La durata del Certificato di Approvazione secondo Parte CAMO resta valido fintantoché non è restituito, sospeso o revocato”.

Successivamente al rilascio della approvazione, l’impresa ha l’obbligo di assicurare attraverso il rispetto delle procedure approvate e del tempestivo aggiornamento delle stesse in relazione al mutare del quadro normativo di riferimento, e delle nuove esigenze operative (con l’ottenimento delle appropriate approvazioni) nonché sulla base dei risultati della valutazione dell’esperienza accumulata in servizio, la continua rispondenza ai requisiti normativi applicabili e di adottare gli opportuni provvedimenti e azioni correttive nei casi in cui la suddetta analisi ne dimostri la necessità.

Per il primo dei succitati aspetti, in occasione della pubblicazione di qualsiasi emendamento alla Parte M o alla Parte ML e alla Parte CAMO, l’impresa è tenuta ad analizzarne i contenuti, identificarne gli impatti sulla propria organizzazione, determinare gli interventi necessari al fine di garantire la continua rispondenza della propria organizzazione alla Parte M o alla Parte ML, e alla Parte CAMO, e predisporre ed attuare il relativo piano di implementazione. Tale attività dovrà essere completata dall’impresa entro i termini di implementazione stabiliti nel provvedimento di adozione della variazione regolamentare.

Le evidenze di tale attività (compliance check list, piano dettagliato di implementazione degli interventi identificati, domande di approvazione, notifiche ai sensi del CAMO.A.130, ecc.) saranno fornite ad ENAC con tempestività e secondo le previste modalità al fine di consentire nei tempi prescritti l’esecuzione dei necessari accertamenti ed il rilascio delle opportune approvazioni in relazione agli interventi da attuare. Il su richiamato processo deve essere opportunamente documentato nelle procedure di impresa.

Per garantire il mantenimento della validità del Certificato di Approvazione, l’ENAC effettua una riverifica completa dell’impresa e delle procedure da essa utilizzate almeno una volta ogni 24 mesi rispetto a tutti i requisiti normativi applicabili salvo se non diversamente determinato da ENAC in accordo al paragrafo CAMO.B.305 (d)&(e) e relative AMC.

L’intervallo può essere esteso da ENAC a 36 o 48 mesi al verificarsi di determinate condizioni (ad es. sulla base di una sistematica valutazione del profilo di rischio specifico per l’impresa determinato valutando sia il livello di rispondenza alla normativa dimostrato dall’impresa nei precedenti periodi di sorveglianza che dalla valutazione dei rischi associati alle specificità operative e organizzative dell’impresa in questione); una volta estesa, la durata del ciclo di sorveglianza può poi essere ridotta qualora ENAC determini dalla sorveglianza effettuata una decadenza delle prestazioni di sicurezza dell’impresa).

L’ENAC effettua tali verifiche sulla base di un piano di sorveglianza secondo quanto indicato nella Sorveglianza Imprese Certificate.

Il team nel periodo di sorveglianza effettua le verifiche, prescritte al punto CAMO.B.300 e relative AMC, per determinare:

  1. la rispondenza ai requisiti applicabili alle imprese prima del rilascio di un certificato di impresa, a seconda dei casi;
  2. la continua rispondenza ai requisiti applicabili delle imprese che essa ha certificato;
  3. l’attuazione di appropriate misure di sicurezza imposte dall’autorità competente come previsto al punto CAMO.B.135, lettere c) e d).

All’interno del ciclo di sorveglianza sono comprese le attività descritte nel paragrafo CAMO.B.305 e relative AMC.

 

I risultati degli Audit e la loro gestione

 

Comunicazione dei risultati degli Audit

Tutte le non conformità emerse, con la loro classificazione preliminare, saranno presentati all’impresa nel corso della riunione finale a conclusione dell’audit. Il personale dell’impresa che ha partecipato all’audit potrà fornire tutti i chiarimenti che riterrà necessari. I rilievi saranno trasmessi formalmente dal team leader all’impresa, entro le tempistiche previste per i rilievi di livello 1 e 2 nel paragrafo CAMO.B.350 della Parte CAMO.

Azioni dell’impresa

L’impresa deve analizzare tutte le non conformità notificate da Enac, identificarne la causa ultima e, infine determinare l’appropriato piano di azioni correttive da proporre all’approvazione di Enac (vedi CAMO.A.150 e relative AMC/GM). Il responsabile Enac dell’audit ne valuta i contenuti e, se soddisfatto, notifica l’approvazione del suddetto piano all’impresa. Quest’ultima lo adotta nei termini e nei modi concordati. In presenza di comprovate esigenze e di un credibile nuovo piano di implementazione predisposto dall’impresa, Enac può valutare e accordare, di norma una sola volta, una modifica dei termini di attuazione di una o più azioni correttive.

Verifica delle azioni correttive

La corretta attuazione del piano delle azioni correttive e l’efficacia delle stesse, è oggetto di monitoraggio da parte del responsabile Enac dell’audit. Sono effettuate verifiche di follow up nei casi in cui il responsabile Enac dell’audit lo ritiene necessario, per poter confermare l’effettiva chiusura / efficacia del rilievo.
La chiusura del rilievo può avere luogo da parte di Enac solo dopo che l’impresa ha fornito adeguata evidenza oggettiva dell’effettiva attuazione delle azioni correttive nei tempi concordati.
In caso di non osservanza di quanto sopra da parte dell’impresa o di oggettiva impossibilità di raggiungere un accordo tra Enac e l’impresa sul contenuto e sulle modalità di attuazione di un congruo piano di azioni correttive, Enac adotta i provvedimenti richiesti dalla Parte CAMO in accordo a quanto descritto rispetto a sospensione, limitazione e revoca dell’approvazione (CAMO.B.355).

Mantenimento dell’approvazione

Una volta che l’ispettore professionista incaricato dalla Direzione Territoriale dell’ENAC competente per territorio ha completato in modo soddisfacente il programma di sorveglianza, stabilito per l’impresa nel biennio, esso emette, entro il periodo definito per il ciclo di sorveglianza per l’impresa specifica, un rapporto di raccomandazione per il mantenimento della validità dell’approvazione.