Per rispondere alle esigenze specifiche delle persone con disabilità, a mobilità ridotta o anziani (PMR), l’Unione europea ha disposto, in tutti gli aeroporti comunitari, regole comuni che prevedono assistenza dedicata al fine di garantire la libera circolazione anche tramite l’utilizzo del mezzo aereo senza discriminazioni e senza costi addizionali.

Le tutele previste dalla normativa europea si sono riconosciute a “qualsiasi persona la cui mobilità sia ridotta, nell’uso del trasporto, a causa di qualsiasi disabilità fisica (sensoriale o locomotoria, permanente o temporanea), disabilità o handicap mentale, o per qualsiasi altra causa di disabilità, o per ragioni di età, e la cui condizione richieda un’attenzione adeguata e un adattamento del servizio fornito a tutti i passeggeri per rispondere alle esigenze specifiche di detta persona”.

La compagnia aerea, il suo agente o un operatore turistico possono esigere che il PRM sia accompagnato da un’altra persona in grado di fornirgli l’assistenza personale necessaria. Non è previsto il trasporto a titolo gratuito dell’accompagnatore.
I passeggeri PRM devono quindi poter avere la possibilità di viaggiare in aereo a condizioni simili a quelle degli altri cittadini e non esserne escluse se non per motivi giustificati di sicurezza previsti dalla legge.

In tale contesto, la normativa di riferimento è il Regolamento (CE) n. 1107/2006 che prevede l’assistenza obbligatoria e gratuita per tutti i PMR e si applica a tutti i voli (di linea, charter, low cost):

  • in partenza o in transito da un aeroporto comunitario (compresi Norvegia, Islanda e Svizzera);
  • in partenza da un aeroporto non comunitario con destinazione un aeroporto comunitario (compresi Norvegia, Islanda e Svizzera), nel caso in cui la compagnia aerea che effettua il volo sia comunitaria (oppure norvegese, islandese o svizzera).

Il Regolamento rispetta i diritti e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. In tale contesto l’ENAC è stato individuato, con Decreto Ministeriale 24 luglio 2007 n. 107/T, quale Organismo responsabile dell’applicazione del Regolamento ed ha elaborato, congiuntamente alle Associazioni rappresentative delle persone con disabilitá e delle persone a mobilitá ridotta ed agli Operatori del settore, la Circolare ENAC GEN 02B di attuazione del Regolamento stesso.
Codici varie tipologie di disabilità

Standard utilizzati per definire i differenti tipi di disabilità e le relative necessità:

  • BLND, Passeggeri ipovedenti o ciechi
  • WCHR, Passeggeri che non possono percorrere lunghe distanze, ma possono salire e scendere le scale e muoversi in autonomia
  • WCHS, Passeggeri che non possono percorrere lunghe distanze e non possono salire e scendere le scale, ma sono autonomi a bordo dell’aeromobile
  • WCHC, Passeggeri completamente immobili, che non sono autosufficienti a bordo dell’aeromobile e necessitano di assistenza totale
  • DEAF, Passeggeri con disabilità uditiva
  • DPNA, Passeggeri con disabilità intellettuali o comportamentali