Lo spazio aereo nazionale é una risorsa comune e deve essere gestita secondo opportune procedure che tengano conto delle esigenze di tutti gli enti, amministrazioni, organizzazioni e utenti dello spazio aereo aventi diritto al suo utilizzo. In presenza di richieste di attività che necessitano la restrizione dello spazio aereo, deve essere valutata la compatibilità con le attività aeronautiche civili e militari preesistenti, all’interno di un impianto procedurale e normativo generale, dei coordinamenti necessari e delle azioni da intraprendere.
Tali procedure sono definite dall’ENAC come Ente preposto alla regolazione e gestione dello spazio aereo italiano, fatte salve le competenze assegnate dalle norme vigenti all’Aeronautica Militare. Le attività militari, che dovessero interessare spazi aerei di competenza di Fornitori di Servizi della Navigazione Aerea civili, saranno oggetto di valutazione negli appositi consessi di coordinamento civile-militare, previsti dalle Leggi.
In tale ambito, l’ENAC ha pubblicato tre circolari: l’ATM-05B “Eventi e attività speciali interessanti il traffico aereo”, l’ATM-03C “Istituzione, modifica o cancellazione di zone soggette a restrizioni” e l’ATM-09A “Aeromobili a pilotaggio remoto – Criteri di utilizzo dello spazio aereo”. Le prime due contengono le procedure che un utente deve seguire, rispettivamente, per svolgere eventi temporanei (inferiori a 90 giorni) o per richiedere riserve di spazio aereo permanenti. La terza contiene le procedure specifiche per la richiesta di riserva dello spazio aereo per le operazioni degli APR.
Le richieste saranno gestite dall’ENAC che, valutata l’esistenza o meno di eventuali interferenze con la struttura dello spazio aereo interessato, emetterà l’autorizzazione o meno.
Restrizione temporanea alla navigazione aerea
Le organizzazioni, i soggetti o gli enti civili che intendono richiedere una istituzione temporanea di una zona soggetta a restrizioni alla navigazione aerea, dovranno attenersi alle procedure indicate di seguito, per le sottostanti attività:
- manifestazioni e gare aeree;
- lancio di paracadutisti e di materiali;
- innalzamento di palloni liberi o dirigibili non vincolati senza equipaggio;
- emissione di raggi laser e fasci luminosi;
- innalzamento di palloni o dirigibili vincolati;
- fuochi pirotecnici;
- altri eventi o attività che potrebbero costituire pericolo per la navigazione aerea.
Per temporanea si intende un periodo pari o inferiore a 90 giorni, rinnovabile, in casi particolari, per un ulteriore periodo di 30 giorni.
La Circolare ATM05A si applica ad eventi e attività speciali, previsti nello spazio aereo sovrastante il territorio italiano, le acque territoriali italiane e le acque internazionali per le quali lo Stato Italiano fornisce i servizi di navigazione aerea.
La Circolare ATM-09 si applica alle operazioni degli APR di competenza dell’ENAC che si svolgono all’interno dello spazio aereo sovrastante il territorio italiano, le acque territoriali italiane e le acque internazionali per le quali lo Stato Italiano fornisce i servizi di navigazione aerea.
La richiesta di restrizione allo spazio aereo temporanea di cui ai punti da 1 a 7, si trasformerà in un NOTAM il cui contenuto verrà divulgato nei tempi previsti affinché la comunità aviatoria ne prenda conoscenza.
Le modalità da seguire, per quanto attiene alla Circolare ATM-05, sono:
- compilazione del modello “Notiziario Speciale” in tutte le parti applicabili allo specifico caso, comprensivo del parere dell’Ente/i del Traffico Aereo (militare/civile) che ha/hanno giurisdizione nell’area prescelta per l’attività; in caso di manifestazione e/o gara aerea, attenersi anche alla Circolare OPV 19; qualora partecipino alla attività anche aeromobili militari, compete sempre all’organizzatore civile la presentazione, dettagliata, del Notiziario Speciale;
- presentazione del Notiziario Speciale alla Direzione Territoriale ENAC competente almeno 45 giorni calendariali prima della data dell’evento o di inizio dell’attività, salvo i casi in cui si tratti di manifestazione/gara aerea a larga scala, per cui i tempi vengono portati a 90 giorni prima della data di inizio evento/attività;
- presentazione, per le sole attività riconducibili a fuochi pirotecnici, del “Notiziario Speciale”, nei seguenti casi:
- qualora esse si svolgano in località poste ad una distanza pari o inferiore a 8 km dall’ARP (è il punto sulla pista che identifica l’aeroporto mediante coordinate geografiche) del più vicino aeroporto quale che sia l’altezza dei fuochi rispetto al suolo; oppure
- nel caso in cui le attività si svolgano in località poste ad una distanza superiore a 8 km dall’ARP del più vicino aeroporto se l’altezza dei fuochi rispetto al suolo sia superiore a 100 metri; oppure
- le attività siano in zone entro 20 km dall’ARP e sorvolate dalle procedure strumentali non di precisione quale che sia l’altezza dei fuochi rispetto al suolo.
La Direzione Aeroportuale ENAC competente, verificata la completezza della procedura seguita, valuta, in base ai pareri espressi dagli enti ATS, la compatibilità dell’attività o dell’evento sulle attività aeronautiche civili presenti nella zona e, tenendo conto delle eventuali prescrizioni o restrizioni alle procedure del traffico aereo degli enti ATS competenti, richiede o meno l’emanazione del NOTAM, a seguito delle proprie eventuali valutazioni/prescrizioni.
E’ responsabilità dell’organizzatore dell’evento o attività accertarsi dell’avvenuta emissione del NOTAM, verificandone la correttezza dei dati pubblicati e uniformandosi a eventuali variazioni stabilite dall’ENAC o altre autorità competenti. A tale scopo, si possono acquisire le necessarie informazioni presso gli Uffici Informazioni Servizi del Traffico Aereo (Air traffic service Reporting Office – ARO), ubicati sui principali aeroporti civili e militari.
L’organizzatore deve richiedere nel più breve tempo possibile la cancellazione del NOTAM, o del supplemento AIP, quando non più necessario.
Le modalità da seguire, per quanto attiene alla Circolare ATM-09, sono:
- compilazione del modello “ATM-09” in tutte le parti applicabili; in caso di manifestazione e/o gara aerea, attenersi anche alla Circolare OPV 19;
- presentazione del Modello ATM-09 a ENAV SpA/Altro Fornitore SNA certificato (almeno 35 gg. prima dell’evento) o Aeronautica Militare (almeno 60 gg. prima dell’evento), a seconda dei casi, per il parere ATS di competenza. Trasmettere il Modello ATM-09 in conoscenza alla Direzione Territoriale ENAC competente;
La Direzione Aeroportuale ENAC competente, verificata la completezza della procedura seguita, valuta, in base ai pareri espressi dagli enti ATS, la compatibilità dell’attività o dell’evento sulle attività aeronautiche civili presenti nella zona e, tenendo conto delle eventuali prescrizioni o restrizioni alle procedure del traffico aereo degli enti ATS competenti, richiede o meno l’emanazione del NOTAM, a seguito delle proprie eventuali valutazioni/prescrizioni.
E’ responsabilità dell’organizzatore dell’evento o attività accertarsi dell’avvenuta emissione del NOTAM, verificandone la correttezza dei dati pubblicati e uniformandosi a eventuali variazioni stabilite dall’ENAC o altre autorità competenti. A tale scopo, si possono acquisire le necessarie informazioni presso gli Uffici Informazioni Servizi del Traffico Aereo (Air traffic service Reporting Office – ARO), ubicati sui principali aeroporti civili e militari.
L’organizzatore deve richiedere nel più breve tempo possibile la cancellazione del NOTAM, o del supplemento AIP, quando non più necessario.
Ultimo aggiornamento: 15/11/2022