Principali novità introdotte dal Regolamento (UE) 1149/2011 applicabile a partire dal 1° agosto 2012

  • Le principali novità
    • Nuova categoria B3
    • Categorie LMA esistenti – cosa cambia
    • LMA in categoria B2 – Modifiche ai privilegi
    • Revisione delle appendici I, II e III
  • Addestramento
    • Norme transitorie
    • Formazione sul posto di lavoro – OJT (on the job training)
    • Termine entro il quale dovrà essere completato l’addestramento
    • Addestramento di Tipo
    • Analisi dei bisogni formativi
  • Modulistica

Il Regolamento UE 1149/2011, recante modifiche al Regolamento CE 2042/2003 e ora consolidato nel Regolamento (UE) n. 1321/2014, sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull’approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L. 298 in data 16/11/2011, è diventato applicabile a partire dal 1 Agosto 2012.
Il Regolamento UE 1149/2011 ha introdotto importanti novità nella Parte 66 e, in misura inferiore, modifica alcuni dei requisiti applicabili alle organizzazioni di manutenzione e di addestramento, approvate rispettivamente secondo la Parte 145 e la Parte 147.

Per i testi regolamentari e per le AMC aggiornate fare riferimento alla pagina Regulations del sito EASA.

Le Circolari ENAC della serie Navigabilità (NAV) applicabili in materia e in vigore sono riportate nella sezione Personale Manutentore.

La modulistica applicabile secondo il Regolamento UE n. 1321/2014 è disponibile nella sezione Modulistica.

Le principali novità

Nuova categoria – B3

Alle esistenti categorie della LMA (A, B1, B2 e C) è aggiunta una nuova categoria, denominata B3, applicabile ai velivoli a pistoni non pressurizzati, aventi un MTOM (Maximum Take Off Mass ovvero Massa Massima al Decollo) inferiore o uguale a 2000 kg.

La LMA in categoria B3 non si applica quindi agli aeromobili diversi dai velivoli ed, in particolare, a idrovolanti, palloni e dirigibili, che saranno coperti, in futuro, da un nuovo tipo di licenza, più semplificata. Per le classificazioni di aeromobili è possibile fare riferimento al Regolamento “Marche di nazionalità e di immatricolazione degli aeromobili civili”agli idrovolanti, palloni e dirigibili.

Per quanto riguarda le conoscenze di base, gli elementi applicabili sono indicati nella colonna B3 dell’Appendice I, insieme con l’indicazione del grado di conoscenza richiesto (livello).

La durata dei corsi effettuati da un’organizzazione di addestramento, approvata secondo la Parte 147, dovrà essere di almeno 1000h (appendice I alla Parte 147).

I requisiti in materia di esperienza di base sono descritti nel paragrafo 66.A.30, e sono equivalenti a quelli applicabili per la categoria B1.2, cioè compresi tra uno e tre anni, in dipendenza dell’esperienza maturata dal richiedente.

Abilitazioni (66.A.45 (a) – (g))

Allo scopo di esercitare i privilegi della LMA in categoria B3 è necessario che il richiedente dimostri di possedere un’adeguata esperienza pratica, comprensiva di una serie rappresentativa di interventi di manutenzione rilevanti per la categoria della licenza.

Limitazioni (66.A.45(g)(2))

Se il richiedente non è in grado di dimostrare di essere in possesso di un’adeguata esperienza, le abilitazioni sono rilasciate accompagnate da specifiche limitazioni (ad esempio velivoli con struttura in legno, velivoli con struttura in metallo etc)

Categorie LMA esistenti – Cosa cambia

  1. Le licenze di manutenzione aeronautica (LMA) rilasciate prima della data di applicazione del Regolamento UE 1149/2011 non sono influenzate e conseguono automaticamente i privilegi descritti in 66.A.20 per quella categoria/sottocategoria riportata nella LMA
  2. Ai fini delle abilitazioni di tipo, gli aeromobili sono ri-classificati in tre gruppi (66.A.5) – vedi Personale Manutentore Le domande per il rilascio di nuovi gruppi dovranno essere presentate utilizzando il modulo GRD (group rating domanda).

Norma transitoria. I titolari di LMA già in possesso di abilitazioni di gruppo sulla licenza, non hanno l’obbligo di chiedere la conversione ai nuovi gruppi fino alla data del rinnovo o modifica della LMA (Regolamento CE 1149/2011 art. 5.4). La domanda dovrà essere presentata tramite il modulo GRM (group rating modifica). La conversione sarà effettuata in accordo alla procedura descritta in 66.B.125.

I moduli citati sono disponibili nella sezione Modulistica.

In determinati casi la modifica del gruppo può comportare l’introduzione di specifiche limitazioni nella LMA, legate al tipo di tecnologia costruttiva dell’aeromobile (ad esempio metallo, legno, tela, compositi). Affinché non siano inserite, è necessario che il richiedente dimostri di essere già abilitato su altri tipi di aeromobili o gruppi realizzati con le medesime tecnologie.