FASE A - Principali modifiche introdotte dai regolamenti (UE) 2019/1383 (e relativo corrigendum) e 2020/270 al regolamento (UE) 1321/2014

Entro la data di applicabilità dei regolamenti (UE) 2019/1383 (e relativo corrigendum) e 2020/270 (vedi anche esenzione IAW/CAW 2020-03), le organizzazioni che dispongono di un certificato di approvazione secondo Parte M Capitolo G, Parte M Capitolo F o Parte 145 devono rivedere il loro manuale e le procedure associate, per considerare le modifiche introdotte dai su citati regolamenti (UE) e dalle correlate AMC/GM come modificate ED Decision 2020/002/R.

Nota: Le modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2019/1384, per gli aspetti di aeronavigabilità continua (paragrafi M.A.201(k) e ML.A.201(h)), sono state successivamente superate da quelle introdotte con il regolamento (UE) 2020/270.

Nel seguito si riporta un elenco di alcune delle principali modifiche (tale elenco non è da considerarsi esaustivo, e resta responsabilità del titolare dell’approvazione verificare e assicurare di aver considerato tutte le modifiche applicabili):

 

Revisione dell'aeronavigabilità

Nota: consulta anche le pagine Certificazioni di aeronavigabilità e ARC e ARC Gestione transitorio ARC per aeromobili soggetti a Parte ML

  • I Form EASA 15a / 15b / 15c sono aggiornati e vanno utilizzati come segue:
  1. Modulo AESA 15a: rilasciato dall'autorità competente per gli aeromobili cui si applicano i requisiti tecnici della parte M.
  2. Modulo EASA 15b: rilasciato da impresa approvata in accordo alla Parte-CAMO o alla Parte-CAO (o alla Parte M Capitolo G durante il periodo di transizione) per gli aeromobili cui si applicano i requisiti tecnici della parte-M.
  3. Modulo EASA 15c: rilasciato da impresa approvata in accordo alla parte CAMO, alla parte CAO, alla Parte M capitolo F (limitatamente ad aeromobili ELA 1 come da definizione del punto (k) dell’art.2 del regolamento (UE) 1321/2014), Parte M capitolo G, parte 145, personale CS autorizzato come ARS che agisce per conto proprio (ML.A.901(b)(4)/ML.A.904(c)) o dall'autorità competente per gli aeromobili cui si applicano i requisiti tecnici della parte ML.

Nota 1: i certificati di revisione dell'aeronavigabilità (ARC) esistenti rilasciati antecedentemente alla su citata data di applicabilità continuano ad essere validi dopo tale data fino alla loro scadenza. Dopo tale data devono essere emessi o estesi utilizzando l’appropriato Form15() aggiornato.

Nota 2: nel caso in cui ad un aeromobile si applicano ora i requisiti della parte ML e debba essere rilasciata un'estensione dell'ARC esistente, ciò sarà fatto utilizzando un modulo 15c salvando la cronologia precedente (sia essa un 15a o 15b).

Nota 3: le autorizzazioni rilasciate da ENAC ai CS indipendenti in accordo al paragrafo M.A.904(g) del regolamento (UE) 1321/2014 antecedente alla data di applicabilità dei nuovi regolamenti su citata, decadono di validità a tale data.

  • A partire dalla data di applicabilità dei nuovi regolamenti, le revisioni dell'aeronavigabilità per gli aeromobili cui si applicano i requisiti della Parte ML, devono essere eseguite in conformità al capitolo I della parte ML.
  • Il nuovo Form EASA 15c è estendibile e la corrispondente estensione deve essere eseguita secondo ML.A.901 (c).

Nota 4: il concetto di aeromobile in “ambiente controllato” non è interessato nella fase di transizione alle nuove approvazioni.

Aeronavigabilità continua degli aeromobili secondo la parte ML

  • Il programma di manutenzione (PdM) per gli aeromobili cui si applica la parte ML deve essere sviluppato in conformità con ML.A.302. Questi PdM non sono più approvati da ENAC. Sono approvati dalla CAMO (approvata in accordo alla Parte CAMO o, fino al 24 settembre 2021, alla Parte M Capitolo g) o CAO sotto contratto con il proprietario/operatore, o dichiarati dal proprietario se non ci sono imprese CAMO / CAO sotto contratto. A questo proposito viene aggiunto un nuovo privilegio di approvazione del PdM per le organizzazioni CAMO approvate in accordo alla parte MG (M.A.711 (a) (5)).

Nota 5: i PdM esistenti approvati secondo M.A.302 antecedentemente alla su citata data di applicabilità continuano ad essere validi dopo tale data, nei termini di quanto descritto nella sezione Programma di Manutenzione.

  • La gestione dei difetti deve essere eseguita in conformità con ML.A.403 (introdotte delle alleviation).
  • Il privilegio di sviluppare il PdM per aeromobili ELA2 non utilizzati in operazioni commerciali è stato rimosso dalla parte M capitolo F e dalla parte 145. Le organizzazioni interessate non sono più autorizzate a gestire tali PdM.
  • Per gli aeromobili cui si applica la parte ML, il concetto di raccomandazione per la revisione dell'aeronavigabilità scompare; la nuova parte ML consente l'emissione del corrispondente ARC da parte delle entità di cui al paragrafo ML.A.901(b), dopo aver condotto una revisione dell'aeronavigabilità con risultati soddisfacenti. Ciò include il caso di importazione di aeromobili nell’Unione Europea (vedi Certificazioni di aeronavigabilità e ARC)
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