Indice
Il quadro normativo di riferimento
La prevenzione del wildlife strike è disciplinata da un articolato quadro normativo che si sviluppa su tre livelli: internazionale (ICAO), europeo (EASA/UE) e nazionale (ENAC). Questo impianto regolatorio definisce responsabilità, procedure e standard tecnici che tutti gli operatori del settore sono tenuti a rispettare.
Dalla normativa nazionale si evince l’obbligo in capo al gestore aeroportuale di porre in essere le opportune azioni di contenimento per prevenire i rischi di impatto con volatili e altra fauna selvatica sugli aeroporti di competenza e per limitarne la gravità, sulla base di uno studio di valutazione del rischio.
Normativa ICAO
L’ICAO (Organizzazione Internazionale per l’Aviazione Civile) ha sviluppato standard e pratiche raccomandate in materia di wildlife strike a cui devono attenersi tutti i Paesi membri, Italia compresa.
ICAO Annesso 14 — Aerodromes, Vol. I, Capitolo 9.4 “Wildlife Strike Hazard Reduction”. Standard internazionali che stabiliscono l’obbligo di valutare il rischio, adottare misure di mitigazione, eliminare o prevenire le fonti attrattive nelle vicinanze degli aeroporti.
ICAO Doc. 9137 AN 898 Part 3 — Airport Services Manual: Bird Control and Reduction. Linee guida operative dettagliate per la gestione del rischio.
ICAO Doc. 9184 — Airport Planning Manual, Part 1 (Master Planning) e Part 2 (Land Use and Environmental Control). Indicazioni per la pianificazione territoriale.
ICAO Doc. 9332 — Manual on the ICAO Bird Strike Information System (IBIS).
Normativa EASA e UE
A livello europeo, l’EASA (Agenzia dell’Unione Europea per la Sicurezza Aerea) ha emanato norme che sottolineano l’importanza dell’ambiente esterno all’aeroporto e la necessità di monitorarlo.
Regolamento (CE) 1108/2009 — Modifica del Regolamento 216/2008 per quanto riguarda gli aeroporti. L’Allegato Va stabilisce che il gestore deve implementare un programma di gestione del rischio wildlife.
↗ EUR-Lex
Regolamento (UE) 139/2014 — Requisiti tecnici e procedure amministrative relativi agli aeroporti. L’Art. 10 e il GM2 ADR.OPS.B.020 prevedono che il gestore implementi un piano di gestione per un’area di circa 13 km dal punto di riferimento dell’aeroporto.
↗ EUR-Lex
Regolamento (UE) 376/2014 — Segnalazione, analisi e follow-up degli eventi nel settore dell’aviazione civile. Base normativa per la segnalazione obbligatoria tramite ECCAIRS2.
↗ EUR-Lex
Normativa nazionale
A livello nazionale, la materia è disciplinata dall’ENAC attraverso il Regolamento per la Costruzione e l’Esercizio degli Aeroporti e la relativa circolare attuativa, nonché dal Codice della Navigazione.
Codice della Navigazione
D.Lgs. 151/2006 — Art. 707: l’ENAC individua le zone limitrofe agli aeroporti da sottoporre a vincolo. Art. 711: nelle zone di cui all’art. 707, sono soggette a limitazioni le opere, le piantagioni e le attività che costituiscono un potenziale richiamo per la fauna selvatica.
↗ Normattiva
Normativa Enac
Regolamento per la Costruzione e l’Esercizio degli Aeroporti — Cap. 4, par. 12 “Pericoli per la navigazione aerea”; Cap. 5 “Rischio da impatto con volatili”.
↗ ENAC
Circolare APT-01B del 23 dicembre 2011 — Procedure per la prevenzione dei rischi di impatto con volatili ed altra fauna selvatica (Wildlife Strike) negli aeroporti. Documento fondamentale che definisce il quadro nazionale.
↗ ENAC
Linee Guida LG 2018/002 del 1° ottobre 2018 — “Gestione del rischio wildlife strike nelle vicinanze degli aeroporti”. Definisce le tre fasce di attenzione (A: 0-3 km, B: 3-8 km, C: 8-13 km) e le prescrizioni per le fonti attrattive esterne, differenziate per livello di rischio.
↗ ENAC
Altra normativa nazionale
Legge 157/1992 — Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. L’Art. 2 sancisce che il controllo del livello di popolazione degli uccelli negli aeroporti, ai fini della sicurezza aerea, è affidato al Ministro dei Trasporti (ora ENAC).
↗ Normattiva
Ultimo aggiornamento: 27/05/2026
