• Il gestore aeroportuale è tenuto a prestare ai passeggeri disabili o a mobilità ridotta tutte le forme di assistenza necessarie nel momento in cui si trovano in aeroporto fino al momento dell’imbarco sull’aereo; sarà la compagnia aerea a offrire la dovuta assistenza durante il volo. Il gestore aeroportuale e la compagnia aerea devono garantire la presenza di personale adeguato alle esigenze dei disabili e provvedere all’opportuna formazione di tutto il personale che lavora in aeroporto.
  • Il rifiuto della prenotazione o dell’imbarco può avvenire solo:
    • per motivi di sicurezza
    • se le dimensioni dell’aeromobile o dei suoi portelloni rendono fisicamente impossibile l’imbarco o il trasporto del passeggero disabile o a mobilità ridotta.
  • È la compagnia aerea, un suo agente o l’operatore turistico con cui il passeggero disabile o a mobilità ridotta effettua la prenotazione, che deve prenotare il servizio almeno 36 ore prima dell’ora di partenza del volo pubblicata, comunicando le informazioni al gestore dell’aeroporto di partenza, arrivo e transito. Il gestore aeroportuale è tenuto a prestare ai passeggeri disabili o a mobilità ridotta tutte le forme di assistenza necessarie.
  • Il servizio, una volta richiesto, viene classificato con una delle sigle condivise a livello internazionale che indicano i diversi tipi di necessità. Le sigle identificative sono:
    • BLND, Passeggeri ipovedenti o ciechi
    • WCHR, Passeggeri che non possono percorrere lunghe distanze. Possono  salire e scendere le scale, possono muoversi in autonomia
    • WCHS, Passeggeri che non possono percorrere lunghe distanze e non  possono salire e scendere le scale. Sono autonomi a bordo dell’aeromobile
    • WCHC, Passeggeri completamente immobili, non sono autosufficienti a bordo dell’aeromobile e  necessitano di assistenza totale
    • DEAF, Passeggeri con disabilità uditiva
    • DPNA, Passeggeri con disabilità intellettuali o comportamentali.
  • È obbligatorio per la compagnie aerea, per il suo agente o per l’operatore turistico mettere a disposizione del pubblico, in formati accessibili, le norme di sicurezza applicate al trasporto di persone con disabilità nonché le eventuali restrizioni al loro trasporto.
  • Una compagnia aerea, un suo agente o un operatore turistico non può rifiutare, per motivi di disabilità o di mobilità ridotta:
    • di accettare una prenotazione per un volo in partenza o in arrivo a un aeroporto al quale si applica il  Regolamento (CE) n. 1107/2006
    • di imbarcare una persona con disabilità o una persona a mobilità ridotta in tale aeroporto, se la persona interessata è in possesso di un biglietto valido e di una prenotazione
  • L'articolo 7 paragrafo 2 del Regolamento [CE] 1107/06 (All.1), consente ad un passeggero con disabilità o con mobilità ridotta l'utilizzo, durante tutto il viaggio aereo, di un cane da assistenza riconosciuto dalla legge, in conformità alla normativa nazionale applicabile, come riportato anche nella Circolare ENAC attuativa GEN 02. Tuttavia, il numero massimo trasportabile di cani guida a bordo degli aeromobili nazionali è previsto in funzione delle dimensioni e della disposizione interna dell'aeromobile. In particolare, essi devono essere posizionati in luoghi predefiniti e in modo da costituire il minimo intralcio per le normali operazioni nonché per le eventuali operazioni di emergenza. Su alcuni aeromobili può esserne vietato quindi il trasporto per l'impossibilità di trovare una collocazione rispondente ad entrambi i criteri. Al fine, quindi, di evitare possibili spiacevoli disagi al passeggero in una fase successiva all'acquisto del biglietto e, cioè, in prossimità del momento della partenza, si consiglia di informare prima possibile la compagnia aerea della necessità di imbarcare un cane d'assistenza per consentire la verifica dell'effettiva possibilità di erogare il servizio a bordo, sia in termini di numero di cani guida già eventualmente prenotati sullo stesso volo che di spazi disponibili.
  • L’Enac è l’organismo responsabile in Italia del rispetto dei diritti del passeggero diversamente abile o a mobilità ridotta e può sanzionare i soggetti risultati inadempienti. Le conclusioni degli accertamenti effettuati dall’Ente verranno comunicate al passeggero che potrà utilizzarle a supporto di eventuali azioni legali nei confronti della compagnia aerea, del gestore aeroportuale o dell’operatore turistico.
  • Le normative che tutelano i tuoi diritti di passeggero disabile o con mobilità ridotta sono:
    • il Regolamento (CE) n. 1107/2006 del 5 luglio 2006 relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo
    • il Decreto Ministeriale n. 107/T del 24 luglio 2007 recante “Designazione dell’organismo responsabile dell’applicazione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, n. 1107, concernente i diritti delle persone con disabilità o delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo”
    • il Decreto legislativo 24/2009 del 24 febbraio 2009 "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1107/2006 relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo".
    • La compagnia aerea deve garantire ai passeggeri a mobilità ridotta le seguenti forme di assistenza:
    • trasporto in cabina dei cani da assistenza riconosciuti, nel rispetto della regolamentazione nazionale
    • oltre agli apparecchi medici, trasporto di al massimo due dispositivi di mobilità per persona con disabilità o persona a mobilità ridotta, comprese sedie a rotelle elettriche, previo preavviso di quarantotto ore e limitatamente allo spazio disponibile a bordo dell'aeromobile nonché nel rispetto della pertinente normativa relativa alle merci pericolose
    • comunicazione delle informazioni essenziali sul volo in formato accessibile
    • realizzazione di ogni sforzo ragionevole al fine di attribuire, su richiesta, i posti a sedere tenendo conto delle esigenze delle singole persone con disabilità o a mobilità ridotta, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e limitatamente alla disponibilità
    • se necessario, assistenza alle persone affinché possano raggiungere i servizi igienici
    • qualora una persona con disabilità o una persona a mobilità ridotta sia assistita da una persona di accompagnamento, il vettore aereo effettua ogni sforzo ragionevole per attribuire a tale persona un posto a sedere vicino alla persona con disabilità o alla persona a mobilità ridotta.
  • Il gestore aeroportuale deve prestare gratuitamente ai passeggeri a mobilità ridotta le forme di assistenza che consentono di:
    • comunicare il loro arrivo all'aeroporto e la richiesta di assistenza ai punti designati all'interno e all'esterno dei terminal
    • spostarsi da un punto designato al banco dell'accettazione
    • adempiere alle formalità di registrazione del passeggero e dei bagagli
    • procedere dal banco dell'accettazione all'aeromobile, espletando i controlli per l'emigrazione, doganali e di sicurezza
    • imbarcarsi sull'aeromobile, mediante elevatori, sedie a rotelle o altra assistenza specifica necessaria
    • procedere dal portellone dell'aeromobile al posto a sedere
    • riporre e recuperare il bagaglio a bordo
    • procedere dal posto a sedere al portellone dell'aeromobile
    • sbarcare dall'aeromobile, mediante elevatori, sedie a rotelle o altra assistenza specifica necessaria
    • procedere dall'aeromobile alla sala ritiro bagagli e ritirare i bagagli, completando i controlli per l'immigrazione e doganali
    • procedere dalla sala ritiro bagagli a un punto designato
    • prendere i voli in coincidenza, se in transito, con assistenza a bordo e a terra, all'interno dei terminal e tra di essi, a seconda delle esigenze specifiche
    • potersi recare ai servizi igienici in caso di necessità
    • poter essere assistito in aeroporto, su richiesta, dal proprio accompagnatore per le operazioni di imbarco e sbarco
    • ricevere, previo avviso di 48 ore, assistenza a terra per tutte le attrezzature necessarie per la mobilità
    • ricevere assistenza a terra per cani da assistenza riconosciuti, ove opportuno
    • poter accedere alle informazioni sui voli
    Inoltre Il gestore deve fissare e rendere pubbliche le norme di qualità per l’assistenza, ad eccezione degli aeroporti commerciali con transito annuo di passeggeri inferiore a centocinquantamila.
  • Per ricevere assistenza il servizio va richiesto alla compagnia aerea, al suo agente o all’operatore turistico con cui si effettua la prenotazione, con un preavviso di almeno 48 ore dall’ora di partenza del volo pubblicata.
  • In caso di mancata o non adeguata assistenza, eventuali reclami devono essere presentati:
    • alla società di gestione aeroportuale per la mancata o inadeguata assistenza a terra
    • alla compagnia aerea per problematiche relative alla prenotazione/acquisto e per la mancata assistenza a bordo
    Nel caso in cui la risposta ricevuta non sia ritenuta congrua rispetto alle previsioni del regolamento il PRM potrà inoltrare reclamo all’ENAC, utilizzando preferibilmente il seguente modulo online. È possibile inviare un reclamo a ENAC in caso il disservizio si sia verificato:
    • in un aeroporto italiano;
    • su voli in partenza da un aeroporto italiano (indipendentemente dalla nazionalità del vettore operativo);
    • su voli in arrivo su un aeroporto italiano se operati da un vettore UE.
    Modulo di reclamo relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo (Regolamento CE 1107/2006) In alternativa, i reclami possono essere inviati:
    • via e-mail all’indirizzo pax.disabili@enac.gov.it
    • per i voli in partenza da altri Stati dell’UE e per i voli in arrivo in quegli Stati da Paesi extra UE, i reclami possono essere inviati ai corrispondenti Organismi responsabili. Ai fini dell'applicazione del Reg. 1107/2006 Norvegia, Islanda e Svizzera sono equiparati agli Stati membri.
    L'ENAC è stato designato Organismo responsabile dell'applicazione del Regolamento (CE) 1107/2006 relativo ai diritti delle persone con disabilità o a mobilità ridotta nel trasporto aereo e può sanzionare i soggetti risultati inadempienti. Le conclusioni degli accertamenti effettuati dall’ENAC verranno comunicate al Passeggero. Nei casi di disservizi rientranti nelle tutele previste dal Regolamento (CE) 1107/2006 il Passeggero può presentare eventuali richieste risarcitorie alle Compagnie Aeree e/o alle Società di Gestione degli aeroporti interessati.
  • Il gestore aeroportuale deve designare, in modo chiaro, i punti di arrivo e di partenza sia all’interno che all’esterno dell’aerostazione per i passeggeri disabili o a mobilità ridotta, mettendo a loro disposizione le informazioni di base sull’aeroporto.