Indice
Le limitazioni introdotte in una LMA a seguito del processo di rilascio o modifica della stessa devono intendersi come esclusioni dai privilegi della certificazione e influenzano l’aeromobile nella sua interezza.
Limitazioni imposte ai sensi del paragrafo 66.A.45
Le limitazioni imposte a seguito del processo di aggiunta di una abilitazione ai sensi del paragrafo 66.A.45 possono essere rimosse (66.A.50(b)) attraverso:
- la dimostrazione di adeguata esperienza pratica (vedi AMC 66.A.50(b); oppure
- dopo aver superato una valutazione pratica effettuata da ENAC
Limitazioni imposte ai sensi del paragrafo 66.A.70
È possibile rimuovere le limitazioni contenute nella propria LMA “limitata” derivanti dal processo condotto in accordo al paragrafo 66.A.70 qualora vengano sostenuti tutti gli esami basici previsti nella relazione di conversione contenente i risultati dell’analisi sviluppata in accordo al paragrafo 66.B.300 (a riguardo consultare la Circolare NAV-68).
Gli esami sui moduli, sottomoduli e argomenti per rimuovere le limitazioni sono contenuti nei file:
- Limitazioni comuni per processo secondo punto 66.A.70(c);
- Limitazioni specifiche per processo secondo punto 66.A.70(c) e
- Limitazioni del processo secondo punto 66.A.70(d).
Per la rimozione delle limitazioni, quando si fa richiesta di aggiunta di una nuova Categoria/Sottocategoria o abilitazione, fare riferimento anche a quanto contenuto nelle pagine:
- Aggiunta di una Categoria o Subcategoria;
- Aggiunta della Categoria C e
- Aggiunta di una abilitazione per tipo.
In tali documenti sono riportati i moduli, i sottomoduli e/o gli argomenti d’esame basici della Parte 66 (vedere Appendice I o VII, come applicabile) che devono essere presi a riferimento per rimuovere le relative limitazioni. Gli esami sono condotti in accordo all’appendice II e possono essere effettuati secondo le modalità riportate alla pagina Conduzione Esami.
A titolo di esempio, sarà possibile rimuovere la limitazione:
EL2 – Repair of electrical connectors and cables – M3, M6, M7
tramite un esame avente per oggetto gli aspetti elettrotecnici, dei materiali e delle pratiche di manutenzione connesse alla riparazione dei cavi elettrici o connettori.
Per la rimozione di alcune limitazioni comuni è necessario effettuare un esame di transizione nazionale il cui programma, per la specifica Categoria/sottocategoria, è riportato nei documenti disponibili alla pagina Modulistica LMA-CIT.
Esami e valutazioni
Gli esami sui moduli, sottomoduli e argomenti previsti per la rimozione limitazioni possono essere effettuati presso una Impresa approvata secondo Parte 147, presso ENAC, o presso altre specifiche Autorità Competenti di Stati Membri EASANota 1,
ovvero, quando applicabile (esami per LMA Categoria L), presso altre imprese come concordato da ENAC (rif. GM 66.A.25(b) Basic knowledge requirements).
Come fare la domanda?
La domanda di modifica della LMA per rimozione delle limitazioni presenti sulla LMA va inoltrata utilizzando il modello EASA Form 19 secondo le modalità descritte nell’analoga sezione della pagina del sito dedicata al processo di Rilascio della LMA.
La domanda di modifica della LMA, Modello EASA Form 19, deve essere inviata solo dopo aver superato tutti gli esami o le valutazioni pratiche richiesti per la rimozione delle limitazioni.
Per la rimozione delle limitazioni con esami già superati presso organizzazioni approvate secondo la Parte 147 o altre Autorità estereNota 1, ovvero,quando applicabile, presso altre imprese come concordato da ENAC (rif. GM 66.A.25(b) Basic Knowledge requirements) va inoltrata anche la domanda sull’apposito Modulo Enac Parte 66 – RLEGS – “Domanda per la rimozione delle limitazioni contenute sulla LMA con esami già superati presso organizzazioni approvate secondo la Parte 147 o altre Autorità estere”Nota 1.
NOTA 1: Gli esami possono essere svolti presso le Autorità Competenti di altri Stati Membri EASA sono accettabili a condizione che tali autorità abbiano con ENAC accordi ai fini del loro riconoscimento (66.B.405(b)), e se è presente una dichiarazione di rispondenza all’appendice I o VII come applicabile della Parte 66 rilasciata dall’autorità. Tale accordo deve essere raggiunto prima della partecipazione alla sezione di esame presso detta Autorità e ovviamente prima dell’invio dei pertinenti moduli di domanda relativi alla LMA. Per maggiori dettagli vedi pagina Conduzione Esami. In questa pagina sono anche indicate le Autorità con le quali, ad oggi, ENAC ha raggiunto l’accordo per il mutuo riconoscimento degli esami sulle conoscenze basiche.
Nel caso di domande di modifica che richiedono l’ammissione agli esami sulle conoscenze basiche in accordo all’appendice I alla Parte 66 o l’esecuzione di una valutazione pratica da parte di ENAC per la rimozione delle limitazioni di cui ai punti 66.A.45(f) e (g) e (h) va inoltrata preventivamente la domanda sull’apposito Modulo Enac Parte 66 – RLEE – “Domanda per essere ammessi a sostenere presso l’Enac gli esami o la valutazione pratica per la rimozione delle limitazioni contenute sulla LMA”.
Nel caso sia richiesta la partecipazione ad esami sulla conoscenza basica presso di ENAC, l’Ufficio Attività Aeronautiche dell’Enac competente provvederà a coordinare l’esecuzione di questi esami con la Direzione Navigabilità e Operazioni.
Nel caso sia richiesta l’esecuzione di una valutazione pratica da parte di ENAC, l’Ufficio Attività Aeronautiche provvederà ad effettuarla con proprio personale opportunamente qualificato o, in caso di mancanza di tale personale e previo opportuno coordinamento, con altro personale appartenente ad altro Ufficio Attività Aeronautiche.
Nel caso di domande di modifica che richiedono la valutazione da parte di ENAC dell’esperienza pratica effettuata dal richiedente per la rimozione delle limitazioni di cui ai punti 66.A.45(f) ,(g) e (h), questa esperienza deve avere le caratteristiche ed essere documentata nelle forme delineate nella AMC 66.A.50(b) opportunamente allegate alla domanda EASA Form 19 per la modifica della LMA.
I Moduli Enac Parte 66 – RLEE e Enac Parte 66 – RLEGS sono autoesplicativi e non necessitano quindi di particolari istruzioni per la compilazione.
Che cosa devo includere nella domanda?
Nelle istruzioni di compilazione allegate all’EASA Form 19 è indicata la documentazione che tipicamente deve essere inviata dal richiedente contestualmente alla domanda.
In particolare, i CofR emessi dalle imprese approvate in accordo alla Parte 147, le attestazioni relativi al superamento dei pertinenti esami o valutazioni pratiche effettuate presso ENAC, o le attestazioni relativi al superamento dei pertinenti esami effettuate presso autorità Competenti di altri Stati Membri EASA, ovvero, quando applicabile, da altre imprese come concordato da ENAC (rif. GM 66.A.25 (b) Basic Knowledge requirements) andranno allegati, insieme alla copia dei moduli di domanda Enac Parte 66 – RLEE e Enac Parte 66 – RLEGS inviati, alla domanda EASA Form 19 di modifica della LMA con cui si richiede la rimozione delle limitazioni.
Cosa accade successivamente?
Di seguito sono riassunti i principali passaggi del processo (*):
- Alla ricezione della Domanda, l’Ufficio Attività Aeronautiche identifica il professionista incaricato di effettuare le verifiche.
- Il professionista incaricato effettua una valutazione iniziale della domanda e della restante documentazione allegata per verificare che la stessa sia stata compilata in tutte le sue parti applicabili e che siano state fornite tutte le informazioni e le documentazioni richieste nell’EASA Form 19 e nelle domande associate, Moduli Enac Parte 66 – RLEE e Enac Parte 66 – RLEGS. Egli si metterà in contatto con il richiedente per eventuali chiarimenti preliminari sulla documentazione allegata o per richiederne l’integrazione al fine di confermare l’ammissibilità della domanda.
- Il professionista incaricato effettua le verifiche di dettaglio sulle documentazioni presentate. Il dettaglio e l’estensione degli accertamenti sulla domanda e relativa documentazione a supporto sono determinati, nell’ambito delle previsioni regolamentari applicabili e delle prerogative del ruolo professionale di appartenenza, dal professionista incaricato in relazione alle specificità della domanda, alla qualità delle informazioni e delle evidenze sostanziali ricevute a supporto, alle risultanze che emergono nel corso delle verifiche preliminari e in corso nonché al proprio giudizio professionale. Questo potrà anche necessitare momenti di approfondimento con le organizzazioni che hanno provveduto al rilascio delle certificazioni / autorizzazioni / attestati / raccomandazioni inviati dal richiedente per chiarimenti sui contenuti di detti documenti e/o, per aspetti controversi, con la Struttura della Direzione Generale ENAC o di EASA competente in materia, per alcuni aspetti interpretativi o per il rilascio/conferma di specifici crediti richiesti nella domanda.
- Nel caso che la domanda coinvolga l’esecuzione di esami sui moduli basici o l’esecuzione di valutazioni pratiche, l’ispettore ENAC incaricato si coordina internamente con la Direzione Navigabilità e Operazioni e/o con l’ispettore ENAC appropriatamente qualificato per l’esecuzione degli assessment nell’ambito delle attività Parte 66, per avviare in tempi brevi i relativi processi interni al fine di dare seguito alle richieste sopraggiunte al riguardo .
- Se sono state riscontrate delle non conformità di tipo significativo durante le suddette verifiche, queste sono notificate per iscritto. Tutte le non conformità notificate devono essere da analizzate dal richiedente in tempi congrui coerentemente con le eventuali indicazioni ENAC. Eventuali ulteriori verifiche di follow-up possono essere previste dall’ispettore incaricato in relazione alle integrazioni di informazioni o documentazioni fornite in risposta alle non conformità segnalate. Tutte le comunicazioni dell’Enac relative alla domanda e documentazione presentata vengono di norma inviate esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica indicato sul Form 19. In caso di mancata risposta entro 30 giorni le domande vengono archiviate senza ulteriori comunicazioni da parte dell’Enac.
- Una volta che tutte le non conformità riscontrate durante le verifiche sono state chiuse in modo ritenuto soddisfacente, l’ispettore incaricato provvede in accordo alle procedure interne a proporre alla propria struttura l’emissione della LMA modificata, provvedendo al ritiro della precedente LMA che dovrà quindi essere stata allegata in originale dal richiedente alla domanda di modifica della LMA.
- Il richiedente una volta ricevuta la LMA provvede a firmarla fornendone evidenza all’Ufficio Attività Aeronautiche che l’ha emessa. È da notare che il possesso della LMA non significa di per sé che il titolare può esercirne i relativi privilegi. Il titolare della LMA può esercitare i privilegi ad essa associati solo in conformità con quanto riportato in 66.A.20 tenendo conto di quanto riportato nelle relative AMC.
* La durata massima del processo di modifica della LMA è fissata nel Regolamento ENAC su “lndividuazione dei termini dei procedimenti amministrativi ENAC di competenza dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile”. Tale limite di tempo è applicabile se insieme alla domanda viene presentata tutta la documentazione richiesta ed essa è considerata accettabile dall’ENAC. Quanto sopra salvo l’eventuale presenza, nella domanda, di richieste per riconoscimenti di crediti necessari per dimostrare la rispondenza ai requisiti applicabili per il rilascio della LMA, nel qual caso tale limite parte dalla positiva conclusione di tali accertamenti La data di ricezione della domanda, qualora completa della documentazione prevista nei termini sopra esposti, costituisce la data di inizio del processo ai fini del calcolo della durata massima. Un ritardo nella presentazione della documentazione appropriata può comportare uno slittamento equivalente della data di inizio del processo e conseguentemente della sua conclusione. La durata massima stabilita nel regolamento può venire superata nel caso gli accertamenti evidenzino la necessità di azioni correttive o di ulteriori azioni da parte di ENAC per eventuali richieste aggiuntive per riconoscimenti di crediti necessari per dimostrare la rispondenza ai requisiti applicabili per il rilascio della LMA.
Ultimo aggiornamento: 05/03/2024