NOTA: Per gli aeromobili UAS fare riferimento relative pagine del sito ENAC, Sezione Sicurezza Aerea

All’art. 31 della Convenzione ICAO, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, è stabilito che “ciascun aeromobile che effettua navigazione internazionale deve essere fornito con un Certificato di Aeronavigabilità rilasciato o reso valido dall’Autorità dello Stato nel quale l’aeromobile è immatricolato”.

Il Codice della Navigazione italiano stabilisce che l’idoneità dell’aeromobile alla navigazione è attestata dal Certificato di Aeronavigabilità e che quest’ultimo è rilasciato e periodicamente riverificato in accordo con la regolamentazione comunitaria.

La normativa comunitaria che contiene i requisiti per il rilascio delle certificazioni individuali di aeronavigabilità degli aeromobili è riportata nel Capitoli H dell’ Annesso I (Parte 21) al Regolamento (EU) 748/2012 , oppure, per quegli aeromobili per i quali è applicabile la Parte 21 Light, nel capitolo H dell’ Annesso Ib (Parte 21L) del medesimo regolamento (rif. Articolo 2.2 del Regolamento (EU) 748/2012).

NOTA: La Parte 21 Light, introdotta dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2022/1361 del 28 Luglio 2022, come Annesso Ib al Regolamento (EU) 748/2012, prevede delle procedure semplificate per la certificazione degli aeromobili di cui agli Articoli 2 (punti 2 e 3) e 2a del Regolamento (EU) 748/2012, incluse quelle per l’emissione dei certificati di aeronavigabilità, a supporto delle quali ci sono le misure di attuazione emesse da EASA in accordo all’articolo 10 del medesimo regolamento. Per gli aspetti produttivi fare riferimento nell’ articolo 9 del medesimo regolamento.

Per quanto attiene invece i requisiti per verifica periodica del mantenimento della validità delle certificazioni individuali di aeronavigabilità degli aeromobili, lo normativa comunitaria che contiene tali requisiti è l’allegato I (Parte M) o, come applicabile (vedi §ML.1) l’Allegato Vter (Parte ML) al Regolamento (UE) n. 1321/2014, come revisionato.

NOTA: Le certificazioni individuali di aeronavigabilità devono essere sempre portate a bordo dell’aeromobile

1. I Certificati di Aeronavigabilità (Modello AESA 25/EASA Form 25, vedi Appendix VI to Annex I (Part 21)). Il certificato di Aeronavigabilità è quello emesso per aeromobili che sono conformi ad un certificato di tipo approvato da EASA
2. I Certificati di Aeronavigabilità Ristretto (Modello AESA 24/EASA Form 24). I certificati di Aeronavigabilità ristretti emessi:

● per aeromobili che sono conformi ad un certificato di tipo ristretto approvato da EASA, o
● per singoli aeromobili per i quali è stata dimostrata la rispondenza a determinate “Specific Airworthiness Specifications” e che siano in grado di assicurare un adeguato livello di safety;

ovvero, per gli aeromobili per i quali è applicabile la Parte 21 Light, i Certificati di Aeronavigabilità (Modello AESA 25/EASA Form 25, vedi Appendix VI to Annex I (Part 21)) e Certificati di Aeronavigabilità Ristretto (Modello AESA 24B/EASA Form 24B, vedi Appendix I to Annex Ib (Part 21L))

Quando previsto dal Capitolo I della Parte 21 o, come applicabile, dal Capitolo I della Parte 21L, ad essi è associato rispettivamente il Certificato Acustico (Modello AESA 45/EASA Form 45) e, come applicabile, il Certificato Acustico (Modello AESA 45) o il Certificato Acustico Ristretto (Modello AESA 45B/EASA Form 45B, vedi Appendix II to Annex Ib (Part 21L)).

I requisiti per il rilascio del Certificato di Aeronavigabilità e del collegato Certificato Acustico sono quelli riportati rispettivamente nei Capitoli H ed I delle sezioni A e B della Parte 21 o come applicabile dei corrispettivi Capitoli H ed I delle sezioni A e B della Parte 21L.

Il processo di emissione del Certificato di Aeronavigabilità e del Certificato Acustico è descritto nella revisione corrente della Circolare NAV 25E e documentazione associata.

Per il rilascio del Certificato di Aeronavigabilità individuale di un aeromobile, i proprietari dell’aeromobile o loro rappresentanti, formalmente identificati, che hanno titolo a presentare all’ENAC una richiesta per la sua emissione nell’ambito del processo di registrazione dello stesso nel Registro Aeronautico Nazionale, devono assicurarsi e fornire evidenza della rispondenza per l’aeromobile in questione ai requisiti applicabili del
Regolamento (UE) 2015/640, come modificato, e al suo Allegato I (parte 26)

NOTA: A partire dal 22 dicembre 2024 Per elicotteri importati da Paesi Terzi non membri UE, nell’ambito del processo per l’emissione del Certificato di Aeronavigabilità, il richiedente dovrà fornire in particolare evidenza che l’elicottero sia rispondente ai requisiti previsti per la resistenza ad impatto con il suolo in caso di incidente di cui al paragrafo 26.440 Fuel system crash resistance dell’Allegato I (Part 26 ) del Regolamento di Esecuzione (UE) 2024/2954 che modifica il regolamento (UE) 2015/640

Per il rilascio di detti Certificati, i proprietari dell’aeromobile (o loro rappresentanti formalmente identificati) devono presentare alla Direzione Territoriale /Ufficio Attività Aeronautiche competente per territorio, la relativa domanda, via PEC usando il Mod. ENAC 21A 174, tenendo conto delle relative istruzioni di compilazione .
I proprietari devono altresì presentare domanda di immatricolazione dell’aeromobile all’Ufficio RAN – ENGA secondo quanto riportato alla pagina
(https://www.enac.gov.it/sicurezza-aerea/aeronavigabilita-iniziale/registro-aeromobili].

NOTA: Per la determinazione della Direzione Territoriale/Ufficio Attività Aeronautiche competente alla quale inoltrare la domanda ci si può basare sulle informazioni contenute:

a) nell’ accordo contrattuale sottoscritto con il proprietario/esercente dell’aeromobile, o
b) nel documento (ordine di lavoro, etc.) attraverso il quale il proprietario/esercente dell’aeromobile (o suo rappresentante formalmente delegato) ha commissionato la richiesta

Qualora il richiedente non sia in possesso di una Posta Elettronica Certificata, la richiesta va inoltrata via email all’indirizzo della succitata Direzione Territoriale ENAC.

NOTA:A partire dal 7 agosto 2026 sono in vigore nuove disposizioni per gli aeromobili usati:

In caso di trasferimento di aeromobile da altro Stato membro EASA, come già previsto, il richiedente il rilascio del certificato di navigabilità deve assicurare quanto richiesto, come applicabile, nei paragrafi M.A.905(a) o ML.A.905(a), e relative AMC, in modo che possa aver luogo, con tempestività, il necessario trasferimento, dall’autorità dello Stato di provenienza verso ENAC, delle opportune informazioni di cui ai paragrafi M.B.105 o ML.B.105, e relative AMC. Da questo può dipendere il tipo e la portata degli accertamenti che l’ispettore ENAC incaricato ritiene necessari per poter essere soddisfatto “that the requirements of point 21.B.326 (o, come applicabile, 21.B.327) and the applicable requirements of Section A of Subpart H of this Annex I (Part 21) are met.”, ovvero, per gli aeromobili cui si applica l’Annesso Ib (Parte-21L), per il rilascio del pertinente Certificato di Aeronavigabilità in accordo al paragrafo 21L.B.162. In tal caso, le nuove disposizioni riguardano in particolare le richieste inoltrate in accordo al paragrafo 21.A.174(b)(3)(i)(A) o 21L.A.143(e)(1), come applicabile: se Certificato di Aeronavigabilità (o Ristretto) e Certificato di Revisione della Aeronavigabilità sono entrambi in corso di validità, la richiesta potrà essere accolta in tempi più brevi, non essendo più prevista alcuna integrazione di indagine da parte dell’ENAC.

Per quanto riguarda l’importazione di aeromobili, le nuove disposizioni stabiliscono innanzitutto che in questo scenario rientrino tutti gli aeromobili sprovvisti di Certificato di Aeronavigabilità (o Ristretto) conforme alla Part 21; ciò accomuna quelli precedentemente utilizzati come aeromobili di Stato (anche extra-EU), quelli la cui sorveglianza era precedentemente affidata all’estero in virtù dell’art. 83bis della Convenzione di Chicago, quelli il cui Certificato (o Ristretto) sia stato revocato o restituito, oltre ovviamente ai già previsti aeromobili provenienti da Paesi Terzi. In tutti questi casi, la richiesta dovrà essere inoltrata in accordo ai requisiti espressi al paragrafo 21.A.174(b)(3)(ii) o 21L.A.143(f), come applicabile, e alle relative AMC. La novità più significativa riguarda proprio il primo di tali requisiti: in casi eccezionali e previa approvazione dell’ENAC, allo scopo di definire lo stato attuale di aeronavigabilità dell’aeromobile, è possibile sopperire all’eventuale mancanza di un airworthiness statement da parte dell’autorità precedentemente incaricata della sorveglianza (es.: Certificato di Aeronavigabilità per l’Esportazione) attraverso l’alternativa di un Evaluation Programme, sviluppato e implementato in accordo alle disposizioni di cui al paragrafo 21.A.174(d) o 21L.A.143(d), come applicabile, e relative AMC. L’uso di tale strumento alternativo è consentito, ai sensi dei paragrafi 21.A.174(b)(3)(ii)(G) e 21L.A.143(f)(6), anche nei casi in cui la domanda riguardi un aeromobile già provvisto di Certificato di Aeronavigabilità (o Ristretto), ma soggetto successivamente a revoca/restituzione.

I Certificati di Aeronavigabilità e di Aeronavigabilità Ristretti hanno durata illimitata (Parte 21.A.181 o come applicabile Parte 21L.A.146) e rimangono validi se solo se ad essi è associato e allegato un Certificato di Revisione della Aeronavigabilità (ARC).

Per le modalità di primo rilascio dell’ARC e le relative casistiche è possibile consultare la tabella riepilogativa “Rilascio dell’ARC in occasione del rilascio del Certificato di Navigabilità in accordo al regolamento (UE) 748/2012” disponibile alla pagina Certificato di Revisione della Aeronavigabilità

NOTA: La tabella è stata predisposta a mero titolo orientativo con lo scopo di fornire una breve panoramica sulle diverse casistiche che possono presentarsi in occasione del primo rilascio dell’ ARC, rimane in ogni caso in a capo all’utilizzatore la responsabilità di verificarne il contenuto con quello dei correnti pertinenti requisiti regolamentari contenuti negli applicabili regolamenti pubblicati sul sito EuroLex

I requisiti e le procedure per i successivi rilasci o estensione della validità dell’ARC sono stabiliti nel Capitolo I dell’Allegato I (Parte M) o, come applicabile (vedi §ML.1), nel Capitolo I dell’Allegato V ter (Parte ML) del Regolamento (UE) n. 1321/2014, come revisionato.

Nella pagina Certificazioni di Aeronavigabilità e ARC sono disponibili ulteriori informazioni sull’ARC e sui processi correlati.

Per gli aeromobili elencati nell’Allegato I del Regolamento (UE) n. 2018/1139 (precedentemente Annesso II del Regolamento (CE) n. 216/2008), che rimangono soggetti alla regolamentazione Nazionale, si applicano, secondo i casi, le disposizioni del Regolamento Tecnico dell’ENAC e del Regolamento ENAC concernente gli aeromobili Storici, Orfani e Amatoriali (SOA) e Soggetti Qualificati, per le attività di rispettiva competenza. Per gli aspetti della navigabilità continua, si applicano le pertinenti disposizioni del regolamento “Requisiti Nazionali sull’Aeronavigabilità Continua”, a partire dalla data della sua applicabilità. È bene ricordare che agli aeromobili amatoriali non si applicano i contenuti di questa pagina: essi non sono titolati ad ottenere un certificato di aeronavigabilità in quanto sprovvisti di qualsivoglia certificazione di tipo, motivo che li esenta anche dall’osservanza del regolamento sull’aeronavigabilità continua.