CAMO in accordo a Parte CAMO (Impresa CAMO)

Prerequisiti

La tabella "Gestione della navigabilità continua" identifica per quali tipologie di aeromobili e/o tipo di operazioni in cui essi sono impiegati, la Parte M e/o la Parte ML prescrive come obbligatorio, alle imprese di gestione della navigabilità continua, il possesso di una certificazione secondo l’allegato Vquater (Parte CAMO) per poter effettuare la gestione tecnica, ovvero rende possibile il ricorso a differenti soluzioni nel rispetto o al verificarsi di alcune condizioni. 
L'ENAC approva le imprese CAMO in accordo alla Parte CAMO, ubicate sul territorio nazionale, che intendono eseguire la Gestione della Navigabilità Continua sugli aeromobili e sui loro componenti, quando dimostrano di essere rispondenti a tutti gli applicabili requisiti dell'Allegato I (Parte M) e/o dell’Allegato V ter (Parte ML) al Regolamento (UE) 1321/2014 del 26 novembre 2014, come revisionato.

AVVERTENZA: In accordo al punto 2 dell’articolo 4 del Regolamento (UE) 1321/2014 del 26 novembre 2014, come revisionato, tutte le approvazioni rilasciate conformemente all’allegato I (Parte M), capitolo G, sono valide fino al 24 marzo 2022. Entro quella data le imprese in possesso di un’approvazione rilasciata conformemente all’allegato I (Parte M), capitolo G, che intendono continuare ad operare debbono aver ottenuto un’approvazione secondo, come applicabile, l’allegato V quater (Parte CAMO) o l’allegato V quinquies (Parte CAO), vedi tabella "Gestione della navigabilità continua".

Nel caso in cui imprese ubicate sul territorio nazionale richiedano l'Approvazione per l'effettuazione della Gestione della Navigabilità Continua di aeromobili:

  1. registrati in Paesi non EASA ed impiegati in dry lease-in da Operatori in possesso di licenza rilasciata in accordo al Reg. (UE) n.1008/2008,
  2. per i quali le Responsabilità di Sorveglianza non siano state trasferite ad ENAC da parte dell'Autorità dello Stato di Registrazione, 

le stesse devono presentare evidenza di rispondenza ai requisiti previsti dall'Allegato Vbis (Parte T) del Regolamento (UE) n. 1321/2014.

Il riconoscimento secondo Parte T può essere accordato per i tipi di aeromobile già in abilitazione all'impresa approvata secondo Parte CAMO. Pertanto se non già approvata sul tipo di aeromobile, l'impresa deve chiedere l'estensione al nuovo tipo dell'approvazione secondo Parte CAMO posseduta o richiesta, contemporaneamente alla richiesta di approvazione secondo Capitolo G della Parte T per quello stesso tipo.

Il processo relativo all'approvazione CAMO secondo Parte CAMO (di seguito riferite come imprese CAMO) si differenzia in relazione all'impiego degli aeromobili che esse intendono gestire nell'ambito dell'approvazione. Si hanno quindi:

  • Imprese CAMO per aeromobili impiegati in operazioni di Trasporto Aereo Commerciale per le quali è richiesto il possesso di una licenza per Servizi di Trasporto Aereo secondo Reg. (CE) n. 1008/2008, di seguito chiamate "CAMO associate ad un COA" (*);
  • Imprese CAMO per aeromobili impiegati in operazioni non commerciali, o operazioni commerciali specializzate, o da ATO/DTO commerciali, ovvero di Trasporto Aereo Commerciale per le quali non è richiesto il possesso di una licenza per Servizi di Trasporto Aereo secondo Reg. (CE) n. 1008/2008, di seguito chiamate "CAMO non associate ad un COA" (**) 

(*) Quando un aeromobile incluso in AOC/COA è utilizzato per operazioni non-commerciali o per operazioni specializzate nell’ambito delle previsioni del punto ORO.GEN.310 dell’Allegato III o del punto NCO.GEN.104 dell’allegato VII al Regolamento (UE) n. 965/2012, la navigabilità continua di tali aeromobili deve essere gestita dalla CAMO del detentore dell’AOC/COA, rif. M.A.201(k). In questo caso tra l’operatore dell’aeromobile e la CAMO del detentore dell’AOC/COA deve essere sottoscritto un appropriato contratto per la gestione dell’aeronavigabilità continua in accordo alla Appendice I della Parte M o della Parte ML come applicabile.

L'impresa per la gestione della navigabilità continua del detentore dell’AOC/COA può inoltre gestire la navigabilità continua di aeromobili di terzi non impiegati in attività di trasporto aereo commerciale per le quali è richiesto il possesso di una licenza per Servizi di Trasporto Aereo secondo Reg. (CE) n. 1008/2008. In tali circostanze, le responsabilità e gli obblighi reciproci tra il proprietario/esercente e l'impresa CAMO del detentore dell’AOC/COA sono regolamentate attraverso un contratto redatto in conformità all'appendice I alla Parte M o della Parte ML come applicabile, a cui va associato un opportuno set di procedure di implementazione da allegare al CAME (Joint Procedures Manual - JPM), tenendo in debito conto le implicazioni derivanti dalle previsioni di cui al paragrafo M.1 della Parte M o al paragrafo ML.1 della Parte ML.

(**) Fatto salvo quanto previsto dal punto 7 dell’articolo 3 della Cover Regulation del Regolamento (UE) 1321/2014 (relativamente agli aeroplanes with a maximum certificated take-off mass at or below 5 700 kg which are equipped with multiple turboprop engines), la navigabilità continua degli aeromobili classificati come Aeromobili a Motore Complessi o "Complex Motor Powered Aircraft - CMPA"; (vedi definizione nel Regolamento (CE) n. 216/2008 come richiamata all’art. 140 del Regolamento (UE) 2018/1139) e, dal 12 Giugno 2023, in accordo alla definizione di cui all’articolo 2, punto u) introdotta nel Regolamento (UE) 1321/2014 come emendato dal Regolamento (UE) 2023/989) dovrà essere gestita, indipendentemente dalle attività per le quali vengono impiegati, esclusivamente da imprese approvate secondo Parte CAMO.

Per i restanti aeromobili (non CMPA) il proprietario/esercente può decidere se affidare contrattualmente la gestione della navigabilità continua del proprio aeromobile a un'Impresa approvata secondo Parte CAMO o gestirla sotto la propria responsabilità in accordo ai requisiti tecnici della Parte M o Parte ML come applicabile in relazione alla tipologia degli aeromobili.

Le responsabilità e gli obblighi reciproci tra il proprietario/esercente e l'impresa CAMO sono regolamentate attraverso un contratto redatto in conformità all'appendice I alla Parte M o all’appendice I della Parte ML come applicabile, a cui va associato un opportuno set di procedure di implementazione da allegare al CAME (Joint Procedures Manual - JPM), tenendo in debito conto le implicazioni derivanti dalle previsioni di cui al paragrafo M.1 della Parte M o al paragrafo ML.1 della Parte ML. Tale contratto non è richiesto nel caso in cui il Proprietario/Esercente sia anche titolare dell'approvazione CAMO.

La navigabilità continua di tali aeromobili immatricolati può contrattualmente essere affidata dal proprietario/esercente anche a imprese approvate in uno qualsiasi degli Stati dell'Unione Europea o associati all'EASA, oppure direttamente all'EASA. In questo caso e, più in generale, nel caso in cui siano coinvolti aeromobili impiegati in operazioni commerciali per le quali non sia richiesta la licenza secondo Reg. n.1008/2008, immatricolati in Italia oppure utilizzati da operatori italiani, i contenuti tecnici del contratto tra l'esercente italiano e l'impresa CAMO devono essere forniti dal proprietario e esercente ad ENAC.

A quanto ammontano i diritti e le spese per l'ottenimento dell'approvazione?

I diritti e le spese per l'ottenimento dell'approvazione delle imprese CAMO sono descritti nel Regolamento per le Tariffe dell'ENAC.

Per quanto è valida l'approvazione?

L'approvazione CAMO (formalizzata con l'emissione del Certificato di Approvazione, EASA Form 14, con numerazione nella forma IT.CAMO.[XXXX - numero progressivo complessivo]) rimane valida fintantoché non è restituita, sospesa o revocata.
 
Una volta ottenuta tale certificazione, è richiesta l'emissione di un rapporto di raccomandazione per il mantenimento della validità ogni 24 mesi dalla data del rilascio, salvo diversa determinazione da parte di ENAC (vedi Sorveglianza continua dell’approvazione CAMO).

Tale rapporto è emesso dall'ispettore professionista incaricato dalla Direzione/Ufficio Operazioni dell'Enac competente per territorio una volta che abbia completato in modo soddisfacente il programma di sorveglianza stabilito nel biennio per l'impresa.

Quali sono le regolamentazioni e le documentazioni che si debbono conoscere?

  • Regolamento (UE) 1321/2014 del 26 novembre 2014, come revisionato (vedi pagina Normativa)
  • La normativa tecnica ENAC applicabile (regolamenti, circolari, linee guida, disposizioni, PA, ecc.)
  • Le regolamentazioni disponibili sul sito EASA (ad es. per le AD, AMC/GM, Decisions, ecc.)
     

AVVERTENZA 2: L'impresa è tenuta ad assicurare il soddisfacimento di ogni disposizione di legge (per esempio normative antincendio dei locali, sicurezza sul lavoro, norme doganali, ecc.) prevista per lo svolgimento dell'attività oggetto della certificazione rilasciata dall'ENAC in Italia o all'estero. In tal senso è richiesta, in occasione del rilascio delle certificazioni e successivamente per le modifiche o estensioni, la presentazione all'ENAC di un'appropriata dichiarazione di notorietà a firma del dirigente responsabile dell'impresa (Accountable Manager).

Tale dichiarazione ha validità generale e comprende anche il rispetto delle leggi riguardanti il rapporto di lavoro tra l’imprenditore e i prestatori di lavoro subordinato. Essa viene acquisita agli atti dall'ENAC che, fermo restando la natura prettamente tecnica dei suoi accertamenti, si riserva la facoltà di prendere visione dei documenti attestanti il rispetto delle leggi e dei regolamenti interessati.

Quali sono i privilegi connessi all'approvazione?

Le imprese di Gestione della Navigabilità Continua italiane in possesso di certificazione secondo Parte CAMO rilasciata da Enac possono esercitare i privilegi di cui al paragrafo CAMO.A.125 sugli aeromobili, e sui loro componenti, immatricolati in uno qualsiasi dei Paesi membri EASA ai quali si applicano le previsioni del Regolamento (UE) n. 2018/1139.

I privilegi basici delle imprese CAMO (vedi CAMO.A.125(d)) coprono anche la capacità dell’impresa di gestire, in accordo alle pertinenti procedure contenute nel CAME, l’appropriato Programma di Manutenzione (PdM) degli aeromobili di cui assicura contrattualmente il mantenimento della navigabilità continua in accordo alla Parte M o Parte ML o per i quali ha sottoscritto un contratto limitato ai sensi del punto M.A.201(i)(3) per la gestione del solo PdM. Tale capacità, oltre allo sviluppo e modifica del PdM, comprende

  • per gli aeromobili che ricadono sotto la Parte M, quella di gestire il processo per ottenerne l'approvazione da parte della competente autorità, ovvero di approvarlo, in presenza di una indirect approval procedure approvata nel manuale aziendale, nell'ambito delle limitazioni fissate dalla Parte M (M.1, M.A.201(i)(3), M.A.302(c)), per gli aeromobili da essa gestiti ovvero, per quelli non da essa gestiti, a fronte di un contratto limitato a tale aspetto sottoscritto con il proprietario dell'aeromobile;
  • per gli aeromobili che ricadono sotto la Parte ML e da essa gestiti in accordo ad un contratto secondo Appendice I alla Parte ML, di approvarlo in accordo ai §§ CAMO.A.125(i)(3) / ML.A.302(b)2).

Le varie fasi del processo e le modalità per l'identificazione ed approvazione del Programma di Manutenzione sono riportate nella pagina Il Programma di Manutenzione e alla modulistica.

In aggiunta ai privilegi basici identificati al paragrafo CAMO.A.125(d), alle imprese CAMO, se verificate rispondenti agli applicabili requisiti della Parte CAMO, Parte M o Parte ML come applicabile, nei limiti fissati dalla regolamentazione applicabile e in accordo alle abilitazioni possedute, può essere anche riconosciuto:

  1. il privilegio aggiuntivo di cui al paragrafo CAMO.A.125(e) per l'emissione dell'Airworthiness Review Certificate (ARC), per l'estensione della sua validità anche in accordo al paragrafo CAMO.A.125(d)(4), o della raccomandazione per il rilascio dell'ARC all'Autorità dello Stato di Registrazione dell'aeromobile. Per ulteriori dettagli vedi pagina Certificazioni di Aeronavigabilità e ARC
  2. alle imprese CAMO già in possesso del privilegio CAMO.A.125(e), il privilegio aggiuntivo di cui al paragrafo CAMO.A.125(f) per l'emissione del Permesso di Volo in accordo al Capitolo P del Regolamento (UE) n. 748/2012, quando l'aeromobile risulta rispondente alle Condizioni di Volo approvate e l’impresa possiede un’appropriata pertinente procedura nel CAME di cui al §CAMO.A.300.

NOTA: Alla CAMO cui è riconosciuto il privilegio CAMO.A.125(f) non può essere accordato il privilegio dell'approvazione delle condizioni di volo associate al permesso di volo che devono essere approvate in accordo alle specifiche previsioni della Parte 21 (21.A.710);

Tali privilegi possono essere esercitati nelle sedi e nel rispetto delle abilitazioni descritte nel Certificato di Approvazione, nella correlata Specifica delle Abilitazioni (EASA Form 14 - Approval Schedule) e nel Manuale aziendale (CAME) secondo i termini, le condizioni e le limitazioni, approvati da ENAC.

Fare riferimento alla pagina Certificazioni di Aeronavigabilità e ARC per le informazioni sui possibili privilegi aggiuntivi relativi all'emissione dell "Airworthiness Review Certificate (EASA Form 15b/15c), della raccomandazione all’autorità dello Stato di Registrazione per la sua emissione (EASA Form 15a, solo per aeromobili cui si applica la parte M) e all’estensione dell’ARC (EASA Form 15a/15b/15c comeapplicabile) da parte dell'impresa CAMO appropriatamente approvata e alla pagina Comunicazioni relative all'ARC per le relative comunicazioni da inviare all'ENAC.

Qual è il processo di certificazione?

Nelle pagine che seguono sono fornite le indicazioni principali relativi alle possibili fasi/situazioni connesse con il processo di certificazione di una impresa CAMO approvata secondo la Parte CAMO:

Aeromobili che rientrano nell'Allegato I al Regolamento (UE) n. 2018/1139

Per la Gestione della Navigabilità Continua degli aeromobili di tipo omologato ENAC di cui all’Allegato I al Reg. (UE) n. 2018/1139 (ex- Annesso II al regolamento (CE) 216/2008) che rimangono soggetti alla regolamentazione Nazionale sviluppata da ENAC, risultano applicabili i requisiti emessi dall'UE secondo i termini e le condizioni incluse a tal riguardo nella pertinente regolamentazione tecnica emessa da ENAC (es. Regolamento Tecnico dell'Enac e regolamenti ad hoc) e alla pagina Art. 2.3.(a) Reg. (UE) n. 2018/1139. (***)

(***) A seguito dei chiarimenti interpretativi emessi in sede EASA e conformemente a quanto attualmente disposto al riguardo nel Regolamento Tecnico, Enac ha deciso, per le imprese titolari di approvazione in accordo alla Sezione A, Capitolo F e G dell'Allegato I (Parte-M) al Regolamento (UE) n. 1321/2014 e alla Sezione A dell'Allegato II (Parte-145) al medesimo Regolamento, o come applicabile alla sezione A dell’Allegato V quater (Parte CAMO) o dell’Allegato V quinquies (Parte CAO) al Regolamento (UE) n. 1321/2014, di esplicitare le pertinenti abilitazioni relative agli aeromobili di cui Allegato I al Regolamento (UE) 2018/1139 (ex Annesso II), di valenza nazionale, in un documento separato utilizzando i modelli ENAC MF-SA-NATIONAL, ENAC MG-SA-NATIONAL, ENAC CAMO-SA-NATIONAL, ENAC CAO-SA-NATIONAL e ENAC 145-SA-NATIONAL, associati alla corrispondente approvazione emessa in accordo alla normativa UE. Al contempo pertanto tali abilitazioni sono state progressivamente rimosse dalla Specifica delle Abilitazioni associata rispettivamente ai Certificati EASA Form 3F, EASA Form 14- MG e EASA Form 3-145, nella quale si era originariamente deciso in precedenza di elencarle in apposita sezione separata per essere riportate nei succitati modelli ENAC. Le Direzioni Operazioni ENAC di riferimento provvedono ad allineare i contenuti degli esistenti Certificati EASA Form 3F, EASA Form 14 e EASA Form 3, secondo le modalità sopra richiamate emettendo i corrispondenti modelli ENAC in cui riportare le abilitazioni per gli aeromobili Allegato I (ex aeromobili Annesso II). Per le modalità di implementazione, le imprese interessate possono chiedere dettagli e chiarimenti alla Direzione Operazioni ENAC di riferimento. 

Le imprese interessate devono predisporre le pertinenti procedure che riguardano le modalità di gestione delle peculiarità relative agli aeromobili Allegato I nell'applicazione della normativa Europea, in un supplemento alla manualistica relativa alle approvazioni EASA (CAME), da organizzare in modo similare a quello richiesto nella NI-2021-035 per gli aeromobili 2.3.(a) non interessati da provvedimento di Opt-in secondo articolo 2(6) del Reg. (UE) n. 2018/1139, ottenendone l'approvazione ENAC.

Come richiamato nel Regolamento Tecnico ENAC Quarto/40 in analogia a quanto previsto dall’Articolo 3 paragrafo 4 del Regolamento (UE) 1321/2014, per gli aeromobili Allegato I che operano invece in virtù di un Permesso di Volo, le modalità di assicurazione della navigabilità continua (ivi inclusa l’esecuzione della delibera della manutenzione) deve essere riportata nelle condizioni di volo/limitazioni associate al permesso di volo stesso.

Il certificato EASA Form-14 è trasferibile?

Il Certificato non è trasferibile ad altra organizzazione.

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