Il requisito ORO.OPS.235 della normativa EASA AirOps prevede che l’Operatore che opera velivoli di linea, charter e cargo, possa proporre all’autorità competente uno schema di impiego FTL individuale, in deroga (deviation) alle C.S. della Parte ORO.FTL.

In questo caso l’autorità competente applica i principi dell’articolo 22(2) del Regolamento Basico (CE) n. 216/2008 (“flexibility provision“).
Per raggiungere tale obiettivo l’Operatore propone uno schema di impiego individuale (Individual Flight Time Specification Scheme – IFTSS) che garantisca livelli di sicurezza (safety) pari o superiori rispetto a quelli richiesti dalla C.S.

Le deviazioni proposte devono essere supportate da un risk assessment e dalle relative azioni mitiganti. Il processo (Art 22(2) Reg. (CE) n. 216/2008) prevede un assessment tecnico, basato su principi scientifici, da parte di un team di esperti EASA e l’approvazione da parte di ENAC.
Quando le deviazioni richieste sono consistenti ed i rischi non sono gestibili dal SMS, l’Operatore deve richiedere l’approvazione del Fatigue Risk Management System (FRMS).

Deroghe, anche temporanee, ai requisiti normativi nazionali in materia FTL applicabili agli aeromobili impiegati in attività escluse dalla normativa EASA sono possibili in accordo alle previsioni di flessibilità normativa emanate da ENAC.