Normativa aeronavigabilità continua

Il Regolamento (UE) n. 1321/2014 del 26 novembre 2014, “sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni”, come revisionato, con i suoi allegati I (Parte M), II (Parte 145), III (Parte 66), IV (Parte 147) e Vbis (Parte T) Vter (Parte ML), Vquater (Parte CAMO), Vquinquies (Parte CAO), costituisce l’atto di esecuzione [Implementing Act (IA)] del Nuovo Regolamento Basico (UE) n. 2018/1139 relativamente agli aspetti di Continuing Airworthiness.

Il Regolamento (UE) n. 1321/2014 è stato soggetto, a partire dalla sua data di emissione, a diversi emendamenti. Le seguenti Note Informative sono state pubblicate da ENAC per fornirealcune ulteriori informazioni e chiarimenti a seguito degli aggiornamenti regolamentari nonché, quando necessario, alcune istruzioni di attuazione.

La NI 2020-034 (che sostituisce la NI 2019-012) fornisce le informazioni principali sul processo di conversione dei CIT–CS con abilitazioni per aeromobili diversi da velivoli ed elicotteri (ad es. alianti, motoalianti, palloni e dirigibili) in LMA parte 66 di appropriata categoria L/B2L in accordo al Regolamento (EU) n. 2018/1142 che emenda Regolamento (EU) n. 1321/2014 come revisionato.

La NI 2020-017 fornisce le informazioni sulle principali variazioni introdotte nel Regolamento (UE) 1321/2014 dai Regolamenti (UE) 2019/1383 e 2020/270 (nuove Parte ML, Parte CAO, Parte CAMO, e aggiornamento della Parte M e degli altri allegati, con un focus sui principali aspetti di attuazione degli stessi).

La NI 2020-023 fornisce le istruzioni per l'addestramento, l'emissione e il mantenimento dell'autorizzazione del personale “ARS che agisce per proprio conto a effettuare la revisione dell'aeronavigabilità e a emettere l’ARC (EASA Form 15c) su aeromobili soggetti alla Parte ML e non impiegati in operazioni commerciali.

Le informazioni riportate nelle pagine di questa sezione del sito hanno il solo scopo di fornire una overview generale relativa alle variazioni introdotte dai nuovi regolamenti e non devono essere usate come riferimento per assicurare la rispondenza ai requisiti di norma.  

Resta quindi piena responsabilità di chi deve garantire la rispondenza ai pertinenti requisiti regolamentari l’effettuazione della verifica puntuale dei contenuti effettivi del requisito come desumibili dal pertinente Regolamento pubblicato sul sito dell’Unione europea.

Nei “considerata” dei singoli regolamenti sono illustrate le principali variazioni e motivazioni introdotte con i regolamenti stessi. Le relative AMC e
GM, possono scaricarsi alla pagina Regulations del sito istituzionale di EASA.

Ulteriori informazioni sul Regolamento (EU) n. 1321/2014 e sulle successive revisioni, con i relativi termini di attuazione (temporali e AMC/GM EASA), sono disponibili nei link sottostanti:

 

  • Regolamento di esecuzione (UE) 2023/989 della commissione del 22 maggio 2023 
     
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2023/203 della Commissione del 27 ottobre 2022
     
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1360 della Commissione del 28 luglio 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 1321/2014 per quanto riguarda l’attuazione di requisiti più proporzionati per gli aeromobili utilizzati per l’aviazione sportiva e da diporto (principalmente per assicurare l’allineamento dei requisiti di navigabilità
    continua per tener conto della nuova Parte 21L introdotta nel Regolamento (UE) 748/2012 con i regolamenti (UE) 2022/1358 e 2022/1361). Ulteriori informazioni sono disponibili nella pagina raggiungibile cliccando sul succitato collegamento.
     
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2022/410 della Commissione del 10 marzo 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 1321/2014 per quanto riguarda la gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità in un medesimo raggruppamento di imprese di vettori aerei. Ulteriori informazioni sui termini di applicazione sono disponibili nella pagina raggiungibile cliccando sul succitato collegamento.
     
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1963 della Commissione dell’8 novembre 2021 che modifica il regolamento (UE) n. 1321/2014 per quanto riguarda i sistemi di gestione della sicurezza nelle imprese di manutenzione e che rettifica tale regolamento. Ulteriori informazioni sui termini di applicazione sono disponibili nella pagina raggiungibile cliccando sul succitato collegamento.
     
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2021/700 della Commissione del 26 marzo 2021 che modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 1321/2014 per quanto riguarda i dati di manutenzione e l’installazione di determinati componenti aeronautici durante la manutenzione. Ulteriori informazioni sui termini di applicazione sono disponibili nella pagina raggiungibile cliccando sul succitato collegamento.
     
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1159 della Commissione del 5 agosto 2020 (applicabilità dal 26 febbraio 2021 con l'eccezione del punto (4) dell'allegato II al regolamento, che si applica a decorrere dal 26 agosto 2023) - Vedi anche la pagina predisposta da EASA Ageing Aircraft Structure Rule a supporto della fase di implementazione della normativa su ageing aircraft structures, in cui sono riassunte le informazioni di maggiore rilevanza sull'argomento e nella quale si consente alle parti interessate l'iscrizione (via web) ad alcune sessioni informative, che si svolgeranno nel mese di aprile 2021. Vedi anche link esterni di interesse Regulation (EU) No 2015/640 - Annex I (Part 26) e Easy Access Rules for Additio…CS-26, nella colonna di destra nella presente pagina. Questo Regolamento revisiona, tra le altre cose, l’Allegato I (Parte M) (paragrafo M.A.302) al Regolamento (UE) 1321/2014 per tener conto delle modifiche introdotte da questo
    regolamento nell’allegato I (Parte 26) al regolamento (UE) 2015/640 per introdurre nuovi requisiti di sicurezza per assicurare un’uniforme applicazione, all’interno dell’Unione Europea, dei più recenti standard di sicurezza relativamente ai requisiti di invecchiamento strutturale degli aeromobili. I requisiti interessati da questo emendamento sono entrati in vigore in data 26 febbraio 2021, con l’eccezione del punto 4 dell’allegato III che si applica a decorrere dal 26 Agosto 2023 (§26.157 Conversione dei compartimenti di classe D). In data 15 dicembre 2020, EASA ha poi pubblicato, sul proprio sito istituzionale, la ED Decision 2020/023/R
    contenente gli aggiornamenti alle AMC/GM relative alle modifiche regolamentari introdotte con la summenzionata nuova normativa.
     
  • Regolamento (UE ) n. 2020/270 (applicabilità dal 24 Marzo 2020, vedi anche esenzione IAW/CAW 2020-03))
     
  • Regolamento (UE ) n. 2019/1384
     
  • Regolamento (UE ) n. 2019/1383 (applicabilità dal 24 Marzo 2020, vedi anche esenzione IAW/CAW 2020-03)
     
  • Regolamento (UE) n. 2018/1142
     
  • Regolamento (EU) n. 2015/1536
     
  • Regolamento (UE) n. 2015/1088
     
  • Regolamento (EU) n. 1321/2014 
     

EASA ha inoltre pubblicato una pagina in cui sono raccolte le Frequent Asked Questions (FAQ) in cui vengono raccolte le domande più frequenti che pervengono dalle parti interessate e dagli utenti sull’attuazione della normativa UE. 

Può risultare utile per l’attuazione delle modifiche regolamentari con data di applicabilità 24 marzo 2020, la consultazione della FAQ n.108380 nella quale è fornito il link ad una guida, con la quale è fornita l'opinione dell'EASA sulle modalità di transizione delle organizzazioni di aeronavigabilità continue esistenti alle nuove organizzazioni secondo Parte CAO e Parte CAMO. ENAC nelle pagine del presente sito dedicate a tali organizzazioni fornirà le indicazioni attuali a tal fine per il relativo processo in Italia.

EASA rende disponibile sul proprio sito, aggiornandolo periodicamente (con tempi tecnici che posso risultare sfasati con la pubblicazione degli emendamenti regolamentari sul sito della Commissione),un documento denominato Easy Access Rules for Continuing Airworthiness (e analogamente anche per la normativa degli altri domini) in cui include, salvo eccezioni evidenziate opportunamente (vedi NOTA sottostante), gli attuali atti di esecuzione (IR) applicabili, i metodi accettabili di rispondenza (AMC) e il materiale di orientamento (GM) in un formato consolidato e di facile lettura. Esso copre tutti gli allegati del regolamento (UE) n. 1321/2014, offre funzioni di navigazione avanzate tramite collegamenti e segnalibri nonché l'identificazione delle “alleviation” previste per l’Aviazione Generale. 

Tuttavia, questo documento non è una pubblicazione ufficiale e l'EASA non si assume alcuna responsabilità per danni di qualsiasi tipo derivanti dai rischi inerenti all'uso di questo documento. Esso va quindi utilizzato con il solo intento di facilitare una rapida consultazione della regolamentazione di settore, in quanto solo i testi dei regolamenti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE e, per le AMC/GM, quelli delle ED Decisions pubblicate da EASA nel proprio sito, e che in tale documento sono stati consolidati, hanno pieno valore legale nelle determinazioni ultime di rispondenza.

Per la navigabilità continua degli aeromobili, di tipo omologato ENAC, di cui all’ Allegato I al Regolamento (UE) n. 2018/1139 (ex Annesso II al Regolamento (CE) 216/2008)  che rimangono soggetti alla regolamentazione Nazionale sviluppata da ENAC, risultano applicabili i requisiti per la navigabilità continua emessi dall'UE sopra richiamati secondo i termini e le condizioni incluse a questo riguardo nella pertinente regolamentazione tecnica emessa da ENAC (es. Regolamento Tecnico dell'ENAC e regolamenti ad hoc) e alla pagina Art. 2.3.(a) Reg. (UE) n. 2018/1139. (*).

Come richiamato nel Regolamento Tecnico ENAC Quarto/40 in analogia a quanto previsto dall’Articolo 3 paragrafo 4 del Regolamento (UE) 1321/2014, per gli aeromobili Allegato I che operano invece in virtù di un Permesso di Volo le modalità di assicurazione della navigabilità continua (ivi inclusa l’esecuzione della delibera della manutenzione) deve essere riportata nelle condizioni di volo/limitazioni associate al permesso di volo stesso.

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