Attività aeromodellistica

Attività aeromodellistiche alla luce dell’applicazione del Reg. (UE) 2019/947

(Aggiornamento del 22 marzo 2023)

 

Attività Aeromodellistica

Il 31 dicembre 2020 è divenuto applicabile il Reg.(UE) 2019/947, relativo a norme e procedure per l’esercizio degli aeromobili senza equipaggio.
Tale Regolamento, che inquadra gli aeromodelli come UAS (Unmanned Aircraft System), ha modificato, tra l’altro, il sistema autorizzativo posto in capo alle Autorità nazionali, riguardante le attività aeromodellistiche effettuate da club e associazioni.

In accordo ai chiarimenti sul tema pubblicati da EASA, le attività aeromodellistiche secondo Reg.(UE) 2019/947 possono avvenire secondo le seguenti modalità.

  1. Nella categoria UAS aperta
    L’attività è consentita secondo le condizioni e le limitazioni delle operazioni in categoria “aperta” sottocategoria A3, come definito nel Reg.(UE) 2019/947 e integrato dal Regolamento ENAC UAS-IT.
     
  2. Nell’ambito di Club o Associazioni di Aeromodellismo
    L’attività è consentita ai piloti remoti appartenenti a club o associazioni di aeromodellismo autorizzati dall’ENAC secondo i contenuti dell’articolo 16 del Reg. (UE) 2019/947, in accordo alle condizioni e limitazioni definite nell’autorizzazione stessa. In questo caso le responsabilità di cui ai paragrafi 2(a) e 2(b) dell’Art.16 del Reg. (UE) 2019/947 ricadono in capo al club o associazione di aeromodellismo autorizzata dall’ENAC, secondo procedure definite e stabilite nell’ambito dell’autorizzazione.

Le operazioni nell’ambito di club/associazioni aeromodellistiche rientrano tra quelle richiamate dall’Art 5 del Regolamento (EU) 2019/947, di cui costituiscono una particolare fattispecie, rimandando all’Art.16 le modalità con cui l’Autorità può rilasciare le autorizzazioni.

 

Autorizzazione ai sensi dell’ art. 16 del Reg. (UE) 2019/947

I club o le associazioni di aeromodellismo, definiti come da art. 2, § 10, del Reg. (UE) 2019/947, titolati a richiedere una autorizzazione ad art. 16, devono possedere i seguenti requisiti:

 

          apersonalità giuridica oppure riconosciuti con decreto prefettizio e iscritti nel Registro unico nazionale terzo settore), e

          b: riconoscimento ai fini sportivi ai sensi dell’art. 10, d. lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 (oppure iscritti nel Registro nazionale delle
              attività sportive dilettantistiche, tenuto dal Dipartimento per lo sport istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri).

 

I club o associazioni che non soddisfano i suddetti requisiti (ad eccezione dei casi di cui al successivo paragrafo 5), non possono richiedere direttamente l’autorizzazione ai sensi dell’Articolo 16 del Reg. (UE) 2019/947 ma possono, in alternativa, affiliarsi/aggregarsi ad altro club/associazione di aeromodellismo in possesso dei requisiti, già autorizzata o in corso di autorizzazione, operando come una (o più) delle sue basi secondarie.

 

Presentazione Istanza all’ENAC

La domanda di autorizzazione deve essere inviata all’indirizzo p.e.c. dell’ENAC protocollo@pec.enac.gov.it, indirizzando la stessa alla Direzione Ricerca e Sviluppo Nuove Tecnologie e Aerospazio, corredata dei seguenti allegati:

 

          a: Copia del Manuale delle Operazioni del club/associazione di aeromodellismo, redatto seguendo il formato di riferimento scaricabile
              di seguito

 

          b: Evidenza del possesso dei requisiti previsti sopra elencati
 

 

Le informazioni necessarie affinché un Club/Associazione di aeromodellisti possa ottenere l’autorizzazione ad operare ai sensi dell’Articolo 16 del Reg. (EU) 2019/947 con i relativi privilegi sono contenute nelle:

 

Pubblicità delle Informazioni

La lista dei club/associazioni di aeromodellismo autorizzati sarà resa disponibile sul sito internet istituzionale dell’ENAC.

 

Misura di Flessibiltà in vigore fino al 30 Giugno 2023

Ai sensi dell’articolo 71.1 del Regolamento (UE) 2018/1139, in data 30 novembre 2022, con lettera prot. 0149176, l’ENAC ha adottato, e notificato ad EASA con prot. 711/22/0493, l’estensione fino al 30 giugno 2023 dell’applicabilità delle precedenti regole nazionali (art 35, ad eccezione del p.to 3, del “Regolamento Mezzi aerei a Pilotaggio Remoto” ed. 3) in assenza di autorizzazione rilasciata si sensi dell’Art. 16 del Reg.(UE) 2019/947 per le attività di aeromodellismo sul territorio nazionale.

- Effetti della misura in vigore -

Fino al 30 giugno 2023, all’interno delle aree istituite dall’ENAC e pubblicate in AIP ENR 5.5.3-1, gli aeromodellisti in possesso degli attestati di pilota UAS A1/A3 o dell’abilitazione al pilotaggio di aeromodelli rilasciata dall’Aero Club d’Italia possono svolgere attività, esclusivamente in VLOS, anche in assenza dell’autorizzazione di cui all’Art. 16 del reg. UE 2019/947.

Le aree pubblicate in AIP ENR 5.5.3-1 con scadenza 31 dicembre 2022 sono estese d’ufficio fino al 30 giugno 2023.

 

Applicazione “Grandfather Right” oltre il 30 giugno 2023

In alternativa a quanto sopra riportato, in virtù dell’applicazione del concetto di “Grandfather Right”, tutte le associazioni che hanno dimostrato l’applicazione delle buone pratiche e alla data del 23.03.2023 risultano detentrici di un’area istituita per attività aeromodellistica, come riportato in AIP ENR 5.5.3-1, potranno presentare domanda di autorizzazione, ai sensi dell’Art. 16 del Reg. (UE) 2019/947, per continuare a svolgere le proprie attività in predette aree fino al 30 Giugno 2024 come di seguito indicato.

Entro il 31 maggio 2023, i club/le associazioni possono presentare la domanda di Autorizzazione ai sensi dell’Art. 16 del Reg (EU) 2019/947 inviando la “Domanda di Autorizzazione per Club/Associazioni aeromodellistiche” come indicato al paragrafo 3 corredata dei seguenti allegati:
 

  1. la dichiarazione a firma del Rappresentante dell’Associazione che nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda non hanno avuto inconvenienti o circostanze che hanno, o avrebbero, potuto pregiudicare la sicurezza delle operazioni degli aeromodelli o di altro traffico pilotato con essi interferente;
     
  2. le procedure operative e addestrative attualmente in uso presso il proprio Club/Associazione, nelle more dell’elaborazione del Manuale delle Operazioni in accordo al formato scaricabile dal sito Internet di ENAC (qualora non ancora elaborato);
     
  3. Dichiarazione di impegno, a firma del Rappresentante dell’Associazione, di ottemperare ai requisiti previsti di cui al punto 2(a) e 2(b) entro la data del 30 giugno 2024.
     

L’effetto dell’applicazione di tale procedura consentirà alle Associazioni attualmente non ancora in possesso dei requisiti giuridici di essere autorizzate, esclusivamente in via transitoria, ad operare in accordo all’Art.16, a condizione che si impegnino ad ottenere tali requisiti entro il termine del 30 giugno 2024 pena la decadenza di ufficio della validità dell’autorizzazione e dell’uso della relativa area geografica.

 

Validità aeree pubblicate in AIP ENR 5.5.3-1

Per tutte le aree associate a club/associazioni che hanno presentato domanda per l’ottenimento dell’Autorizzazione secondo l’Art.16, in base al principio del Grandfather Right, e che:
 

  1. risultano pubblicate in AIP alla data del 31/12/2022, o come modifiche prima del 31/12/2022 (quindi fino al ciclo AIRAC 02/23);
     
  2. per le quali la domanda di istituzione è stata presentata entro giugno 2022, come pubblicato sul sito istituzionale di ENAC;
     

ENAC provvederà a modificare la pubblicazione aeronautica (AIP) eliminando la data di scadenza e indicando che l’area è istituita a carattere permanente (PERM). L’Area rimarrà tale fintanto che  sarà mantenuta la validità dell’Autorizzazione ad Art. 16 dell’associazione che ne ha richiesto l’istituzione, specificando, però, che L'ENAC si riserva la facoltà di revocare la presente autorizzazione qualora sopravvenute esigenze impongano tale misura.

Per quanto sopra, per i club/associazioni che si trovano nella condizione di cui sopra non è necessario procedere all’estensione di validità dell’area.

 

Fatturazione

I diritti per il rilascio dell'autorizzazione per ogni club/associazione di aeromodellisti sono pari a 309 euro, ai quali sommare un diritto di prestazione, per ogni base operativa successiva alla seconda, quantificato in 90 euro (art. 20 Regolamento delle tariffe di Enac), mediante bonifico, specificando nella causale “Rilascio Autorizzazione Art.16”.

I club/ Le associazioni, che hanno già provveduto ad effettuare pagamenti per estensione di validità dell’area o per modifica del tipo di attività, dovranno provvedere al pagamento, tramite bonifico, della differenza fra quanto già pagato e la cifra totale dovuta per il rilascio dell’autorizzazione ad Art. 16 (199 euro ai quali sommare 90 euro per ogni base operativa successiva alla seconda).

Una volta autorizzato, il Club/Associazione di aeromodellisti sarà sottoposto a sorveglianza da parte di ENAC in accordo all’Art. 18 del Reg. (EU) 2019/947 e verserà i relativi diritti come da Regolamento delle Tariffe dell’ENAC.

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