Sorveglianza continua dell'impresa approvata Parte M Capitolo F

A partire dalla data di applicabilità dei Regolamenti (UE) 2019/1383 e 2020/270, che revisionano il Regolamento (UE) 1321/2014, il Certificato di Approvazione AMO-MF resta valido fintantoché non è restituito, sospeso o revocato e comunque non oltre è limitata al 24 marzo 2022. Entro tale data, i titolari di approvazioni AMO-MF, in vigore o rilasciate antecedentemente al 24 settembre 2020, dovranno ottenere, pena decadenza della validità dell’approvazione, la nuova approvazione in accordo alla Parte CAO o alla Parte 145, come nuovo rilascio o in accordo al processo di transizione, come applicabile in relazione alla portata delle abilitazioni possedute. 

Ciò premesso, successivamente al rilascio della approvazione, l'impresa ha l'obbligo di assicurare attraverso il rispetto delle procedure approvate e del tempestivo aggiornamento delle stesse in relazione al mutare del quadro normativo di riferimento, e delle nuove esigenze operative (con l'ottenimento delle appropriate approvazioni) nonché sulla base dei risultati della valutazione dell'esperienza accumulata in servizio, la continua rispondenza ai requisiti normativi applicabili e di adottare gli opportuni provvedimenti e azioni correttive nei casi in cui la suddetta analisi ne dimostri la necessità.

Per il primo dei succitati aspetti, in occasione della pubblicazione di qualsiasi emendamento alla Parte M o alla Parte ML, l'impresa è tenuta ad analizzarne i contenuti, identificarne gli impatti sulla propria organizzazione, determinare gli interventi necessari al fine di garantire la continua rispondenza della propria organizzazione alla Parte M e alla Parte ML e predisporre ed attuare il relativo piano di implementazione. Tale attività dovrà essere completata dall'impresa entro i termini di implementazione stabiliti nel provvedimento di adozione della variazione regolamentare.

Le evidenze di tale attività (compliance check list, piano dettagliato di implementazione degli interventi identificati, domande di approvazione, notifiche ai sensi del M.A.617, ecc.) saranno fornite ad ENAC con tempestività e secondo le previste modalità al fine di consentire nei tempi prescritti l'esecuzione dei necessari accertamenti ed il rilascio delle opportune approvazioni in relazione agli interventi da attuare. Il su richiamato processo deve essere opportunamente documentato nelle procedure di impresa.

Per garantire il mantenimento della validità del Certificato di Approvazione, ENAC effettua una riverifica completa dell'impresa e delle procedure da essa utilizzate almeno una volta ogni 24 mesi rispetto a tutti i requisiti normativi applicabili. L'ENAC effettua tali verifiche sulla base di un piano di sorveglianza, predisposto in accordo al Programma Nazionale di Sorveglianza delle Imprese Certificate, che viene notificato preventivamente all'organizzazione dalla Direzione/Ufficio Operazioni dell'ENAC competente per territorio. Esso è definito in sede di rilascio adattandolo opportunamente come necessario e previsto dal processo di transizione alle nuove approvazioni ed è costituito da un certo numero di verifiche ispettive (audit e ispezioni), pianificati (ordinari) e non (straordinari), in funzione delle dimensioni e delle capacità produttive dell'impresa, degli eventuali subfornitori utilizzati, dell'esperienza maturata nella sorveglianza su imprese similari e delle approvazioni possedute al fine di accertare che l‟impresa sia in grado di garantire la continua rispondenza a tutti i requisiti normativi applicabili e al rispetto delle procedure approvate.

Tale piano si basa sull'effettuazione, in modo sistematico, (a volte anche senza preavviso o con preavviso minimo):

  1. sull'organizzazione e le infrastrutture,
  2. sul personale,
  3. sulle procedure,
  4. sui processi,
  5. sulla documentazione tecnica,
  6. sulle registrazioni,
  7. sui subfornitori, e/o sulle organizzazioni che operano sotto il controllo dell'impresa,
  8. sui prodotti, le parti e gli equipaggiamenti,
  9. sui privilegi, oggetto dell'approvazione.


Il team nel periodo di sorveglianza:

  • verifica la rispondenza del sistema qualità aziendale o dei processi organizzativi ai requisiti applicabili,
  • verifica che l'organizzazione dell'impresa operi in conformità al manuale approvato/accettato,
  • verifica l'efficacia delle procedure descritte nel manuale d'impresa,
  • monitorizza, tramite audit a campione, lo standard della manutenzione o dell'erogazione dei servizi nelle basi di manutenzione principali, e presso i subfornitori,
  • monitorizza la gestione da parte dell'impresa, nel corso del biennio di mantenimento, delle "indirect approvals" (o come e quando applicabile delle modifiche che non richiedono la preventiva approvazione da parte di ENAC) se tale prerogativa è prevista nelle procedure del manuale dell'impresa (ad es. per la gestione della capability list, variazioni del manuale, ecc.)
  • verifica l'efficacia del sistema revisione organizzativa o qualità dell'impresa, quando applicabile, e
  • gli standard attuativi delle procedure approvate, attraverso audit a campione sui processi, prodotti e i privilegi inclusi nella Specifica delle Approvazioni.

Quando necessario sono effettuati degli audit non pianificati, per investigare, ad esempio:

  • le cause all'origine dei rilievi ricorrenti, la cui non conformità può determinare, se non tempestivamente corretta, delle unsafe conditions,
  • le segnalazioni di inconveniente grave e/o incidente,
  • le segnalazioni pervenute da altri team di certificazione (ad es. Omologazione, DOA, Parte 145, ACAM, SANA/SAFA) le cui risultanze possono identificare non conformità a carico dell'impresa o dall'Agenzia o da altre Autorità di Stati membri / associati o terzi,
  • le modifiche variazioni significative alla portata delle abilitazioni, o all'organizzazione.

Fermo restando l'obbligo, al momento, di condurre comunque, ogni 24 mesi, una verifica complessiva dell'impresa rispetto a tutti i requisiti applicabili, la frequenza con cui l'impresa è sottoposta a sorveglianza può essere modulata da Enac sulla base di una sistematica valutazione del profilo di rischio specifico per l'impresa determinato valutando sia il livello di rispondenza alla normativa dimostrato dall'impresa nei precedenti periodi di sorveglianza che dalla valutazione dei rischi associati alle specificità operative e organizzative dell'impresa in questione.

Il piano di sorveglianza quindi è periodicamente rivalutato, dal TL di concerto con i TM, in corrispondenza dell'avvio di ogni biennio di sorveglianza, e mantenuto costantemente aggiornato sulla base delle:

  • modifiche significative, eventualmente intervenute nell'approvazione dell'impresa (ad. es. variazione delle abilitazioni, nuovi stabilimenti, nuovi prodotti, nuovi privilegi);
  • novità / modifiche regolamentari che possono avere ricadute sui requisiti applicabili ( vedi ad es. processo di transizione alla nuova approvazione secondo Parte CAO);
  • risultanze dell'analisi sull'esperienza in servizio e delle segnalazioni inconvenienti (ad es. customer claims, occurrence reporting system esterno ed interno, visite di standardizzazione, ACAM, ispezioni SANA/SAFA, ecc.);
  • iniziative speciali (safety initiatives) derivanti dallo State Safety Programme.


I risultati degli Audit e la loro gestione

Comunicazione dei risultati degli Audit

Fatto salvo quanto previsto nel processo di transizione alle nuove approvazioni secondo Parte CAO, tutte le non conformità emerse, con la loro classificazione preliminare, saranno presentati all'impresa nel corso della riunione finale a conclusione dell'audit. Il personale dell'impresa che ha partecipato all'audit potrà fornire tutti i chiarimenti che riterrà necessari. I rilievi saranno trasmessi formalmente dal team leader all'impresa, entro le tempistiche previste per i rilievi di livello 1 e 2 nella sezione B Capitolo F della Parte M.

Azioni dell'impresa

Fatto salvo quanto previsto nel processo di transizione alle nuove approvazioni secondo Parte CAO, l'impresa deve analizzare tutte le non conformità notificate da Enac, identificarne la causa ultima e, infine determinare l'appropriato piano di azioni correttive da proporre all'approvazione di Enac. Il responsabile Enac dell'audit ne valuta i contenuti e, se soddisfatto, notifica l'approvazione del suddetto piano all'impresa. Quest'ultima lo adotta nei termini e nei modi concordati. In presenza di comprovate esigenze e di un credibile nuovo piano di implementazione predisposto dall'impresa, Enac può valutare e accordare, di norma una sola volta, una modifica dei termini di attuazione di una o più azioni correttive.

Verifica delle azioni correttive

 

Fatto salvo quanto previsto nel processo di transizione alle nuove approvazioni secondo Parte CAO, la corretta attuazione del piano delle azioni correttive e l'efficacia delle stesse, è oggetto di monitoraggio da parte del responsabile Enac dell'audit. Sono effettuate verifiche di follow up nei casi in cui il responsabile Enac dell'audit lo ritiene necessario, per poter confermare l'effettiva chiusura / efficacia del rilievo.

La chiusura del rilievo può avere luogo da parte di Enac solo dopo che l'impresa ha fornito adeguata evidenza oggettiva dell'effettiva attuazione delle azioni correttive nei tempi concordati.

In caso di non osservanza di quanto sopra da parte dell'impresa o di oggettiva impossibilità di raggiungere un accordo tra ENAC e l'impresa sul contenuto e sulle modalità di attuazione di un congruo piano di azioni correttive, ENAC adotta i provvedimenti richiesti dalla Parte M in accordo a quanto descritto rispetto a sospensione, limitazione e revoca dell'approvazione Parte M Capitolo F.

Mantenimento dell'approvazione

Fatto salvo quanto previsto nel processo di transizione alle nuove approvazioni secondo Parte CAO, una volta che l'ispettore professionista incaricato dalla Direzione/Ufficio Operazioni dell'ENAC competente per territorio ha completato in modo soddisfacente il programma di sorveglianza, stabilito per l'impresa nel biennio, esso emette, ogni 24 mesi dalla data del rilascio, un rapporto di raccomandazione per il mantenimento della validità dell'approvazione.

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