I paragrafi M.A.201(a) ed M.A.301 dell’Annesso I Parte-M (brevemente indicato nel seguito come “Parte-M”) ed i paragrafi ML.A.201(a) ed ML.A.301 dell’Annesso Vb Parte-ML (brevemente indicato nel seguito come “Parte-ML”) al Regolamento (UE) n. 1321/2014 (vedi pagina Normativa). , come revisionato, identificano le responsabilità del proprietario/operatore dell’aeromobile e l’insieme delle attività che esso deve assicurare siano eseguite sull’aeromobile, con tempestività e secondo le modalità indicate nella normativa applicabile, al fine di garantire l’aeronavigabilità continua dell’aeromobile in funzione delle sue caratteristiche tecnologiche (CMPA, non-CMPA, aeromobili ricadente nella Parte ML (rif. ML.1 di seguito indicato brevemente come “Light Aircraft”, ecc.) e alla tipologia di impiego cui risulta destinato.. Il regolamento stabilisce a tal fine i requisiti tecnici e le procedure tecnico amministrative comuni.
La tabella “Gestione della navigabilità continua” illustra le previsioni della Parte M e Parte ML che, in funzione della classificazione dell’aeromobile stesso e della tipologia di impiego, identifica per gli aeromobili che ricadono nell’applicabilità del regolamento (UE) 2018/1139:
- il soggetto che può o deve assicurare la gestione della navigabilità continua dell’aeromobile;
- il soggetto che può o deve eseguire e deliberare la manutenzione pertinente in funzione del Programma di Manutenzione (PdM) applicabile;
- la tipologia di PdM applicabile e quando deve essere approvato, può essere dichiarato o altro.
La navigabilità continua degli aeromobili classificati come Aeromobili a Motore Complessi o “Complex Motor Powered Aircraft – CMPA” (vedi definizione contenuta nell’articolo 3 punto j del Regolamento (CE) n. 216/2008) o comunque impiegati in operazioni Commerciali (soggette o meno al possesso di una licenza secondo Regolamento (CE) 1008/2008), dovrà essere gestita esclusivamente da imprese approvate per la gestione dell’aeronavigabilità continua.
Per i restanti aeromobili non CMPA e non impiegati in operazioni Commerciali, il proprietario può decidere se affidare contrattualmente la gestione della navigabilità continua del proprio aeromobile a un’Impresa approvata o gestirla sotto la propria responsabilità.
Aeromobili che rientrano Allegato I al Regolamento (UE) n. 2018/1139
Per la Gestione della Navigabilità Continua degli aeromobili di tipo omologato ENAC di cui all’ Allegato I al Regolamento (UE) n. 2018/1139 che rimangono soggetti alla regolamentazione Nazionale sviluppata da ENAC, risultano applicabili i requisiti emessi dall’UE secondo i termini e le condizioni incluse a tal riguardo nella pertinente regolamentazione tecnica emessa da ENAC (es. Regolamento Tecnico dell’Enac e regolamenti ad hoc) e alla pagina Art. 2.3.(a) Reg. (UE) n. 2018/1139. (*)
(*) A seguito dei chiarimenti interpretativi emessi in sede EASA e conformemente a quanto attualmente disposto al riguardo nel Regolamento Tecnico, ENAC ha deciso, per le imprese titolari di approvazione in accordo alla Sezione A, Capitolo F e G dell’Allegato I (Parte-M) al Regolamento (UE) n. 1321/2014 (e delle successive tipologie di approvazioni in accordo alla Parte CAO e/o Parte CAMO che le andranno progressivamente sostituendo con data ultima fissata al 24 marzo 2022) e alla Sezione A dell’Allegato II (Parte-145) al medesimo Regolamento, di esplicitare le pertinenti abilitazioni relative agli aeromobili Allegato I (ex aeromobili Annesso II), di valenza nazionale, in un documento separato utilizzando i modelli ENAC MF-SA-NATIONAL, ENAC MG-SA-NATIONAL (o analoghi ENAC CAO-SA-NATIONAL, ENAC CAMO-SA-NATIONAL di nuova istituzione) e ENAC 145-SA-NATIONAL, associati alla corrispondente approvazione emessa in accordo alla normativa UE. Al contempo pertanto tali abilitazioni sono state progressivamente rimosse dalla Specifica delle Abilitazioni associata rispettivamente ai Certificati EASA Form 3F, EASA Form 13 e EASA Form 3, nella quale si era originariamente deciso in precedenza di elencarle in apposita sezione separata per essere riportate nei succitati modelli ENAC. Le Direzioni Operazioni ENAC di riferimento provvedono ad allineare i contenuti degli esistenti Certificati EASA Form 3F, EASA Form 14 e EASA Form 3, secondo le modalità sopra richiamate emettendo i corrispondenti modelli ENAC in cui riportare le abilitazioni per gli aeromobili Allegato I (ex aeromobili Annesso II). Per le modalità di implementazione di tali nuovi modelli, le imprese interessate possono chiedere dettagli e chiarimenti alla Direzione Operazioni ENAC di riferimento.
Come richiamato nel Regolamento Tecnico ENAC Quarto/40 in analogia a quanto previsto dall’Articolo 3 paragrafo 4 del Regolamento (UE) 1321/2014, per gli aeromobili Allegato I che operano invece in virtù di un Permesso di Volo, le modalità di assicurazione della navigabilità continua (ivi inclusa l’esecuzione della delibera della manutenzione) deve essere riportata nelle condizioni di volo/limitazioni associate al permesso di volo stesso.
Ultimo aggiornamento: 04/06/2021