In accordo ai chiarimenti sul tema pubblicati da EASA, le attività aeromodellistiche secondo Regolamento (UE) 2019/947 possono avvenire secondo le seguenti modalità:
- in categoria UAS open: secondo le condizioni e le limitazioni delle operazioni in categoria “aperta” sottocategoria A3, come definito nel Reg.(UE) 2019/947 e integrato dal Regolamento Enac UAS-IT.
- nell’ambito di Club o Associazioni di Aeromodellismo: l’attività è consentita ai piloti remoti appartenenti a club o associazioni di aeromodellismo autorizzati dall’Enac secondo i contenuti dell’articolo 16 del Reg. (UE) 2019/947, in accordo alle condizioni e limitazioni definite nell’autorizzazione stessa. In questo caso le responsabilità di cui ai paragrafi 2(a) e 2(b) dell’Art.16 del Reg. (UE) 2019/947 ricadono in capo al club o associazione di aeromodellismo autorizzata dall’Enac, secondo procedure definite e stabilite nell’ambito dell’autorizzazione.
Le operazioni nell’ambito di club/associazioni aeromodellistiche rientrano tra quelle richiamate dall’art. 5 del Reg. (EU) 2019/947, di cui costituiscono una particolare fattispecie, rimandando all’art.16 le modalità con cui l’Autorità può rilasciare le autorizzazioni.
Autorizzazione ai sensi dell’art. 16 del Reg. (UE) 2019/947
I club o le associazioni di aeromodellismo, definiti come da art. 2, § 10, del Reg. (UE) 2019/947, titolati a richiedere un'autorizzazione ad art. 16, devono possedere i seguenti requisiti:
- personalità giuridica oppure riconosciuti con decreto prefettizio e iscritti nel Registro unico nazionale terzo settore), e
- riconoscimento ai fini sportivi ai sensi dell’art. 10, d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 (oppure iscritti nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, tenuto dal Dipartimento per lo sport istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri).
I club o associazioni che non soddisfano i suddetti requisiti non possono richiedere direttamente l’autorizzazione ai sensi dell’art. 16 del Reg. (UE) 2019/947 ma possono, in alternativa, affiliarsi/aggregarsi ad altro club/associazione di aeromodellismo in possesso dei requisiti, già autorizzata o in corso di autorizzazione, operando come una (o più) delle sue basi secondarie.
Presentazione istanza all’Enac
La domanda di autorizzazione deve essere inviata all’indirizzo PEC dell’Enac protocollo@pec.enac.gov.it, indirizzando la stessa alla Direzione Regolazione e Ricerca Mobilità Innovativa, corredata dei seguenti allegati:
- copia del Manuale delle Operazioni del club/associazione di aeromodellismo, redatto seguendo il formato di riferimento scaricabile di seguito;
- evidenza del possesso dei requisiti previsti sopra elencati
Le informazioni necessarie affinché un club/associazione di aeromodellisti possa ottenere l’autorizzazione ad operare ai sensi dell’art. 16 del Reg. (EU) 2019/947 con i relativi privilegi sono contenute nei seguenti documenti:
Pubblicità delle informazioni
La lista dei club/associazioni di aeromodellismo autorizzati sarà resa disponibile sul sito internet istituzionale dell’Enac.
Fatturazione
I diritti per il rilascio dell'autorizzazione per ogni club/associazione di aeromodellisti sono pari a € 309.00, ai quali sommare un diritto di prestazione, per ogni base operativa successiva alla seconda, quantificato in € 90,00 (art. 20 Regolamento per le tariffe di Enac), mediante bonifico, specificando nella causale “Rilascio Autorizzazione art.16”.
I club/ Le associazioni, che hanno già provveduto a effettuare pagamenti per estensione di validità dell’area o per modifica del tipo di attività, dovranno provvedere al pagamento, tramite bonifico, della differenza fra quanto già pagato e la cifra totale dovuta per il rilascio dell’autorizzazione ad art. 16 (€ 199,00 ai quali sommare € 90,00 per ogni base operativa successiva alla seconda).
Una volta autorizzato, il club/associazione di aeromodellisti sarà sottoposto a sorveglianza da parte di Enac in accordo all’art. 18 del Reg. (EU) 2019/947 e verserà i relativi diritti come da Regolamento per le Tariffe dell’Enac.