Impresa di aeronavigabilità combinata (Impresa CAO)

Un'organizzazione che intende effettuare e deliberare la manutenzione e/o assicurare la gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità di aeromobili, e componenti su di essi installati, che non siano classificati come aeromobili complessi a motore (CMPA-Complex Motor-Powered Aircraft) e non siano elencati nel certificato di operatore aereo di un vettore aereo titolare di licenza a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008, deve ottenere, su richiesta e in alternativa ad una approvazione rispettivamente in accordo alla Parte 145 e/o alla Parte CAMO, un'approvazione quale impresa di aeronavigabilità combinata (CAO) dimostrando la rispondenza all’allegato V quinquies (Parte-CAO) al Regolamento (UE) 1321/2014, come revisionato.

Le tabelle "MANUTENZIONE" e “Gestione della navigabilità continua” illustrano i settori, in funzione principalmente alla classificazione dell'aeromobile stesso e alla tipologia di impiego, in cui le imprese in possesso dell’approvazione rilasciata in accordo all‘Allegato V quinquies (Parte-CAO) al Regolamento (UE) 1321/2014 (di seguito indicato come imprese CAO) possono essere chiamate ad esercitare i privilegi propri della certificazione da loro possedute nell’ambito della manutenzione (CAO-MAN), o della Gestione del mantenimento della navigabilità continua(CAO-CAM) o in entrambe i domini (CAO- MAN/CAM) in accordo le previsioni della Parte M e della Parte ML.

L'approvazione non costituisce delega di alcuna funzione propria dell'Autorità. L'utilizzo delle prerogative che derivano all'Impresa dalla certificazione, è oggetto di sorveglianza da parte dell'ENAC in accordo alla Sezione B all’allegato V quinquies (Parte-CAO) Le imprese con sede principale delle operazioni (PPB) nel territorio di Stati non Membri EASA o di altri Stati Membri EASA che intendono ottenere un’ approvazione secondo l’allegato V quinquies (Parte-CAO) al Regolamento (UE) 1321/2014 del 26 novembre 2014, come revisionato,

Processo di Certificazione impresa secondo Parte CAO

debbono rispettivamente, come applicabile, inviare la domanda di certificazione direttamente ad EASA  (PPB in Stati non Membri EU o con PPB in Stati Membri EU e la cui sorveglianza è riallocata ad EASA ai sensi dell’Articolo 64 o 65 del regolameneto (EU) 2018/1139 (Basic Regulation)) o all’autorità competente dello Stato membro EASA nel cui territorio si trova la PPB del richiedente.

A quanto ammontano i diritti e le spese per l'ottenimento dell'approvazione?
I diritti e le spese per l'ottenimento dell'approvazione delle imprese di manutenzione sono descritti nel Regolamento per le Tariffe dell'ENAC.

Quale è la validità dell'approvazione?
L'approvazione secondo l’allegato V quinquies (Parte-CAO) al Regolamento (UE) 1321/2014 del 26 novembre 2014 (formalizzata con l'emissione del Certificato di Approvazione, EASA Form 3-CAO, con numerazione nella forma IT.CAO.[XXXX - numero progressivo complessivo], abitazioni (rating) e privilegi (privileges) predisposti secondo le indicazioni della Appendix I — Combined airworthiness organisation (CAO) certificate - EASA Form 3-CAO) rimane valida fintantoché non è restituita, sospesa o revocata.
I termini dell’approvazione sono dettagliati dalla impresa CAO, in accordo al paragrafo CAO.A.020 (e relative AMC/GM), nel proprio manuale di aeronavigabilità combinata (combined airworthiness exposition, CAE), predisposto come indicato al punto CAO.A.025.
Una volta ottenuta tale certificazione, è richiesta l'emissione di un rapporto di raccomandazione (EASA form 613) per il mantenimento della validità ogni 24 mesi dalla data del rilascio (vedi Sorveglianza continua dell’approvazione CAO ). Tale rapporto è emesso dall'ispettore professionista incaricato dalla Direzione/Ufficio Operazioni dell'ENAC competente per territorio una volta che abbia completato in modo soddisfacente il programma di sorveglianza stabilito nel biennio per l'impresa.

Quali sono le regolamentazioni e le documentazioni che si debbono conoscere?

  • Regolamento (UE) 1321/2014 del 26 novembre 2014, come revisionato (vedi pagina Normativa) e relative AMC/GM
  • La normativa tecnica ENAC applicabile (regolamenti, circolari, linee guida, disposizioni, PA, ecc.)
  • Le regolamentazioni applicabili disponibili sul sito EASA (ad es. per le AD, AMC/GM, Decisions, ecc.);


AVVERTENZA: L'impresa è tenuta ad assicurare il soddisfacimento di ogni disposizione di legge (per esempio normative antincendio dei locali, sicurezza sul lavoro, norme doganali, ecc.) prevista per lo svolgimento dell'attività oggetto della certificazione rilasciata dall'ENAC in Italia o all'estero. In tal senso è richiesta, in occasione del rilascio delle certificazioni e successivamente per le modifiche o estensioni, la presentazione all'ENAC di un'appropriata dichiarazione di notorietà a firma del dirigente responsabile dell'impresa (Accountable Manager). 

Tale dichiarazione ha validità generale e comprende anche il rispetto delle leggi riguardanti il rapporto di lavoro tra l'imprenditore e i prestatori di lavoro subordinato. Essa viene acquisita agli atti dall'ENAC che, fermo restando la natura prettamente tecnica dei suoi accertamenti, si riserva la facoltà di prendere visione dei documenti attestanti il rispetto delle leggi e dei regolamenti interessati.

Quali sono i privilegi connessi all'approvazione?

Le imprese di navigabilità combinata (Imprese CAO) italiane in possesso di certificazione secondo l’allegato V quinquies (Parte-CAO) rilasciata da Enac possono esercitare i privilegi di cui al paragrafo CAO.A.095 sugli aeromobili, e sui loro componenti, identificati al paragrafo CAO.A.010 (cioè su aeromobili e componenti su di essi installati, che non sono classificati come aeromobili complessi a motore (Complex Motor-Powered Aircraft - CMPA) e non sono elencati nel certificato di operatore aereo di un vettore aereo titolare di licenza ai sensi del regolamento (CE) n. 1008/2008.), immatricolati in uno qualsiasi dei Paesi membri EASA , ai quali si applicano le previsioni del Regolamento (UE) n. 2018/1139.

Tali privilegi possono essere esercitati nelle sedi e nel rispetto delle abilitazioni descritte nel Certificato di Approvazione, nella correlata Specifica delle Abilitazioni (EASA Form 3-CAO) e nel Manuale aziendale (CAE) [rif. CAO.A.95] secondo i termini, le condizioni e le limitazioni, approvati da ENAC e riportati nella sezione "elenco dei lavori autorizzati all'impresa" (CAE’s scope of work come tipicamente indicato nel paragrafo CAO.A.025 e relative AMC ) del CAE e/o in altre liste in esso richiamati (ad es. Lista dei Certifiying Staff, Lista degli ARS, ecc) per identificare la portata delle abilitazioni riconosciute nel Certificato e nelle associate Condizioni di Approvazione dell’impresa CAO. 

Fare riferimento alla pagina Certificazioni di Aeronavigabilità e ARC per le informazioni sui possibili privilegi aggiuntivi relativi all'emissione dell'Airworthiness Review Certificate (form 15b, per aeromobili cui si applica la Parte M, o form 15c, per aeromobili cui si applica la Parte ML) da parte dell'impresa CAO appropriamente approvata (CAO.A.95(c)), ovvero per l’emissione della raccomandazione verso l’autorità dello Stato di Registrazione per l’emissione dell’EASA Form 15a (solo per aeromobili cui si applica la Parte M) e alla pagina Comunicazioni relative all'ARC per le relative comunicazioni da inviare all'ENAC (per le comunicazione verso altri Stati di registrazione fare riferimento alle specifiche procedure richieste da detto Stato). 


Nota 1: Per quanto concerne le imprese CAO-MAN con privilegio CAO.A.95(a) per la manutenzione di componenti, considerato che non sarà sempre agevole determinare il tipo di impiego degli aeromobili su cui andranno installati i componenti da esse mantenuti, è raccomandabile che venga richiesta l'approvazione secondo la Parte 145.

Nota 2: In attesa che siano sviluppate dal RMT.0727 EASA (*)  le appropriate previsioni regolamentari (implementing act) valide in ambito UE per l’effettuazione della manutenzione sui Non Installed Equipment – NIE nella cui definizione (punto 29 dell’Art. 3 del regolamento (UE) 2018/1139) rientrano i paracadute da salvataggio, EASA ha chiarito che per la manutenzione dei paracadute da salvataggio, impiegati sugli aeromobili che rientrano nell'applicabilità del predetto regolamento(UE) 2018/1139, potranno continuare ad essere applicati i requisiti nazionali in vigore prima del regolamento (UE) 2018/1139. Quindi, in Italia, la manutenzione dei paracadute da
salvataggio deve essere effettuata solamente da ditte di manutenzione approvate in accordo al Regolamento (UE) n. 1321/2014 (**)  e deliberata da personale certificatore qualificato e appositamente autorizzato dall'impresa (per le imprese approvate ENAC, in accordo ai requisiti applicabili richiamati nella Circolare NAV-16, ultima revisione approvata (rif. anche punto 6 art. 5 del Regolamento (UE) n. 1321/2014)). Viceversa i paracadute ausiliari indossati per i lanci intenzionali sono da considerarsi non rientranti
sotto la responsabilità dell'EASA e pertanto la loro regolamentazione rimane a carico dei singoli Stati Membri. La loro manutenzione può essere effettuata sia a cura delle imprese di manutenzione approvate in accordo al Regolamento (UE) n. 1321/2014 (nell’ambito della regolamentazione nazionale, solo se non di tipo approvato EASA) che dai Centri di Verifica e Ripiegamento Paracadute di cui alla Circolare 16 (solo se non di tipo approvato EASA).

(*) il Subtask 3 del RMT.0727, ha l'obiettivo di definire l'ambito di applicabilità dei NIE certificati/dichiarati e il relativo processo di certificazione/dichiarazione, e di stabilire i requisiti per i progettisti, i produttori e la manutenzione di questi articoli.
(**) approvate in accordo alla Parte 145, o alla Parte CAO con privilegio per la manutenzione dei componenti.

 

Aeromobili che rientrano nell'Allegato I al Regolamento (UE) n. 2018/1139

Per dettagli accedi alla pagina Processo di certificazione impresa approvata secondo Parte CAO 

Il certificato EASA Form 3-CAO è trasferibile?
Il Certificato non è trasferibile ad altra organizzazione.

Processo di Certificazione impresa approvata secondo Parte CAO 

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