Il Regolamento (UE) n. 1321/2014 del 26 novembre 2014, “sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull’approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni”, come revisionato, con i suoi allegati I (Parte M), II (Parte 145), III (Parte 66), IV (Parte 147) e Vbis (Parte T) Vter (Parte ML), Vquater (Parte CAMO), Vquinquies (Parte CAO), costituisce l’atto di esecuzione [Implementing Act (IA)] del Nuovo Regolamento Basico (UE) n. 2018/1139 relativamente agli aspetti di Continuing Airworthiness.

Il Regolamento (UE) n. 1321/2014 è stato soggetto, a partire dalla sua data di emissione, a diversi emendamenti. Le seguenti Note Informative sono state pubblicate da ENAC per fornire alcune ulteriori informazioni e chiarimenti a seguito degli aggiornamenti regolamentari nonché, quando necessario, alcune istruzioni di attuazione.

La NI 2020-034 (che sostituisce la NI 2019-012) fornisce le informazioni principali sul processo di conversione dei CIT–CS con abilitazioni per aeromobili diversi da velivoli ed elicotteri (ad es. alianti, motoalianti, palloni e dirigibili) in LMA parte 66 di appropriata categoria L/B2L in accordo al Regolamento (EU) n. 2018/1142 che emenda Regolamento (EU) n. 1321/2014 come revisionato.

La NI 2020-017 fornisce le informazioni sulle principali variazioni introdotte nel Regolamento (UE) 1321/2014 dai Regolamenti (UE) 2019/1383 e 2020/270 (nuove Parte ML, Parte CAO, Parte CAMO, e aggiornamento della Parte M e degli altri allegati, con un focus sui principali aspetti di attuazione degli stessi).

La NI 2020-023 fornisce le istruzioni per l’addestramento, l’emissione e il mantenimento dell’autorizzazione del personale “ARS che agisce per proprio conto a effettuare la revisione dell’aeronavigabilità e a emettere l’ARC (EASA Form 15c) su aeromobili soggetti alla Parte ML e non impiegati in operazioni commerciali.

Le informazioni riportate nelle pagine di questa sezione del sito hanno il solo scopo di fornire una overview generale relativa alle variazioni introdotte dai nuovi regolamenti e non devono essere usate come riferimento per assicurare la rispondenza ai requisiti di norma.

Resta quindi piena responsabilità di chi deve garantire la rispondenza ai pertinenti requisiti regolamentari l’effettuazione della verifica puntuale dei contenuti effettivi del requisito come desumibili dal pertinente Regolamento pubblicato sul sito dell’Unione europea.

Nei “considerata” dei singoli regolamenti sono illustrate le principali variazioni e motivazioni introdotte con i regolamenti stessi. Le relative AMC e
GM, possono scaricarsi alla pagina Regulations del sito istituzionale di EASA.

Ulteriori informazioni sul Regolamento (EU) n. 1321/2014 e sulle successive revisioni, con i relativi termini di attuazione (temporali e AMC/GM EASA), sono disponibili nei link sottostanti:

EASA ha inoltre pubblicato una pagina in cui sono raccolte le Frequent Asked Questions (FAQ) in cui vengono raccolte le domande più frequenti che pervengono dalle parti interessate e dagli utenti sull’attuazione della normativa UE.

Può risultare utile per l’attuazione delle modifiche regolamentari con data di applicabilità 24 marzo 2020, la consultazione della FAQ n.108380 nella quale è fornito il link ad una guida, con la quale è fornita l’opinione dell’EASA sulle modalità di transizione delle organizzazioni di aeronavigabilità continue esistenti alle nuove organizzazioni secondo Parte CAO e Parte CAMO. ENAC nelle pagine del presente sito dedicate a tali organizzazioni fornirà le indicazioni attuali a tal fine per il relativo processo in Italia.

EASA rende disponibile sul proprio sito, aggiornandolo periodicamente (con tempi tecnici che posso risultare sfasati con la pubblicazione degli emendamenti regolamentari sul sito della Commissione),un documento denominato Easy Access Rules for Continuing Airworthiness (e analogamente anche per la normativa degli altri domini) in cui include, salvo eccezioni evidenziate opportunamente (vedi NOTA sottostante), gli attuali atti di esecuzione (IR) applicabili, i metodi accettabili di rispondenza (AMC) e il materiale di orientamento (GM) in un formato consolidato e di facile lettura. Esso copre tutti gli allegati del regolamento (UE) n. 1321/2014, offre funzioni di navigazione avanzate tramite collegamenti e segnalibri nonché l’identificazione delle “alleviation” previste per l’Aviazione Generale.

Tuttavia, questo documento non è una pubblicazione ufficiale e l’EASA non si assume alcuna responsabilità per danni di qualsiasi tipo derivanti dai rischi inerenti all’uso di questo documento. Esso va quindi utilizzato con il solo intento di facilitare una rapida consultazione della regolamentazione di settore, in quanto solo i testi dei regolamenti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE e, per le AMC/GM, quelli delle ED Decisions pubblicate da EASA nel proprio sito, e che in tale documento sono stati consolidati, hanno pieno valore legale nelle determinazioni ultime di rispondenza.

Per la navigabilità continua degli aeromobili, di tipo omologato ENAC, di cui all’ Allegato I al Regolamento (UE) n. 2018/1139 (ex Annesso II al Regolamento (CE) 216/2008)  che rimangono soggetti alla regolamentazione Nazionale sviluppata da ENAC, risultano applicabili i requisiti per la navigabilità continua emessi dall’UE sopra richiamati secondo i termini e le condizioni incluse a questo riguardo nella pertinente regolamentazione tecnica emessa da ENAC (es. Regolamento Tecnico dell’ENAC o, come sostituto, in tutto o in parte, secondo la rispettiva data di entrata in vigore stabilite da Enac, dal regolamento ad hoc “Requisiti Nazionali sull’Aeronavigabilità Continua”) e alla pagina Art. 2.3.(a) Reg. (UE) n. 2018/1139. (*).

Come richiamato nel Regolamento Tecnico ENAC Quarto/40 (o, come sostituito dal punto 3 dell’articolo 6 del regolamento ad hoc “Requisiti Nazionali sull’Aeronavigabilità Continua” secondo la rispettiva data di entrata in vigore stabilita da Enac) in analogia a quanto previsto dall’Articolo 3 paragrafo 4 del Regolamento (UE) 1321/2014, per gli aeromobili Allegato I che operano invece in virtù di un Permesso di Volo le modalità di assicurazione della navigabilità continua (ivi inclusa l’esecuzione della delibera della manutenzione) deve essere riportata nelle condizioni di volo/limitazioni associate al permesso di volo stesso.