Il Regolamento (UE) n. 965/2012 e successive revisioni, di seguito denominato AIR OPS, comprende i requisiti tecnici e le procedure amministrative di implementazione del Regolamento (UE) 2018/1139, di seguito denominato regolamento basico, relative alle operazioni specializzate condotte con velivoli ed elicotteri.  Tali disposizioni sono contenute, oltre che nell’articolato di cui è composto il regolamento AIR OPS, nei seguenti allegati:

Allegati al Reg. AIR OPS Operazioni specializzate con velivoli ed elicotteri
“complessi”
 Operazioni specializzate con velivoli ed elicotteri “non complessi”
Operazioni commerciali Operazioni non commerciali (*)
Allegato I – Definizioni Applicabile Applicabile Applicabile
Allegato II – Parte ARO Applicabile Applicabile Applicabile
Allegato III – Parte ORO Applicabile Applicabile Non applicabile
Allegato V – Parte SPA Quando applicabile Quando applicabile Quando applicabile
Allegato VII – Parte NCO Non applicabile Non applicabile Applicabile
Allegato VIII – Parte SPO Applicabile Applicabile Non applicabile

(*) e le operazioni specializzate rientranti nel punto 4a dell’art. 6 del reg. AIR OPS.

Le operazioni specializzate sono definite come “un’operazione diversa dal trasporto aereo commerciale, in cui l’aeromobile è utilizzato per attività specializzate come agricoltura, costruzioni, aerofotografia, rilevamenti, pattugliamento e ricognizione, pubblicità aerea, voli collaudo”.

La AMC SPO.GEN.005 riporta i criteri per stabilire se una operazione possa essere considerata specializzata e la GM1 SPO.GEN.005 contiene una lista delle operazioni considerate rientranti tra le operazioni specializzate.

Il regolamento basico, il regolamento AIR OPS e i relativi metodi accettabili di rispondenza (AMC) e il materiale guida (GM) sono disponibili sul sito web Easa.

Cos’è un aeromobile a motore complesso?

Un aeromobile complesso è definito nell’articolo 3 del Regolamento (CE) 216/2008 come segue:

  1. un velivolo:
  • con una massa massima certificata al decollo superiore a 5.700 kg, o
  • certificato per una configurazione massima di posti passeggeri superiore a diciannove, o
  • certificato per operare con equipaggio minimo di almeno due piloti, o
  • dotato di uno o più motori a turbogetto o più di un motore a turboelica;
  1. un elicottero certificato:
  • per una massa massima al decollo superiore a 3.175 kg, o
  • per una configurazione massima di posti passeggeri superiore a nove, o
  • per operare con equipaggio minimo di almeno due piloti, o
  1. un aeromobile a rotore basculante («tilt rotor» o convertiplano);

Procedimento di presentazione della dichiarazione all’ENAC

In accordo al Reg. AIR OPS, nel caso di operazioni specializzate commerciali non ad alto rischio (per le quali si rimanda alla successiva sezione) o di operazioni specializzate non commerciali con velivoli ed elicotteri complessi, gli operatori aventi la base principale delle operazioni o residenti sul territorio Italiano devono dichiarare, prima dell’inizio delle operazioni, alla Direzione territoriale dell’ENAC competente per territorio, di possedere le capacità e i mezzi necessari per ottemperare agli obblighi associati all’esercizio di tali aeromobili, nonché di operare tali aeromobili in accordo ai requisiti stabiliti dal Reg. AIR OPS, come revisionato.
La Dichiarazione di cui sopra deve essere redatta sul modello riportato in Appendice I alla Parte ORO (disponibile anche in formato editabile nella sezione modulistica) e trasmessa, insieme agli allegati, alla Direzione Territoriale dell’ENAC competente per territorio, utilizzando solo la posta elettronica certificata indicando espressamente la Direzione Territoriale a cui è indirizzata. Le competenze geografiche delle Direzioni Territoriali possono essere trovate qui https://www.enac.gov.it/contatti/direzioni-territoriali/
Nota: si raccomanda agli operatori di attenersi alle indicazioni riportate nella GM1 SPO.GEN.005 per le tipologie di operazioni da apporre sulla dichiarazione e in caso di dubbi di contattare l’ENAC prima del suo inoltro.
La notifica di avvenuta protocollazione ENAC, trasmessa elettronicamente dall’ENAC, costituisce il riscontro di cui alla AMC1 ARO.GEN.345, “Acknowledgement of receipt”.  Alla ricezione di dichiarazioni prive delle informazioni richieste o contenenti informazioni che indichino la non rispondenza ai requisiti applicabili, la Direzione Territoriale dell’ENAC notificherà, nei termini di legge, all’organizzazione la non rispondenza e richiederà ulteriori informazioni. Se ritenuto necessario, sarà effettuata una ispezione presso l’organizzazione e se la non rispondenza è confermata, saranno presi i provvedimenti previsti in ARO.GEN.350.
Copia della dichiarazione e della notifica di protocollo ENAC dovranno essere tenute a bordo dell’aeromobile.
Le approvazioni da parte di ENAC eventualmente applicabili in base alla normativa in questione (ad es. le MEL, obbligatorie in accordo a ORO.MLR.105, e le approvazioni specifiche quando applicabili) vanno richieste alla Direzione Territoriale competente ed ottenute prima dell’invio della dichiarazione e dell’inizio delle relative operazioni.

Operazioni specializzate commerciali ad alto rischio

Il Reg. AIR OPS prevede un regime di autorizzazione per le operazioni specializzate commerciali ad alto rischio.  La Parte ORO.SPO.110(a) stabilisce infatti che l’operatore deve richiedere e ottenere un’autorizzazione rilasciata dall’Autorità Competente dell’operatore prima di iniziare un’operazione commerciale specializzata ad alto rischio:

  • che si svolge in una zona in cui la sicurezza di terzi a terra può essere messa a repentaglio in caso di emergenza, oppure
  • che, secondo quanto determinato dall’Autorità Competente del luogo (di seguito denominata Autorità Locale) in cui l’operazione è effettuata, per la sua specifica natura e il contesto locale in cui è condotta, comporta un rischio elevato, in particolare per i terzi che si trovino a terra.

L’autorizzazione a condurre questo tipo di operazioni deve essere richiesta alla Direzione Territoriale competente utilizzando il modello di domanda reso disponibile nella sezione modulistica. Le informazioni minime che l’operatore deve fornire all’ENAC, in allegato alla domanda, sono riportate in ORO.SPO.110(b).   Si osservi che è responsabilità dell’operatore dimostrare all’ENAC che le mitigazioni introdotte riconducano il rischio sulla safety entro livelli accettabili.
Le Procedure Operative Standard (Standard Operating Procedures – SOP) devono essere elaborate in un formato standard in conformità  con la AMC2 SPO.OP.230, tenendo conto dei requisiti di cui alla sottoparte E della Parte SPO e dei risultati del processo di valutazione dei rischi condotto dall’operatore.
Una volta ottenuta l’Autorizzazione, prima di iniziare le operazioni, l’operatore deve inviare alla Direzione Territoriale competente la relativa Dichiarazione.
L’ elenco delle attività che ENAC considera rientranti nelle previsioni di cui alla Parte ORO.SPO.100(a)(2) è pubblicato nella relativa sezione del presente sito. Tale elenco potrà essere soggetto a revisione a seguito dell’acquisizione di nuove evidenze. Ogni altra operazione specializzata commerciale che in base al risk assessment effettuato dall’operatore, in accordo a SPO.OP.230, rientri nelle previsioni di cui alla Parte ORO.SPO.100(a)(1) richiede comunque la preventiva Autorizzazione ENAC.

Operazioni sul territorio di altri paesi membri Easa

Per poter effettuare attività specializzate all’estero è necessario che il Mod.151 venga emesso o revisionato per includere le aree al di fuori del territorio italiano dove l’autorizzazione è valida.  In tali casi l’operatore deve presentare richiesta alla Direzione/Ufficio Operazioni competente per la messa in atto di quanto previsto dal requisito ARO.OPS.150(f).  Si segnala anche che ogni Autorità Locale dovrebbe pubblicare l’elenco delle attività considerate dalla stessa ad alto rischio (rif. AMC1 ARO.OPS.150).
EASA pubblica materiale utile alla pagina EASA Specialised Operations (SPO), fra cui una sezione FAQ e i collegamenti ai pertinenti siti delle altre Autorità Competenti Europee.

Operatori di altri paesi membri Easa

Gli operatori che effettuano operazioni specializzate basati in altri paesi membri EASA, rispondenti ai requisiti comunitari, in possesso di evidenza dell’avvenuta ricezione della loro Dichiarazione da parte della Autorità Competente dello stato di provenienza e i cui limiti di volo e di servizio rispettano la normativa italiana, possono condurre operazioni in Italia senza necessità di approvazioni o autorizzazioni ENAC, in ambito OPS, salvo in caso di operazioni ad alto rischio.
Nel caso di operazioni ad alto rischio è infatti richiesto il preventivo coinvolgimento di ENAC e la esplicitazione sul relativo Mod. 151 della autorizzazione a condurre tali operazioni in Italia, in ottemperanza al requisito ARO.OPS.150(f).
La domanda di cross border autorisation deve essere inviata tramite l’Autorità Competente al seguente indirizzo spo@enac.gov.it

Operazioni specializzate condotte con velivoli ed elicotteri di cui all’Allegato I al regolamento basico

Le operazioni specializzate condotte con velivoli ed elicotteri rientranti nell’Allegato I al regolamento basico sono disciplinate dal Regolamento ENAC Requisiti relativi alle operazioni aeree antincendio  nonché ad aspetti delle operazioni specializzate e non commerciali non compresi nel regolamento (UE) 965/2012.
I moduli per la presentazione della dichiarazione e per la domanda di rilascio dell’autorizzazione sono contenuti nella sezione Modulistica.

Altri aspetti relativi alle operazioni specializzate

Il Regolamento ENAC Requisiti relativi alle operazioni aeree antincendio  nonché ad aspetti delle operazioni specializzate e non commerciali non compresi nel regolamento (UE) 965/2012 contiene anche la disciplina relativa a:

  • le limitazioni dei tempi di volo e di servizio per gli equipaggi di condotta (anche per le operazioni rientranti nel regolamento basico), in attesa dell’emissione delle norme di implementazione di cui all’art. 8 del Reg. AIR OPS;
  • i criteri per la definizione dell’attività marginale di cui all’articolo 6 comma 4a(c) del Reg. AIR OPS, ai sensi della AMC1 ARO.OPS.300;
  • il limite massimo del valore del premio per i voli dimostrativi e per i voli per competizione effettuati in accordo all’art. 6 (4a)(c) del Reg. AIR OPS.

Voli di collaudo dopo manutenzione (maintenance check flights – MCF)

A seguito di alcuni eventi occorsi durante voli di verifica dopo manutenzione, il regolamento Air OPS è stato emendato al fine definire accuratamente la materia dei voli prova dopo manutenzione e per stabilire, dove necessario, requisiti minimi per l’equipaggio e le procedure da osservare nella preparazione e conduzione di tali voli.

Tali modifiche hanno interessato in particolare, ma non solo:

– la definizione di operazione specializzata (con l’aggiunta dei voli MCF)
– l’aggiunta nell’allegato 1 alla Air OPS della definizione di MFC
– l’aggiunta di una nuova sezione “Maintenance check flights (MCFs)” nelle sottoparti E “Specific
Requirements” della Parte SPO e della Parte NCO

Per ulteriori dettagli si rimanda ad una consultazione della norma.

Variazioni alle operazioni SPO e comunicazioni all’ENAC

Una volta inviata la dichiarazione gli operatori sono tenuti a gestire correttamente le successive variazioni che dovessero presentarsi.
Si rimanda alle Variazioni alle operazioni SPO e comunicazioni all’ENAC per le indicazioni in merito ad alcuni dei casi più frequenti.
In caso di cessazione delle operazioni  è invece presente nella sezione modulistica un modulo per la comunicazione ad ENAC.

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