I paragrafi M.A.201(a) ed M.A.301 dell’Annesso I Parte-M (brevemente indicato nel seguito come “Parte-M”) ed i paragrafi ML.A.201(a) ed ML.A.301 dell’Annesso Vb Parte-ML (brevemente indicato nel seguito come “Parte-ML”) al Regolamento (UE) n. 1321/2014  (vedi pagina Normativa). , come revisionato, identificano le responsabilità del proprietario/operatore dell’aeromobile e l’insieme delle attività che esso deve assicurare siano eseguite sull’aeromobile, con tempestività e secondo le modalità indicate nella normativa applicabile, al fine di garantire l’aeronavigabilità continua dell’aeromobile in funzione delle sue caratteristiche tecnologiche (CMPA, non-CMPA, aeromobili ricadente nella Parte ML (rif. ML.1 di seguito indicato brevemente come “Light Aircraft”, ecc.) e alla tipologia di impiego cui risulta destinato.. Il regolamento stabilisce a tal fine i requisiti tecnici e le procedure tecnico amministrative comuni.

La tabella “Gestione della navigabilità continua” illustra le previsioni della Parte M e Parte ML che, in funzione della classificazione dell’aeromobile stesso e della tipologia di impiego, identifica per gli aeromobili che ricadono nell’applicabilità del regolamento (UE) 2018/1139:

  1. il soggetto che può o deve assicurare la gestione della navigabilità continua dell’aeromobile;
  2. il soggetto che può o deve eseguire e deliberare la manutenzione pertinente in funzione del Programma di Manutenzione (PdM) applicabile;
  3. la tipologia di PdM applicabile e quando deve essere approvato, può essere dichiarato o altro.

La navigabilità continua degli aeromobili classificati come Aeromobili a Motore Complessi o “Complex Motor Powered Aircraft – CMPA” (vedi definizione contenuta nell’articolo 3 punto j del Regolamento (CE) n. 216/2008) o comunque impiegati in operazioni Commerciali (soggette o meno al possesso di una licenza secondo Regolamento (CE) 1008/2008), dovrà essere gestita esclusivamente da imprese approvate per la gestione dell’aeronavigabilità continua.

Per i restanti aeromobili non CMPA e non impiegati in operazioni Commerciali, il proprietario può decidere se affidare contrattualmente la gestione della navigabilità continua del proprio aeromobile a un’Impresa approvata o gestirla sotto la propria responsabilità.

Aeromobili che rientrano Allegato I al Regolamento (UE) n. 2018/1139

Per la Gestione della Navigabilità Continua degli aeromobili di tipo omologato ENAC di cui all’ Allegato I al Regolamento (UE) n. 2018/1139 che rimangono soggetti alla regolamentazione Nazionale sviluppata da ENAC, risultano applicabili i requisiti emessi dall’UE secondo i termini e le condizioni incluse a tal riguardo nella pertinente regolamentazione tecnica emessa da ENAC (es. Regolamento Tecnico dell’Enac e regolamenti ad hoc) e alla pagina Art. 2.3.(a) Reg. (UE) n. 2018/1139. (*)