Approvazione all'uso dei Simulatori di Volo (FSTD)

IMPRESE ATO

In accordo alla normativa AirCrew (Reg.(UE) n.1178/2011 e successivi emendamenti), l'approvazione all'uso dei FSTD per le ATO che utilizzano i dispositivi per l'addestramento e controllo previsto dalla Parte FCL, viene rilasciata nell'ambito del Certificato ATO e gli FSTD approvati vengono riportati nel relativo elenco allegato al Certificato ATO stesso.

L'utilizzo di un nuovo dispositivo FSTD o la sua sostituzione/cancellazione prevede la modifica dell'allegato al Certificato ATO, in accordo alla ORA.ATO.105(c).

Secondo i principi della ORA.GEN.130 (Change requiring prior approval) tale modifica richiede la preventiva approvazione di ENAC.

Ai sensi della ORA.ATO.135, le ATO che effettuano addestramento con FSTD devono dimostrare ad ENAC che i dispositivi FSTD che intendono utilizzare sono adeguati ai programmi di addestramento sviluppati, che i dispositivi FFS (Full Flight Simulator) rappresentano in modo adeguato i tipi di aeromobili interessati e che l'ATO ha istituito un adeguato sistema di monitoraggio delle eventuali modifiche dei dispositivi FSTD effettuati dall'Organizzazione FSTD, al fine di assicurare che tali modifiche non compromettano l'adeguatezza dei programmi di addestramento.

I programmi di addestramento devono essere inclusi nel Training Manual ATO.

Ai fini dell'approvazione all'uso di nuovo dispositivo FSTD, l'ATO invia alla Direzione/Ufficio Operazioni ENAC competente, nei tempi previsti dalla AMC1 ORA.GEN.130, il modulo di domanda certificazione ATO (AMC1 ORA.ATO.105), compilato al punto n.10 (Descrizione dei dispositive di addestramento) comprensivo di marca da bollo, ed allega la seguente documentazione:

  • il modulo ENAC OPS05 compilato e firmato,
  • copia del Certificato di Qualificazione FSTD e relativa specifica,
  • copia dell'ultimo rapporto di qualificazione del FSTD, se disponibile, o una dichiarazione dell'Organizzazione FSTD che attesti la validità annuale della qualificazione ricorrente del dispositivo in oggetto, rilasciata dall'Autorità Competente, ai sensi del requisito ARA.FSTD.120. 
  • l'emendamento al Training Manual,
  • gli esiti di audit interni e rapporti di "management of change" prodotti in accordo alla AMC1 ORA.GEN.200(a)(3), punto(e).

Il processo di approvazione all'uso del dispositivo FSTD si conclude con l'approvazione da parte del Team ENAC del contenuto dell'emendamento al Training Manual (programmi di addestramento/controllo) secondo i principi della ARA.GEN.330(a) e (b), e con l'emissione della versione aggiornata dell'allegato al Certificato ATO da parte della Direzione/Ufficio Operazioni ENAC competente, dove saranno annotati i nuovi dispositivi FSTD

L'approvazione non ha scadenza e rimane valida a condizione che:

  • rimanga in vigore il Certificato di qualificazione del dispositivo al livello specificato ai sensi della norma ARA.FSTD.120,
  • rimangano invariate le specifiche tecniche e l'ubicazione del dispositivo,
  • le caratteristiche funzionali rimangano idonee ad effettuare l'addestramento/controllo previsto,
  • rimangano invariati i programmi di addestramento/controllo presenti ed approvati nel Training Manual

La cessata esigenza di utilizzo di un dispositivo FSTD da parte di una ATO comporta la modifica (cancellazione del dispositivo) e la nuova emissione dell'allegato al Certificato ATO.

A tal fine, l'ATO invia alla Direzione/Ufficio Operazioni ENAC competente, il modulo di domanda certificazione ATO (AMC1 ORA.ATO.105) comprensivo di marca da bollo, compilato al punto n.10 (Descrizione dei dispositive di addestramento) con i dispositivi in uso a seguito della modifica.

Il processo si conclude con l'emissione della versione aggiornata dell'allegato al Certificato ATO da parte della Direzione/Ufficio Operazioni ENAC competente.

L'Organizzazione di addestramento deve mantenere in archivio un record per ogni FSTD approvato all'utilizzo, contenente la documentazione sopra citata e deve altresì assicurarsi che la qualificazione del dispositivo FSTD sia mantenuta in corso di validità da parte della Autorità Competente, ai sensi della ARA.FSTD.120 (Reg.(EU) 1178/2011 come modificato dal Reg.290/2012) e che le altre condizioni rimangano invariate

OPERATORI COA

In accordo alla normativa AirOps (Reg.(UE) n.965/2012 e successivi emendamenti) , gli Operatori COA che utilizzano FSTD per l'addestramento e/o controllo in accordo alla Subpart ORO.FC del Regolamento AirOps, devono riportare nell'Operations Manual Parte D i dispositivi FSTD approvati e le relative specifiche.

In accordo al requisito ORO.FC.145, i programmi di addestramento e controllo, nonché l'uso dei dispositivi FSTD per gli Operatori CAT devono essere approvati da ENAC.

Le differenze identificate dall'Operatore tra aeromobile e dispositivo FSTD, se presenti, devono essere classificate nonché oggetto di briefing o programma di addestramento per differenze.

L'Operatore istituisce un adeguato sistema di monitoraggio delle modifiche che dovessero essere apportate al dispositivo da parte della organizzazione FSTD, al fine di assicurare che tali modifiche non compromettano l'adeguatezza dei programmi di addestramento e controllo.

In accordo alla AMC1 ORO.FC.145, è inoltre responsabilità dell'Operatore COA classificare le differenze tra l'aeromobile e l'FSTD FFS, e, se presenti, determinare gli eventuali programmi addestrativi finalizzati alla mitigazione di tali differenze.

Dati caratteristici del dispositivo e relativi programmi di addestramento, devono essere riportate nell'Operations Manual Parte D.

La richiesta di approvazione all'uso di un dispositivo FSTD è gestita in accordo alla ORO.GEN.130(b) "Changes requiring prior approval".

A tal fin l'Operatore invia una richiesta di approvazione della modifica dell'OM/D in carta semplice alla Direzione/Ufficio Operazioni ENAC competente, nei tempi previsti dalla AMC1 ORA.GEN.130, allegando la seguente documentazione:

  • il modulo ENAC OPS05 compilato e firmato,
  • copia del Certificato di Qualificazione FSTD e relativa specifica,
  • copia dell'ultimo rapporto di qualificazione del FSTD, se disponibile, o una dichiarazione dell'Organizzazione FSTD che attesti la validità annuale della qualificazione ricorrente del dispositivo in oggetto rilasciata dall' Autorità Competente, ai sensi del requisito ARA.FSTD.120,
  • l'emendamento dell'O.M./D relativo all'inserimento del nuovo dispositivo e di eventuali programmi di addestramento relativi a nuovi corsi o a corsi per differenze,
  • gli esiti di eventuali audit interni e rapporti di "management of change" prodotti dal richiedente in accordo alla AMC1 ORA.GEN.200(a)(3), punto(e),
  • la lista delle differenze tra l'aeromobile e FSTD, se presenti, da inserire nell'OM Parte D, classificate in accordo ad Air Transport Association (ATA) chapters i.a.w. AMC1 ORO.FC.145 (modulo ENAC OPS06).

Ai sensi della ORO.FC.145(c), a seguito della positiva valutazione della documentazione ricevuta, il processo di approvazione all'uso del dispositivo FSTD si conclude con l'approvazione da parte del Team ENAC del contenuto della modifica all'OM/D (dati del dispositivo stesso ed i relativi programmi di addestramento).

L'approvazione rimane parte integrante dell'OM/D, non ha scadenza e rimane valida a condizione che:

  • rimanga in vigore il Certificato di qualificazione del dispositivo al livello specificato ai sensi della norma ARA.FSTD.120,
  • rimangano invariate le specifiche tecniche e l'ubicazione del dispositivo,
  • le caratteristiche funzionali rimangano idonee ad effettuare l'addestramento/controllo previsto,
  • rimangano invariati i programmi di addestramento/controllo presenti ed approvati in OM/D.

La cessata esigenza di utilizzo di un dispositivo FSTD, comporta la modifica dell'OM/D ai sensi della ORO.GEN.130(b) "Changes requiring prior approval".

L'Operatore deve mantenere in archivio un record per ogni FSTD approvato all'utilizzo, contenente la documentazione sopra citata e deve altresì assicurarsi che la qualificazione del dispositivo FSTD sia mantenuta in corso di validità da parte della Autorità Competente, ai sensi della ARA.FSTD.120 (Reg.(EU) 1178/2011 come modificato dal Reg.290/2012) e che le altre condizioni rimangano invariate.

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EASA pubblica il database dei FSTD Qualificati da EASA e dalle Autorità Nazionali dell'Aviazione Civile dei paesi appartenenti alla Unione Europea, consultabile alla seguente pagina web:

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