Con l’entrata in vigore dei regolamenti (UE) 2019/1383 e 2020/270 è stato introdotto un periodo di transizione di 18 mesi (poi ulteriormente esteso fino al 24 marzo 2022 dal Regolamento (UE) 2021/700) per consentire, come applicabile, la conversione delle approvazioni possedute da imprese certificate in accordo al Capitolo G e/o F dell’Allegato I (Parte M) [di seguito indicate come imprese CAMO-MG e AMO-MF] o all’Allegato II (Parte 145) [di seguito indicate come imprese AMO-145] al regolamento (UE) 1321/2014, nelle approvazioni emesse, come applicabile, in accordo all’Allegato V quater (Parte CAMO) e/o  all’Allegato V quinquies (Parte CAO) al regolamento (UE) 1321/2014 [di seguito indicate rispettivamente come imprese CAMO e imprese CAO, CAO-CAM (solo con privilegi per la gestione della aeronavigabilità continua) o CAO-MAN (solo con privilegi per l’esecuzione e delibera della manutenzione)]: