Qualsiasi persona o impresa incaricata di effettuare manutenzione è responsabile degli interventi eseguiti (rif. M.A.201 (c)// ML.A.201(c) e Regolamento Enac “Requisiti Nazionali sull’Aeronavigabilità Continua”, di seguito indicato REGOLAMENTO CAW, per gli aeromobili rientranti nell’allegato I al Regolamento (UE) n. 2018/1139, di seguito AEROMOBILI NON EASA, e per i componenti ), e deve essere qualificata/approvata per i compiti da svolgere.
Tale persona o impresa, nell’eseguire la manutenzione, deve assicurare il rispetto degli standard manutentivi stabiliti nella applicabile regolamentazione (ad es. Parte M, o come applicabile Parte ML, Parte CAO e Parte 145, e come applicabile REGOLAMENTO CAW).
Tale persona se agisce:
1. come Certifying Staff indipendente (Independent certifying staff) in accordo al paragrafo M.A.801(b)2, o, come applicabile, in accordo al §ML.A.802(b)(2), e in accordo al paragrafo ENAC.M.A.801(b)2, o, come applicabile, in accordo al paragrafo ENAC.ML.A.802(b)(2), per gli AEROMOBILI NON EASA
oppure
2. nell’ambito di un’impresa di manutenzione approvata, per certificare la manutenzione eseguita sugli aeromobili e i componenti (Certifying Staff), o per fornire supporto a tal fine (Support Staff) nel solo caso di manutenzione sugli aeromobili nei casi applicabili,
deve essere in possesso delle appropriate licenze/certificazioni/qualificazioni e autorizzazioni.
La Licenza di Manutenzione Aeronautica, secondo quanto stabilito dall’allegato III (Parte 66) del Regolamento (UE) n. 1321/2014, come revisionato, di seguito indicata brevemente come LMA, è il documento rilasciato dall’Autorità competente di uno Stato Membro che attesta che il detentore è in possesso dei requisiti di conoscenza e di esperienza previsti dalla suddetta Parte 66, applicabili alle specifiche categorie / sottocategorie / abilitazioni contenute nella Licenza.
In analogia, il Certificato d’Idoneità Tecnica in categoria Certifying Staff (CIT-CS) attesta il possesso dei corrispondenti requisiti del REGOLAMENTO CAW applicabili ai Certifying Staff per i quali non c’è l’obbligo del possesso della LMA , cioè: Componenti; AEROMOBILI NON EASA; aeromobili a cui si applica la normativa di valenza nazionale (ad es. aeromobili oggetto di Opt-Out ai sensi articoli da 2(8) a 2(11) del Regolamento (UE) 2018/1139 che non sono impiegati in Volo da Diporto Sportivo).
La tabella sottostante riassume, in funzione del prodotto/Item e ambiente regolamentare, il tipo di Licenza o Certificazione o Qualificazione che deve essere posseduta da una persona per attestare il possesso dei requisiti previsti dalla normativa applicabile, quale una delle condizioni necessarie per operare come Certifying Staff o, quando applicabile, come Support Staff, nell’ambito di una impresa di manutenzione approvata in accordo al Regolamento (UE) n. 1321/2014 (o equivalente approvazione secondo REGOLAMENTO CAW per gli AEROMOBILI NON EASA ), riportando nella colonna note gli eventuali termini di implementazione previsti.
Prodotto/item | Ambiente regolamentare | Tipo di Licenza/Certificato richiesto per CS (e/o SS) | Note |
Velivoli e Elicotteri | Regolamento (UE) n. 2018/1139 | LMA Parte 66 con appropriate Categorie / Abilitazioni | Nota 1 Nota 5 |
Aeromobili diversi da velivoli ed elicotteri | Regolamento (UE) n. 2018/1139 | LMA Parte 66 con appropriate Categorie / Abilitazioni | Nota 1
Nota 2 (Vedi NI-2020-034) |
Tutti gli aeromobili di cui Allegato I, vedi Articolo 2(3)(d) del Regolamento (UE) n. 2018/1139 (ex Annesso II Reg. 216/2008) | Regolamentazione ENAC | CIT-CS ENAC con appropriate Suddivisioni/ Classi/ Gruppi e Abilitazioni | Nota 6 |
Motori ed eliche | Tutti gli ambienti regolamentari | CIT-CS ENAC con appropriate Suddivisioni/ Classi/ Gruppi e Abilitazioni | Nota 4 |
Componente diversi da Motori ed Eliche (vedi definizione nell’Articolo 2, punto (c) del Regolamento (UE) n. 1321/2014) | Tutti gli ambienti regolamentari | Q-CS rilasciato dalle organizzazioni di manutenzione nella Suddivisione/Classe BMC e con appropriati Gruppi e Abilitazioni | Nota 7 |
Nota 1: La possibilità di rilasciare una LMA Categoria B2L introdotta dal Regolamento (UE) n. 2018/1142 e applicabile ai sistemi elettrici ed avionici di aeromobili diversi da aeromobili a motore complessi (other than CMPA), si applica a partire dal 5 Marzo 2019 (rif. articolo 2 del Regolamento (UE) n. 2018/1142)
Nota 2: Per aeromobili diversi da velivoli ed elicotteri, e per velivoli ELA1 non utilizzati in operazioni CAT qualora il richiedente non sia già in possesso di LMA secondo Parte 66 per tale tipologia di aeromobile, l’obbligo per le autorità competenti (ENAC per l’Italia) di iniziare a rilasciare, a richiesta, una LMA Categoria L (o appropriata sottocategoria), introdotta dal Regolamento (UE) n. 2018/1142, nuova o per conversione dagli esistenti CIT, si applica a partire dal 1 ottobre 2019 (rif. articolo 2, punto (2)(a), del Regolamento (UE) n. 2018/1142). A partire dal 1 ottobre 2019 quindi, ENAC non può più rilasciare nuovi CIT-CS o estendere gli esistenti per introdurre abilitazioni su aeromobili diversi da velivoli ed elicotteri che rientrano nell’applicabilità del regolamento (UE) n. 2018/1139. Nel periodo 1 ottobre 2019 – 30 settembre 2020 ((NOTA: la data del 30 settembre 2020 è stata posticipata da ENAC secondo i termini indicati nella misura di flessibilità IAW/CAW 2020-04), il possesso del pertinente CIT-CS, rilasciato antecedentemente a tale periodo, resta alternativa accettabile al possesso della LMA Categoria L (o appropriata sottocategoria) per i CS/SS che intendono operare nell’ambito di un’impresa di manutenzione approvata su tali aeromobili.
Nota 3: Il requisito in base al quale il personale autorizzato a certificare deve essere qualificato ai sensi dell’allegato III (parte 66), stabilito al punto M.A.801(b)1 dell’allegato I (parte M), al punto 145.A.30(g) e (h) dell’allegato II (parte 145) e ai punti ML.A.801(b)1 e ML.A.801(b)2 dell’Allegato V ter (Parte ML), si applica a decorrere dal 1 ottobre 2020. L’obbligo di possedere una LMA Categoria L (o appropriata sottocategoria), per i CS/SS che intendono operare su aeromobili diversi da velivoli ed elicotteri, introdotta dal Regolamento (UE) n. 2018/1142, nuova o per conversione dagli esistenti CIT, si applica a partire dal 1 ottobre 2020 (rif. articolo 2, punto (2)(b), del Regolamento (UE) n. 2018/1142). NOTA: la data del 1 ottobre 2020 è stata posticipata da ENAC secondo i termini indicati nella misura di flessibilità IAW/CAW 2020-04 .
Nota 4: limitatamente agli aeromobili EASA fare riferimento all’articolo 5, punto 6, del Regolamento (UE) n. 1321/2014, all’Articolo 8 comma 2 e al punto CIT.A.10 dell’Allegato III (ENAC Parte CIT) del REGOLAMENTO CAW. Limitatamente agli AEROMOBILI NON EASA, fare riferimento all’Articolo 8 comma 1 e al punto CIT.A.10 dell’Allegato III (ENAC Parte CIT) del REGOLAMENTO CAW
Nota 5: limitatamente agli aeromobili EASA, il titolare di una LMA secondo Parte 66 può agire, ai fini della delibera della manutenzione, in qualità di Certifying Staff Indipendente (rif. M.A.801(b)1) o come applicabile ML.A.801(b)(2)) nel rispetto dei termini e delle condizioni/limitazioni previsti e richiesti dall’allegato I (Parte M) o come applicabile dall’allegato V ter (Parte ML) del Regolamento (UE) n. 1321/2014 come revisionato. Per maggiori dettagli su compiti, condizioni, limitazioni e privilegi, fare riferimento alla pagina del sito internet ENAC sui CS indipendente. Nella medesima pagina sono riportate le informazioni, i termini e le condizioni per il rilascio al CS indipendente con Licenza Parte 66 dell’autorizzazione quale ARS che agisce per conto proprio (rif. ML.A.901(b)(4) e ML.A.904(c)). Per la manutenzione del Pilota Proprietario fare riferimento alla pagina del Pilota Proprietario nel sito internet ENAC.
Nota 6:
limitatamente agli AEROMOBILI NON EASA, il titolare di un CIT-CS secondo Allegato III (ENAC Parte CIT) del REGOLAMENTO CAW può agire, ai fini della delibera della manutenzione, in qualità di Certifying Staff Indipendente (rif. ENAC.M.A.801(b)2) o come applicabile ENAC.ML.A.801(b)(2)) nel rispetto dei termini e delle condizioni/limitazioni previsti e richiesti dall’Allegato I (ENAC Parte M) o come applicabile dall’Allegato V ter (ENAC Parte ML) del REGOLAMENTO CAW come revisionato. Per maggiori dettagli su compiti, condizioni, limitazioni e privilegi, fare riferimento alla pagina del sito internet ENAC sui CS indipendente. Nella medesima pagina sono riportate le informazioni, i termini e le condizioni per il rilascio al CS indipendente con CIT-CS secondo Allegato III (ENAC Parte CIT) dell’autorizzazione quale ARS che agisce per conto proprio (rif. ENAC.ML.A.901(b)(4) e ENAC.ML.A.904(c)). Per la manutenzione del Pilota Proprietario fare riferimento alla pagina del Pilota Proprietario nel sito internet ENAC.
Nota 7:limitatamente agli aeromobili EASA, fare riferimento all’articolo 5, punto 6, del Regolamento (UE) n. 1321/2014, all’Articolo 8 comma 2 e al punto CIT.A.15 dell’Allegato III (ENAC Parte CIT) del REGOLAMENTO CAW. Limitatamente agli AEROMOBILI NON EASA, fare riferimento all’Articolo 8 comma 1 e al punto CIT.A.15 dell’Allegato III (ENAC Parte CIT) del REGOLAMENTO CAW.
Per ulteriori informazioni sulle LMA e loro gestione (rif. pagina La Licenza di Manutenzione Aeronautica – LMA (AML)), sulle imprese approvate correlate alle LMA, sulle modalità di esame e per ottenere la modulistica applicabile o informazioni sulla veridicità di una LMA o CIT-CS è possibile consultare la documentazione disponibile su questo sito oppure riferirsi ai Contatti o, come applicabile, a Verifica di Autenticità della LMA/C.I.T..
Per ulteriori informazioni sui CIT-CS e loro gestione (rif. pagina Il Certificato di Idoneità Tecnica – CIT), sulle imprese approvate correlate al CIT-CS, sulle modalità di esame e per ottenere la modulistica applicabile è possibile consultare la documentazione disponibile su questo sito oppure riferirsi ai Contatti o, come applicabile, a Verifica di Autenticità della LMA/C.I.T..
Per ulteriori informazioni sui Q-CS e loro gestione (rif. pagina La Qualificazione quale CS per Componenti), sulle imprese approvate correlate al Q-CS, sulle modalità di approvazione delle procedure d’Impresa è possibile consultare la documentazione disponibile su questo sito oppure riferirsi ai Contatti.
L’ENAC, in qualità di autorità designata dallo Stato Italiano a tal fine, è l’autorità competente [rif. 66.1(a)(1)] per le LMA per le quali riceve o ha ricevuto la prima domanda di rilascio; oppure, può diventarlo per le LMA originariamente rilasciate, allo stesso titolare, per la prima volta da altro Stato Membro EASA, sulla base dei termini e delle condizioni identificati nello specifico accordo firmato con detto Stato [rif. 66.1(a)(2) e AMC 66.1(a)].
Maggiori dettagli sono forniti alla pagina Trasferimento delle LMA tra Stati Membri.
Ultimo aggiornamento: 31/05/2021