Nell’ambito del regolamento Parte 147, i corsi tecnici per il personale che deve ottenere il rilascio o la modifica della LMA vengono distinti in due tipologie di corsi, corsi di formazione basica e corsi di formazione per tipo di aeromobile.

Le infrastrutture, le attrezzature e il materiale didattico e le modalità in cui e con cui i corsi sono erogati dall’organizzazione devono essere rispondenti ai requisiti 147.A.100, 147.A.115, e 147.A.120, e relative AMC/GM.

Gli istruttori, gli esaminatori e i valutatori utilizzati devono essere qualificati e autorizzati in accordo ai paragrafi 147.A.105 e 147.A.110 e relative AMC.

Le registrazioni del sistema per la qualità dell’impresa approvata secondo Parte 147 sulle attività erogate dall’impresa stessa devono essere organizzati e gestiti in accordo a quanto riportato ai paragrafi (147.A.105, 147.A.115, 147.A.125, e relative AMC).

In questa pagina sono forniti alcuni dettagli sui corsi di formazione basica.

Corsi di formazione basica (Capitolo C della Parte 147)

Sono corsi validi per la formazione basica iniziale o per l’estensione (ad es. inserimento di nuove categorie) della LMA dei Certifying Staff delle organizzazioni approvate a Parte 145, delle organizzazioni approvate a Parte M – Capitolo F o che lavorino in proprio secondo quanto previsto da M.A.801(b)2. Gli esami superati e opportunamente attestati in accordo alla Parte 147 presso l’organizzazione approvata secondo la Parte 147 da EASA, o da una autorità di uno qualsiasi degli Stati Membri (SM) EASA sono riconosciuti validi dall’ENAC, per quanto riguarda il requisito sulla conoscenza basica, al fine di ottenere od estendere una LMA secondo la Parte 66, a meno che per i suddetti SM o per le imprese da loro certificate non sano stati emessi dalla Commissione UE dei provvedimenti restrittivi del principio di mutuo riconoscimento. I corsi basici o opportune combinazioni di sottomoduli sono validi anche per l’eliminazione di limitazioni derivanti dal processo di conversione delle qualificazioni nazionali pre-esistenti alla Parte 66 (conversione del CIT in LMA).

Le organizzazioni di formazione che intendono effettuare corsi basici, validi ai sensi della Parte 66, devono ottenere un Certificato di Approvazione in accordo alle sottoparti A, B e C della Parte 147. Un’organizzazione può essere approvata per effettuare corsi ed esami per entrambe le tipologie di corsi.

I corsi basici sono costituiti da quattro elementi: formazione teorica, esame teorico, formazione pratica e valutazione pratica.

Le organizzazioni che intendono ottenere l’approvazione per effettuare corsi ed esami basici devono dimostrare di avere la piena potenzialità (infrastrutture, attrezzature, istruttori, materiali didattici, questionari, ecc.) per effettuare tutti i moduli formativi previsti dalla Parte 66, cui corrispondono le categorie oggetto della domanda. E’ peraltro accettabile che un numero limitato di moduli venga effettuato da altre organizzazioni o da personale esterno purché essi operino nell’ambito del sistema di qualità dell’organizzazione approvata e vengano integralmente rispettate le procedure approvate nel MTOE.

Programmi di addestramento (147.A.200 e relative AMC)

I programmi di addestramento per l’elemento teorico dei corsi basici sono definiti nella appendice 1 alla Parte 66 e variano in funzione della Categoria/Sottocategoria della LMA a Parte 66 a cui si riferiscono. Il numero massimo di studenti per aula e per corso non deve eccedere le 28 unità (rif. 147.A.100).

I programmi di addestramento per l’elemento pratico riguardano l’utilizzo pratico di strumenti/attrezzature comuni, lo smontaggio/montaggio di una selezione rappresentativa di parti di aeromobili e la partecipazione ad attività di manutenzione rappresentative svolte relativamente allo specifico modulo completo della Parte 66. Almeno il 30% della formazione pratica dovrebbe essere effettuato in un reale ambiente manutentivo. Il numero massimo di studenti per l’elemento pratico di ogni corso non deve eccedere le 15 unità per supervisore/valutatore (rif. 147.A.100).

Essi sono infatti strutturati in maniera modulare; pertanto nel MTOE debbono essere chiaramente indicati i moduli che l’organizzazione eroga in funzione della Categoria/Sottocategoria alla quale essi sono destinati.

La durata dei corsi e la percentuale di parte pratica di ogni singolo corso è indicata nella appendice I alla Parte 147. Nella AMC 147.A.200(f) sono riportate indicazioni sulla

I programmi d’addestramento fanno parte dell’Approvazione e sono quindi valutati dall’ENAC nell’ambito dell’approvazione del MTOE.

Le successive modifiche a tali programmi devono essere sottoposte preventivamente all’ENAC per approvazione.

Per maggiori dettagli fare riferimento al paragrafo 147.A.200 e relative AMC e alle FAQ rese disponibili sul sito EASA

Procedure d’esame

a) Esami teorici (147.A.135, 147.A.205 e relative AMC)

La Parte 66 prescrive che gli esami per il rilascio della LMA vengano effettuati secondo uno standard descritto nella sua appendice II. Essi coprono uno spaccato rappresentativo delle materie del modulo di cui alla Appendice I alla Parte 66 che sono state oggetto dell’elemento teorico cui l’esame si riferisce. L’impresa deve fornire adeguate strutture e aule dove sia possibile sostenere l’esame finale: la dimensione della sala per la conduzione dell’esame teorico, tenuto conto il numero massimo degli studenti che possono frequentare ogni singolo modulo del corso basico, deve essere tale che nessuno studente possa essere in grado di leggere, dalla sua posizione, l’elaborato o il contenuto dello schermo del computer di qualsiasi altro esaminando presente in aula. Gli esami teorici devono essere pertanto effettuati in accordo ai seguenti criteri, che l’organizzazione ha l’obbligo di recepire nelle procedure del MTOE:

  • Ciascun questionario basico è costituito da test a risposta multipla con tre risposte, di cui una sola è corretta.
  • La durata delle prove è basata su un tempo medio per domanda di 75 secondi.
  • Per alcuni moduli basici (M7A & B, M9, M10A & B) sono previsti anche studi di caso (essay questions), per ciascuno dei quali sono concessi al candidato 20 minuti di tempo. Ciascuna domanda deve essere corredata di un modello di risposta appositamente redatta, suddivisa in un elenco dei punti più importanti, definiti «Punti Chiave».
  • Il punteggio minimo per il superamento di ogni questionario a risposta multipla è di 75/100. La correzione delle domande viene fatta con il criterio secondo il quale le risposte errate non danno seguito ad una penalizzazione.
  • Il punteggio minimo per il superamento di ciascun quesito a risposta libera (essay questions) corrisponde al 75 %, il che significa che la risposta del candidato deve contenere almeno il 75 % dei punti chiave richiesti dalla domanda, senza alcun errore.
  • Gli esami non superati possono essere ripetuti solo dopo che siano trascorsi almeno 90 giorni dalla data dell’insuccesso, salvo la casistica riportata al punto 1.11 dell’appendice II alla Parte 66. Il numero massimo di tentativi consecutivi per ogni modulo è pari a 3: sono concesse ulteriori serie di tre tentativi ad un anno di distanza l’una dall’altra.