Le autorizzazioni operative per i servizi aerei di linea vengono rilasciate sulla base dei contenuti degli accordi bilaterali/multilaterali in vigore tra Stati membri dell’UE e paesi terzi in materia di servizi aerei. Tali contenuti definiscono le modalità e la quantità di servizi aerei effettuabili tra i Paesi interessati.

Per quanto riguarda, invece, i servizi aerei non schedulati non disciplinati dagli accordi, gli stessi vengono autorizzati sulla base del Regolamento ENAC “Servizi aerei non di linea che si svolgono al di fuori dell’Unione Europea”.

Il rilascio dei predetti provvedimenti implica una serie di controlli relativi ad aspetti di safety e di security nonché la verifica della copertura assicurativa ai sensi del Reg. (UE) 785/2004.

Il controllo e il monitoraggio delle condizioni di operabilità dei vettori stranieri (cd. TCO – Third Country Operator), condotti da ENAC in cooperazione con EASA, mirano a garantire la sicurezza dei voli. L’autorizzazione tecnica, emessa da EASA ai sensi del Reg. (UE) 452/2014, è propedeutica sia all’avvio della procedura di accreditamento presso ENAC (prevista per i vettori TCO che operino per la prima volta nel nostro Paese) sia al rilascio dei permessi operativi.


Voli di Linea

Ai sensi del Regolamento (CE) N. 1008/2008 per “servizio aereo di linea” si intende una serie di voli che presenta tutte le seguenti caratteristiche:

  • su ogni volo sono messi a disposizione del pubblico posti e/o capacità di trasporto di merci e/o posta per acquisti individuali (direttamente dal vettore aereo o tramite i suoi agenti autorizzati);
  • i voli sono effettuati in modo da assicurare il collegamento tra i medesimi due o più aeroporti:
    • in base ad un orario pubblicato,
    • con regolarità e frequenza tali da costituire una serie sistematica evidente;

I servizi aerei di linea su rotte extra-UE da e per il territorio nazionale sono disciplinati dal Regolamento “Autorizzazione voli di linea extra-UE, sorvoli e scali tecnici” e sono subordinati alla preventiva autorizzazione dell’ENAC.

Per il trasporto di MERCI PERICOLOSE (Dangerous Goods – DG) i vettori sono tenuti a darne comunicazione contestualmente alla richiesta di autorizzazione e a consultare la normativa vigente.

Il Regolamento prevede una procedura differenziata a seconda della nazionalità del vettore.

  • Vettori di parte italiana
  • Vettori di paesi terzi

Vettori di parte Italiana

Sono considerati vettori di parte italiana i vettori nazionali nonché quelli dell’Unione Europea e dei paesi equiparati secondo i casi previsti dal Regolamento ENAC “Designazione dei vettori per l’accesso al traffico su rotte esterne all’Unione Europea”.

La richiesta di autorizzazione è inviata alla Direzione Trasporto Aereo e Licenze almeno 60 giorni prima dell’inizio della stagione di traffico IATA a cui la richiesta fa riferimento, all’indirizzo e-mail:

eu.aircarriers@enac.gov.it

Alla richiesta dovranno essere allegati:

  • programmazione dei voli che il vettore intende effettuare nella stagione di traffico (Allegato A);
  • in caso di operazioni in code sharing la programmazione è presentata secondo il modello di cui all’Allegato B, congiuntamente a copia del contratto di code sharing;
  • copia del certificato di assicurazione, in corso di validità, conforme ai requisiti prescritti dal Regolamento (CE) n. 785/2004;
  • informazioni di contatto del vettore (Allegato E).

Vettori di Paesi Terzi

Sono considerati vettori di paesi terzi i vettori di paesi non appartenenti all’Unione Europea.

La richiesta di autorizzazione è inviata alla Direzione Trasporto Aereo e Licenze almeno 60 giorni prima dell’inizio della stagione di traffico IATA a cui la richiesta fa riferimento, all’indirizzo e-mail:

scheduled.permits@enac.gov.it

Alla richiesta dovranno essere allegati:

  • programmazione dei voli che il vettore intende effettuare nella stagione di traffico (Allegato A);
  • in caso di operazioni in code sharing la programmazione è presentata secondo il modello di cui all’Allegato B, congiuntamente a copia del contratto di code sharing;
  • copia del certificato di assicurazione, in corso di validità, conforme ai requisiti prescritti dal Regolamento (CE) n. 785/2004 (allegato C e D);
  • informazioni di contatto del vettore (Allegato E).

I vettori di paesi terzi che intendono operare per la prima volta in Italia, presentano, unitamente alla richiesta di autorizzazione, la richiesta di accreditamento (art. 8 Reg. cit).

La richiesta di accreditamento deve indicare necessariamente:

  • nome del vettore
  • nazionalità
  • codici IATA e ICAO del vettore

Alla richiesta di accreditamento, dovrà essere allegato, oltre ai documenti previsti per la richiesta di autorizzazione, anche:

  • il Programma di Sicurezza approvato dalla Autorità dell’Aviazione Civile del paese di appartenenza, corredato da una dichiarazione dell’Autorità stessa che ne attesta la rispondenza a quanto previsto dall’Annesso 17 ICAO.

Modulistica:


Modifiche al programma autorizzato

La richiesta di modifiche di cui all’art. 10 del Regolamento citato, debitamente motivata, è presentata alla Direzione Trasporto Aereo e Licenze, all’indirizzo email eu.aircarriers@enac.gov.it oppure scheduled.permits@enac.gov.it (in ragione della nazionalità del vettore richiedente) almeno 5 giorni lavorativi prima dell’evento.

La Direzione rilascia formale autorizzazione.

Nelle ipotesi di cui all’art.10, comma 1 lett. b) l’autorizzazione è rilasciata secondo la procedura semplificata, prevista dall’art. 10, comma 2.

La richiesta di modifiche dovrà contenere le seguenti informazioni:

  • numero di protocollo dell’autorizzazione rilasciata da ENAC;
  • evidenza delle modifiche richieste rispetto al programma approvato (secondo il modello di cui all’Allegato A o B);
  • periodo temporale interessato dalle modifiche.

Uso aeromobili in “Wet Lease”

Tutti i vettori che intendono operare con aeromobili in wet lease devono darne evidenza nelle rispettive richieste.

Per i vettori di paesi terzi, l’uso di aeromobili in wet lease per operare servizi aerei su rotte extra-UE è autorizzato dalla Direzione Trasporto Aereo e Licenze e la richiesta è inviata, contestualmente o separatamente alla richiesta di autorizzazione, all’indirizzo email scheduled.permits@enac.gov.it

La richiesta dovrà contenere le seguenti informazioni:

  • tipologia di contratto wet lease (ACMI o altro);
  • periodo o giorno/i delle operazioni ovvero voli specifici per cui si richiede l’autorizzazione al wet lease;
  • numero di protocollo dell’autorizzazione rilasciata da ENAC (eventuale).

Le richieste presentate autonomamente rispetto ai programmi già autorizzati, dovranno pervenire all’indirizzo di cui sopra almeno 3 giorni lavorativi prima della data prevista di inizio delle operazioni.

Alla richiesta dovranno essere allegati:

–  copia del contratto di wet lease;

– copia dell’approvazione al wet lease rilasciata dall’autorità competente dello Stato del vettore richiedente l’autorizzazione (c.d. Approval);

– copia della certificazione assicurativa redatta in conformità con quanto stabilito nel contratto di wet lease relativamente alle responsabilità assicurative.

 

La suddetta documentazione non è richiesta ai vettori in possesso di licenza di esercizio rilasciata dall’ENAC.

Ai vettori europei è richiesta solo la copia dell’approvazione al wet lease rilasciata dall’Autorità competente dello Stato del vettore richiedente l’autorizzazione.


Sorvoli e scali tecnici

La richiesta di autorizzazione al sorvolo o allo scalo tecnico da parte di vettori appartenenti a paesi non firmatari dell’Accordo sul Transito o di un Accordo aereo per la prestazione di servizi aerei in prima e seconda libertà, è inviata alla Direzione Trasporto Aereo e Licenze almeno 3 giorni lavorativi prima della data del volo all’indirizzo:

overflights@enac.gov.it

La richiesta indica:

  • denominazione sociale del vettore e nazionalità;
  • codici IATA e ICAO del vettore;
  • data delle operazioni;
  • numero e codice di volo;
  • routing completo;
  • tipo e marca di aeromobile;
  • tipologia di trasporto (passeggeri/cargo)
  • se cargo, specificare YES/NO DG on board
  • altre informazioni utili e necessarie all’identificazione del volo e/o del trasporto

Allegati


Normativa di riferimento

  • Convenzione di Chicago, approvata e resa esecutiva con d.lgs 6 marzo 1948 n.616 e ratificato con L.17 aprile 1956 n.561;
  • Accordo sul Transito nei servizi aerei internazionali;
  • Regolamento (CE) N. 1008/2008;
  • Decreto Legislativo 9 maggio 2005, n. 96 (Revisione del Codice della Navigazione, a norma dell’art 2 della L. 9 novembre 2004, n. 265) – artt.781-784-785-786-788 Codice della Navigazione;
  • Regolamento “Designazione dei vettori per l’accesso al traffico su rotte esterne all’Unione Europea”.
  • Regolamento “Trasporto aereo delle merci pericolose”

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