Attività CAT di linea, charter e cargo con velivoli
La normativa Parte ORO.FTL pubblicata nel Regolamento (UE) n.83/2014 che ha modificato il Regolamento AirOps, si applica agli equipaggi di volo (crew members) impiegati in operazioni di trasporto commerciale (CAT) su velivoli che effettuato attività di linea, charter e cargo.
Al personale impiegato dall’Operatore in qualità di crew member, secondo la definizione del Reg. (EU) n.965/2012, Annesso I, (29), ma non facente parte dell’equipaggio di condotta (flight crew) o di cabina (cabin crew), si applicano comunque i requisiti previsti dalla ORO.FTL, ove specificatamente riferiti a “crew member”.
A mero titolo di esempio il presente comma si applica a rappresentanti commerciali, interpreti, tecnici, ispettori di qualità, che svolgono mansioni lavorative durante il volo.
Il Reg. (UE) n. 83/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 29 gennaio 2014 è in vigore dal 18 febbraio 2016.
Altre attività commerciali e non commerciali
La normativa non si applica agli equipaggi di aeromobili impiegati nelle seguenti attività:
- aerotaxi (voli non di linea a domanda con velivoli aventi configurazione posti passeggeri non superiore a 19), servizio medico di emergenza con velivoli (EMS) e CAT con velivoli con un solo pilota, per le cui attività continueranno ad applicarsi i pertinenti requisiti del Capo “Q”, Annesso III (OPS1) del Regolamento del Regolamento (CEE) n. 3922/91 (modificato dal Reg.(EU)859/2008), il Regolamento ENAC integrativo al Capo “Q”
- HEMS ed Off Shore con elicotteri, per le cui attività continueranno ad applicarsi le normative nazionali in materia previste dal Regolamento ENAC sull’impiego, sui limiti dei tempi di volo e di servizio e requisiti di riposo per l’equipaggio di condotta degli elicotteri adibiti al trasporto aereo di passeggeri per collegamenti con piattaforme petrolifere, per servizio medico di emergenza e per attività di ricerca e soccorso in montagna
- Elitaxi, voli di linea e charter con elicotteri, per le cui attività continueranno ad applicarsi le normative nazionali in materia previste dal Doc. 41/23100/M
- Operazioni aeree antincendio, operazioni specializzate (SPO, operazioni specializzate commerciali effettuate con velivoli ed elicotteri di cui all’Annesso II al Regolamento (UE) 216/2008, operazioni non commerciali con aeromobili complessi, (NCC) per le quali si applica il Regolamento ENAC “Requisiti relativi alle operazioni aeree antincendio nonchè ad aspetti delle operazioni specializzate e non commerciali non compresi nel Regolamento (UE) n. 965/2012”.
- Operazioni soggette al Regolamento ENAC COLA, per le quali il riferimento è la Circolare della DGAC N. 440511 del 2/4/1993
Decreto Legislativo n. 185/2005
Sebbene l’ ENAC, in qualità di unica Autorità di regolazione tecnica, non abbia potere di vigilanza e controllo sulla disciplina sociale e sulle norme relative ai contratti di lavoro, le prescrizioni del Regolamento EASA e della normativa tecnica Nazionale non precludono e non mettono in discussione il vigente quadro normativo in materia di condizioni lavorative e di salute e sicurezza sul posto di lavoro per i lavoratori dipendenti nel campo dell’aviazione civile.
Pertanto, quanto riportato nel Regolamento (EU) 83/2014 nonché in qualsiasi altra normativa Nazionale non pregiudica la validità di norme più restrittive inerenti limiti FTL previsti dalla Direttiva Europea 2000/79/EC, (recepita in Italia con Decreto Legislativo n. 185 del 19 agosto 2005) dalla legislazione in materia di lavoro, nonchè da accordi o contratti di lavoro.
Ultimo aggiornamento: 11/12/2017