Transizione da AMO-MF, AMO-145, CAMO-MG a impresa CA(M)O

In questa pagina vengono illustrate le modalità per la transizione delle esistenti approvazioni alle nuove in accordo alla parte CAMO e parte CAO.

Con l’entrata in vigore dei regolamenti (UE) 2019/1383 e 2020/270 è stato introdotto un periodo di transizione di 18 mesi (poi ulteriormente esteso fino al 24 marzo 2022 dal Regolamento (UE) 2021/700) per consentire, come applicabile, la conversione delle approvazioni possedute da imprese certificate in accordo al Capitolo G e/o F dell’Allegato I (Parte M) [di seguito indicate come imprese CAMO-MG e AMO-MF] o all’Allegato II (Parte 145) [di seguito indicate come imprese AMO-145] al regolamento (UE) 1321/2014, nelle approvazioni emesse, come applicabile, in accordo all’Allegato V quater (Parte CAMO) e/o  all’Allegato V quinquies (Parte CAO) al regolamento (UE) 1321/2014 [di seguito indicate rispettivamente come imprese CAMO e imprese CAO, CAO-CAM (solo con privilegi per la gestione della aeronavigabilità continua) o CAO-MAN (solo con privilegi per l’esecuzione e delibera della manutenzione)]:

AVVERTENZA : Come indicato nell’articolo 4 del regolamento (UE) n. 1321/2014 (rif. punto 2), tutte le approvazioni rilasciate in accordo ai capitoli F e G dell’Allegato I (Parte M) rimangono valide sino al 24 Marzo 2022. Quindi la validità di tali certificati decade dopo tale data e le imprese interessate non possono, parimenti, più esercitarne i relativi privilegi. Tali certificati devono prontamente essere restituiti all’Autorità competente per il seguito secondo le procedure vigenti. Dopo il 24 marzo 2022, le organizzazioni che intendono concorrere al mantenimento dell’aeronavigabilità degli aeromobili e dei componenti per la relativa installazione, compresa la manutenzione, devono essere approvate dalla competente Autorità, su loro richiesta (con processo ex novo o a seguito di un processo di transizione a tali approvazioni secondo quanto di seguito indicato), in accordo ai requisiti dell’allegato II (parte 145), dell’allegato V quater (parte CAMO) o dell’allegato V quinquies (parte CAO), secondo quanto applicabile alle rispettive organizzazioni.

Nella seguente tabella sono riassunti i principali possibili scenari di transizione:

Tabella 1 – Possibili scenari di transizione nelle nuove tipologie di approvazione a partire dall'attuale certificazione e relative abilitazioni possedute

TIPO DI APPROVAZIONE POSSEDUTA PRECEDENTEMENTE APPROVAZIONE DA OTTENERE ENTRO IL 24 MARZO 2022 PRIVILEGI INIZIALI
Impresa CAMO-MG che gestisce la navigabilità continua degli aeromobili CMPA1 e/o di aeromobili impiegati in attività che richiedono il possesso di una Licenza di vettore aereo secondo Regolamento (CE) 1008/2008 Impresa CAMO Gli stessi
Impresa CAMO-MG che non gestisce la navigabilità continua degli aeromobili CMPA e/o di aeromobili impiegati in attività che richiedono il possesso di una Licenza di vettore aereo secondo Regolamento (CE) 1008/2008 Impresa CAO-CAM Privilegi della gestione della navigabilità continua, con o senza Airworthiness Review o Permesso di Volo, come precedentemente posseduti2
ovvero -
Impresa CAMO Gli stessi
Impresa CAMO-MG che gestisce la navigabilità continua di qualunque tipologia di aeromobile comunque impiegato Impresa CAMO Gli stessi
Impresa AMO-MF Impresa CAO-MAN Soli privilegi della manutenzione2
   
Nessuna facilitazione nella transizione a AMO-1453; processo di approvazione iniziale standard Non applicabile
Impresa AMO-145 con abilitazioni su aeromobili non classificati come
CMPA1 e non elencati nel COA di un vettore aereo titolare di licenza secondo
Reg. (CE) 1008/2008)   

Impresa CAO-MAN

Soli privilegi della manutenzione2
ovvero -
Resta Impresa AMO-145 (nessuna transizione) Non applicabile
Impresa AMO-145 con abilitazioni su qualunque tipologia di aeromobile
comunque impiegato

Resta impresa AMO-145 (nessuna transizione); la transizione a Impresa CAO non è possibile per tale tipologia di abilitazioni

Non applicabile

[1] Eccetto aeromobili plurimotore turboelica con MTOM inferiore a 5700 Kg, a cui si applicano i requisiti degli aeromobili non CMPA
[2] Se l’impresa che non è collegata ad aeromobili CMPA e/o impiegati in attività che richiedo il possesso di una Licenza di vettore aereo secondo Regolamento (CE) 1008/2008, possiede sia un’approvazione secondo il Capitolo G che un’approvazione quale impresa di manutenzione allora è possibile convertire le due approvazioni in un’unica approvazione secondo Parte CAO
[3] Un'organizzazione approvata in accordo al Capitolo F della parte M potrebbe anche voler essere approvata in accordo in accordo all’Allegato II (Parte 145) al regolamento (UE) 1321/2014. In questo caso, l'organizzazione deve richiedere l’approvazione secondo la Parte 145 in quanto i regolamenti (UE) 2019/1383 e (UE) 2020/270 non includono alcuna disposizione specifica relativa a questa transizione - le informazioni contenute in questa pagina non sono applicabili in questo caso.

Le organizzazioni approvate in accordo ai capitoli F e G dell’Allegato I (Parte M) o in accordo all’allegato II (Parte145) che desiderano passare all'approvazione secondo la Parte CAMO o la Parte CAO possono richiederne l'approvazione transizione da quella posseduta e quindi gli saranno riconosciuti, quando e come applicabile, dei diritti acquisiti (grandfather right). Il processo di transizione prevede azioni di monitoraggio speciali e la transizione alle nuove approvazioni deve essere completata entro il 24 marzo 2022 come applicabile al caso specificoper evitare qualsiasi limitazione, sospensione o revoca e in ogni caso la decadenza della validità, dell'approvazione ai sensi dell’articolo 4 (punti 2 e 4/5) del regolamento (UE) n.1321/2014, come revisionato.

 

NOTA 1: Se l’impresa possiede sia l’approvazione quale impresa di manutenzione che quella quale impresa di gestione del mantenimento della aeronavigabilità continua, questa può richiedere di ottenere un’unica approvazione quale impresa CAO purché le abilitazioni di partenza soddisfino le condizioni per tale processo di transizione.
NOTA 2: Se l’impresa intende transitare in una approvazione secondo Parte CAO o Parte CAMO solamente per una parte delle sue abilitazioni, allora non si procederà con la transizione ma con un processo di approvazione iniziale standard.

Se le organizzazioni interessate non richiedono l’approvazione come Imprese CAMO o CAO, esse:

  1. se AMO-145, potranno continuare le loro attività sotto l’approvazione esistente;
  2. se AMO-MF possono continuare le loro attività come AMO-MF solo fino al 24 marzo 2022;
  3. se CAMO-MG possono continuare le loro attività come CAMO-MG solo fino al 24 marzo 2022.

Le imprese AMO-MF, AMO-145 e CAMO-MG abilitate anche per aeromobili dell'allegato I al regolamento (UE) 2018/1139 (NBR) in accordo alla normativa nazionale possono ottenere, secondo modalità analoghe, la transizione anche in relazione a tali abilitazioni. Durante il periodo di transizione, le organizzazioni interessate sono tenute a sviluppare un supplemento al loro manuale CAME/CAE per coprire le specificità relative agli aeromobili di cui all'allegato I, modificando come necessario la versione esistente del supplemento.

Il logigramma del processo di conversione verso le nuove approvazioni in accordo alla parte CAMO e parte CAO riportato qui sotto fornisce un riepilogo delle fasi costituenti il processo per il passaggio alle approvazioni secondo Parte CAMO e/o Parte CAO mediante il riconoscimento di diritti acquisiti in virtù del possesso di un'approvazione valida secondo Parte M Capitolo F, Parte M Capitolo G e / o Parte 145.

FASE A - Attuazione dell’Allegato V ter (Parte ML) e dell’Allegato I (Parte M) al regolamento (UE) 1321/2014 come revisionato dai regolamenti (UE) 2019/1383 e 2020/270.

Prima della data di entrata in vigore dei regolamenti (UE) 2019/1383 e 2020/270, le imprese AMO-MF, le imprese CAMO-MG e AMO-145 devono tener conto delle modifiche connesse all’introduzione della nuova Parte ML e alle conseguenti modifiche introdotte nella nuova Parte M.

Nella pagina FASE A - Principali modifiche introdotte dai regolamenti (UE) 2019/1383 (e relativo corrigendum) e 2020/270 sono sintetizzate alcune delle variazioni introdotte da tale normativa nel regolamento (UE 1321/2014 che devono essere considerate in questa fase dalle imprese coinvolte nell’adeguare la propria manualistica e le proprie procedure. 


FASE B - Rilascio dell’approvazione in accordo alla Parte CAMO o alla Parte CAO per “transizione” ai titolari di approvazioni valide che ne abbiano fatto richiesta
Valutazione preliminare e presentazione della domanda di rilascio dell’approvazione in accordo alla Parte CAMO o alla Parte CAO per “transizione” sulla base di una approvazione AMO-MF, CAMO MG e/o AMO-145 valide Sottofase B.1
Assegnazione del numero di approvazione come impresa Parte CAMO o Parte CAO Sottofase B.2
Rilascio del certificato secondo Parte CAMO o Parte CAO e notifica di non conformità generiche, eventuali non conformità di sorveglianza (findings) e modifiche all’approvazione durante la transizione Sottofase B.3
Adeguamento del programma di monitoraggio   Sottofase B.4

FASE C - Sorveglianza dell’organizzazione certificata per “transizione” 
Monitoraggio dell'organizzazione certificata per “transizione” in accordo al piano di sorveglianza Fase C
La rispondenza dell'organizzazione a tutti i requisiti della Parte CAMO o Parte CAO è verificata e ciascuna “non conformità di transizione” è stata chiusa

FASE D - Rispondenza finale e revisione del certificato di approvazione
L'organizzazione presenta ad ENAC per l'approvazione un manuale dell’impresa (CAME o CAE) in conformità con la Parte CAMO o la Parte CAO Fase D
Chiusura di ciascuna “non conformità generica di transizione
Aggiornamento del certificato di approvazione
Emissione del certificato di approvazione aggiornato che fa riferimento al manuale dell'organizzazione conforme alla Parte CAMO o alla Parte CAO 

 

Processo alternativo di transizione

In alternativa al processo sopra indicato l’impresa può decidere di richiedere il passaggio alla nuova Parte CAO o alla nuova Parte CAMO solo dopo che avrà soddisfatto tutti i requisiti della nuova parte (manuale, procedure, formazione, ecc.). ENAC consiglia questo tipo di transizione per la semplicità del processo.

Questo tipo di processo prevede la stessa FASE A del precedente processo a cui fanno seguito le seguenti fasi:

FASE 1

L’impresa interessata verifica la propria eleggibilità per il passaggio alla Parte CAO o Parte CAMO sulla base di quanto riportato nella Tabella 1 sopra riportata, analizzando lo scopo dell’approvazione posseduta tenendo conto della valutazione preliminare nella parte iniziale della Sottofase B1;

FASE 2

L'impresa interessata presenta domanda di approvazione alla Direzione/Ufficio Operazioni competente in accordo alla Parte CAO o Parte CAMO, come applicabile, utilizzando il modello EASA Form 2 o, come applicabile nel caso di CAMO collegato al COA, ENAC OPS 02 (AESA 2), una volta apportate le modifiche all'organizzazione (procedure, formazione delle persone, ecc.) per rispondenza alla nuova normativa presentando la documentazione che segue:

  • Documentazione da presentare per una nuova approvazione secondo Parte CAMO
  1. EASA Form 2 o ENAC OPS 02 (AESA 2) per rilascio approvazione (sulla base della valutazione della pregressa sorveglianza, ENAC applicherà comunque a tale processo la procedura di una modifica della precedente approvazione);
  2. il Continuing Airworthiness Management Exposition (CAME) e, come applicabile, Safety Management Manual o Management System Manual se sviluppato separatamente al CAME. Questo può essere una revisione del CAME esistente, nel quale sarà contenuta in particolare la procedura per la gestione delle variazioni organizzative che non richiedono una approvazione preventiva da parte di ENAC in accordo al paragrafo CAMO.A.130 (vedi GM1 CAMO.A.115(b) e GM1 CAMO.A.130);
  3. il rapporto sui risultati del pre-audit effettuato dall’impresa di verifica di rispondenza ai requisiti della Parte CAMO (vedi AMC2 CAMO.A.115) e relativa compliance check list;
  4. qualsiasi altra documentazione richiesta dalla normativa per dimostrare il rispetto dei requisiti applicabili della normativa (vedi AMC1 CAMO.A.115(b)(2));
  5. nel caso si intendano presentare nuovi candidati per le figure responsabili che ricoprono i ruoli chiave dell’impresa diversi da quelli già attualmente approvati (o perché riguardanti figure non richieste dalla precedente normativa), la pertinente documentazione di supporto (ad es. CV, attestati, ecc) per ciascuna di tali nuove figure. L'approvazione di queste nuove figure richiederà un colloquio.
  • Documentazione da presentare per una nuova approvazione secondo Parte CAO
  1. EASA Form 2. per rilascio approvazione (sulla base della valutazione della pregressa sorveglianza, ENAC applicherà comunque a tale processo la procedura di una modifica della precedente approvazione);
  2. il Combined Airworthiness Exposition (CAE). Questo manuale, per la natura dell’approvazione stessa, non può essere una revisione del Manuale esistente, ma va considerato un Manuale nuovo nel quale sarà contenuta in particolare la procedura per la gestione delle variazioni organizzative che non richiedono una approvazione preventiva da parte di ENAC in accordo al paragrafo CAO.A.105(b);
  3. il rapporto sui risultati del pre-audit effettuato dall’impresa di verifica di rispondenza ai requisiti della Parte CAO e relativa compliance check list;
  4. qualsiasi altra documentazione richiesta dalla normativa per dimostrare il rispetto dei requisiti applicabili della normativa
  5. nel caso si intendano presentare nuovi candidati per le figure responsabili che ricoprono i ruoli chiave dell’impresa diversi da quelli già attualmente approvati (o perché riguardanti figure non richieste dalla precedente normativa), la pertinente documentazione di supporto (ad es. CV, attestati, ecc) per ciascuna di tali nuove figure. L'approvazione di queste nuove figure richiederà un colloquio.

 

FASE 3

Finalizzazione del processo

Anche per questa procedura alternativa si applicherà, con criteri di analogia e per quanto pertinente, la su citata FASE D (come applicabile).


Il ciclo di sorveglianza esistente sarà mantenuto anche per la nuova approvazione ottenuta per transizione. Nella sezione IV della GUIDE FOR TRANSITION TO PART-CAO and PART-CAMO fornita da EASA nella FAQ n.108380 è fornita una panoramica del contenuto del programma di supervisione ENAC durante la transizione (in linea con i pertinenti passaggi del logigramma precedente).

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