse nel ECR stesso) che descrivono il sistema organizzativo da esse predisposto e preposto:
- alla redazione dell’ECR e al suo continuo aggiornamento per tener conto della naturale evoluzione dei contenuti della suddetta qualificazione e dell’Appendice I o dell’Appendice VII, come applicabile, alla Parte 66 per il mantenimento della validità dello stesso (rif. 66.B.405(d));
- all’emissione dell’attestato (identificato nell’ECR), da rilasciare agli studenti che conseguono il titolo di studio, per certificare per quali moduli dell’appendice I o come applicabile dell’appendice VII, alla Parte 66, il percorso individuale da essi seguito da loro titolo a richiedere a ENAC, in occasione della presentazione della domanda di rilascio della LMA, il riconoscimento dei crediti di esame di cui 66.A.25(e)(ii) in coerenza con i contenuti del ECR approvato.
La valutazione dell’ECR presentato è condotta, di norma, con un Team formato da professionista assegnato alla Direzione Navigabilità e Operazioni e da un professionista dell’Ufficio Attività Aeronautiche dell’Enac competente dove ha sede l’istituto richiedente.
I suddetto Ufficio Attività Aeronautiche assicura poi, con l’appropriato qualificato professionista ad essa assegnato, l’effettuazione delle necessarie verifiche periodiche (rif. 66.B.405(d)) sull’istituto titolare dell’ECR e sui contenuti dello stesso per tener conto della naturale evoluzione dei contenuti della suddetta qualificazione e dell’Appendice I
alla Parte 66 e determinare se sia necessario introdurre delle modifiche sull’ECR per assicurare la continua rispondenza dello stesso ai requisiti
applicabili.
Per ulteriori chiarimenti è possibile contattare o la Direzione Navigabilità e Operazioni considerando la località in cui l’Istituto richiedente ha sede.
La durata dei crediti di esame ottenuti ha validità di 10 anni (rif. 66.B.410) dal momento del conseguimento dell’attestato da parte dell’istituto scolastico o universitario interessato (rif. 66.A.25(f)).
L’elenco degli Istituti Tecnici Superiori e delle Università riconosciute dallo Stato Italiano, che hanno ottenuto approvazione di un ECR in accordo al Capitolo E della Sezione B della Parte 66 per il percorso di qualificazione tecnica da essi erogato, è disponibile alla pagina Istituti Tecnici o Università con ECR approvato.
Ultimo aggiornamento: 25/07/2024