All’art. 31 della Convenzione ICAO, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, è stabilito che “ciascun aeromobile che effettua navigazione internazionale deve essere fornito con un Certificato di Aeronavigabilità rilasciato o reso valido dall’Autorità dello Stato nel quale l’aeromobile è immatricolato”.
Il Codice della Navigazione italiano stabilisce che l’idoneità dell’aeromobile alla navigazione è attestata dal Certificato di Aeronavigabilità e che quest’ultimo è rilasciato e periodicamente riverificato in accordo con la regolamentazione comunitaria.
La normativa comunitaria che contiene i requisiti per il rilascio delle certificazioni individuali di aeronavigabilità degli aeromobili è l’annesso (Parte 21) al Regolamento (EU) 748/2012. Quella invece che contiene i requisiti per verifica periodica del mantenimento della validità delle certificazioni individuali di aeronavigabilità degli aeromobili è l’allegato I (Parte M) o, come applicabile (vedi §ML.1) l’Allegato V ter (Parte ML) al Regolamento (UE) n. 1321/2014, come revisionato. Queste certificazioni individuali di aeronavigabilità devono essere sempre portate a bordo dell’aeromobile.
Le Certificazioni Individuali di Navigabilità sono quelle individuate al paragrafo 21.A.173 della Parte 21 ed in particolare:
- Certificati di Aeronavigabilità (Modello AESA 25/EASA Form 25). Il certificato di Aeronavigabilità è quello emesso per aeromobili che sono conformi ad un certificato di tipo approvato da EASA
- Certificati di Aeronavigabilità Ristretti (Modello AESA 24/EASA Form 24). I certificati di Aeronavigabilità ristretti emessi:
- per aeromobili che sono conformi ad un certificato di tipo ristretto approvato da EASA, o
- per singoli aeromobili per i quali è stata dimostrata la rispondenza a determinate “specific Airworthiness Specifications” e che siano in grado di assicurare un adeguato livello di safety.
Quando previsto dal Capitolo I della Parte 21, ad essi è associato il Certificato Acustico (Modello AESA 45).
I requisiti per il rilascio del Certificato di Aeronavigabilità e del collegato Certificato Acustico sono quelli riportate rispettivamente nei Capitoli H ed I delle sezioni A e B della Parte 21. Il processo di emissione del Certificato di Aeronavigabilità e del Certificato Acustico è descritto nella revisione corrente della Circolare NAV 25E e documentazione associata. Per il rilascio di detti Certificati, i proprietari dell’aeromobile (o loro rappresentanti formalmente identificati) devono presentare alla Direzione Operazioni competente per territorio la relativa domanda usando il Mod. ENAC 21A 174, tenendo conto delle relative istruzioni di compilazione. I proprietari devono altresì presentare domanda di immatricolazione dell’aeromobile alla Funzione Organizzativa Registro Aeromobili.
NOTA: in caso di trasferimento di aeromobile da altro Stato membro UE o EASA, il richiedente il rilascio del certificato di navigabilità deve assicurare quanto richiesto, come applicabile, nei paragrafi M.A.903(a) o ML.A.905(a), e relative AMC, in modo che possa aver luogo, con tempestività, il necessario trasferimento, dall’autorità dello Stato di provenienza verso ENAC, delle opportune informazioni di cui ai paragrafi M.B.105 o ML.B.105, e relative AMC. Da questo può dipendere il tipo e la portata degli accertamenti che l’ispettore ENAC incaricato ritiene necessari per poter essere soddisfatto “that the requirements of point 21.B.326 (o,
come applicabile, 21.B.327) and the applicable requirements of Section A of Subpart H of this Annex I (Part 21) are met.”
I Certificati di Aeronavigabilità e di Aeronavigabilità Ristretti hanno durata illimitata (Parte 21.A.181) e rimangono validi se solo se ad essi è associato e allegato un Certificato di Revisione della Aeronavigabilità (ARC) valido.
In sede di primo rilascio dei Certificati di Aeronavigabilità e di Aeronavigabilità Ristretti degli aeromobili da immatricolare in Italia, l’ARC è emesso:
a) dalla Direzione/Ufficio Operazioni competente per territorio, con una durata, di norma, di 12 mesi, nel formato EASA Form 15a / Modello AESA 15a, per gli aeromobili che
ricadono nella applicabilità della Parte M, o nel formato EASA Form 15c / Modello AESA 15c (nella versione emessa dalle autorità), per gli aeromobili che ricadono nella
applicabilità della Parte ML, quando richiesto e in accordo ai termini riportati nei paragrafi 21.B.325(c) / 21.B.326 (o come applicabile 21.B.327), come applicabile; o in
alternativa
b) per aeromobili usati che ricadono nella applicabilità della Parte ML, dalle altre entità elencate nel paragrafo ML.A.901(b), quando previsto in accordo ai termini riportati nel
paragrafo 21.B.326(b) (o come applicabile 21.B.327(a)2), utilizzando la pertinente versione dell’EASA Form 15c / Modello AESA 15c, per essere presentato alla Direzione/Ufficio Operazioni competente per territorio in allegato alla domanda di rilascio del pertinente Certificati di Aeronavigabilità (vedi 21.A.174(b)(3)).
I requisiti e le procedure per i successivi rilasci o estensione della validità dell’ARC sono stabiliti nel Capitolo I dell’Allegato I (Parte M) o, come applicabile (vedi §ML.1), nel Capitolo I dell’Allegato V ter (Parte ML) del Regolamento (UE) n. 1321/2014, come revisionato. Nella pagina Certificazioni di Aeronavigabilità e ARC sono disponibili ulteriori informazioni sull’ARC e sui processi correlati.
Per gli aeromobili elencati nell’Allegato I del Regolamento (UE) n. 2018/1139 (precedentemente Annesso IIdel Regolamento (CE) n. 216/2008), che rimangono soggetti alla regolamentazione Nazionale, si applica quanto previsto al riguardo dal pertinente Regolamento Tecnico dell’ENAC.
Rilascio Certificati di Navigabilità
Ultimo aggiornamento: 12/02/2024