Crediti di conoscenza

L’ENAC può riconoscere crediti totali o parziali ad altre qualificazioni tecniche, qualora esse vengano considerate, sulla base di un “Examination Credit Report” (ECR) (rif. 66.B.405), equivalenti agli standard di “basic knowledge”; contenuti nel regolamento Parte 66 (rif. 66.A.25 e Appendice I e VII).

In particolare possono essere concessi crediti alla formazione effettuata, conseguendone il relativo titolo, presso i seguenti istituti di istruzione qualora ne facciano richiesta ad ENAC:

  1. istituti universitari pubblici o privati (vedi sito MIUR: Istituzioni universitarie accreditate)
  2. agli istituti tecnici superiori (ITS) di cui al DPCM 25 Gennaio 2008 (vedi sito MIUR: Istituti tecnici superiori (ITS)
  3. agli istituti di istruzione secondarie superiori del sistema scolastico nazionale (Istituti Tecnico Tecnologici), o equiparato, riconosciuti dallo Stato Italiano (ciò istituiti con legge ordinaria o riconosciuti dal preposto ministero) ad indirizzo aeronautico (vedi sito MIUR: Istituti tecnici)

 

La continua validità dell’ECR, una volta approvato, è basata sul favorevole risultato delle verifiche effettuate da ENAC ai sensi del paragrafo 66.B.405(d), a intervalli regolari, per determinare se:

i) lo standard di qualifica nazionale o

ii) l’appendice I o VII all’allegato III (parte 66) al Reg. (UE) 1321/2014 come revisionato, sono cambiati, provvedendo se necessario a richiedere di modificare di conseguenza l’ECR.

Maggiori dettagli sul processo per l’ottenimento dell’approvazione dell’ECR ai sensi della Capitolo E della sezione B della Parte 66, posso essere ottenuto consultando la pagina “Corsi di addestramento basico e crediti di esame sulle conoscenze basiche”

Ai sensi e per gli effetti della 66.A.25(e) (ii), alle istituzioni scolastiche o universitarie sotto indicate sono riconosciuti i seguenti crediti, per tutti coloro che hanno conseguito e conseguono il titolo di studio presso di esse nel rispetto dei termini e delle condizioni di seguito riportate: