Categoria specifica (Specific category)

Roma, 14 dicembre 2023 -  In conformità al Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947, dal 1° gennaio 2024 tutti gli UAS (Unmanned Aircraft Systems) che operano nella categoria specifica, compresi gli scenari standard nazionali, dovranno essere dotati di un sistema di identificazione remota attivo e aggiornato, conforme al Regolamento delegato (UE) 2019/945.

Questo significa che gli UAS dovranno trasmettere informazioni quali ad esempio: il codice operatore, la posizione geografica dell’UAS e la sua altezza di volo rispetto al suolo, la posizione del pilota remoto o, qualora quest’ultima non sia disponibile, il punto di decollo dell’UAS, etc.
Queste informazioni potranno essere rilevate da ogni cittadino tramite un'apposita app per smartphone. Solo le autorità preposte ai controlli potranno invece risalire all'identità dell'operatore.

Lo scopo di questa misura è garantire la sicurezza, la legalità e la privacy nell’uso degli UAS.

Gli UAS con marcatura di classe C1, C2, C3, C5 e C6 sono già dotati di un sistema di identificazione remota, mentre appositi moduli aggiuntivi potranno  essere installati sugli UAS non ancora dotati di un sistema di identificazione conforme alla normativa applicabile.

L’operatore UAS dovrà caricare sul modulo del sistema di identificazione remota il proprio codice operatore, ricevuto all'atto della registrazione sul portale D-Flight.

Per maggiori informazioni, è possibile consultare il sito EASA.


Si informa che è possibile accedere al webinar tenuto da EASA il giorno 7 maggio 2021 dal titolo The new design verification process for authorising drone operations in the 'specific' category medium risk.

Si rende disponibile il link alla pagina del sito EASA "EASA issues guidelines for the design verification of drones operated in the ‘specific’ category".


Le operazioni in Categoria Specifica, previste dall’Art 5 del Reg (UE) 2019/947, sono associabili a livelli di rischio medio e richiedono, secondo quanto di seguito indicato, la Dichiarazione (Declaration) da parte dell’operatore UAS o l’Autorizzazione Operativa (Operation Authorization) da parte dell’ENAC.

Le normative europee di riferimento per le operazioni in categoria Specific sono:

  • La pubblicazione EASA Easy Access Rules for Unmanned Aircraft Systems (Reg 2019/947 e 2019/945) ed. settembre 2021;
  • la ED Decision 2022/002/R del 9 febbraio 2022, al momento non inclusa nella pubblicazione di cui al precedente alinea.
  • Il Reg (EU) 2022/425 del 14 marzo 2022, che modifica il Reg 2019/947.

L’operatore UAS, già registrato sul portale d-flight, può quindi avvalersi delle seguenti opzioni:
 

  1. DICHIARAZIONE

Rendere la “dichiarazione” di assunzione di responsabilità ad operare in uno o più Scenari Standard (IT-STS-01 e IT-STS-02) indicati nelle Linee Guida LG 2020/001-NAV del 30 settembre 2020 utilizzando unicamente il portale d-flight.

Le “dichiarazioni” rese entro il 31° dicembre 2023 saranno valide  fino al 31 Dicembre 2025.
 

  1. AUTORIZZAZIONE OPERATIVA

Richiedere il rilascio di un'autorizzazione da parte dell’ENAC all’indirizzo PEC protocollo@pec.enac.gov.it, all’attenzione della Direzione Ricerca e Sviluppo Nuove Tecnologie e Aerospazio, utilizzando il modulo “Domanda di autorizzazione operazioni UAS in categoria specifica (Rif. Regolamento (UE) 2019/947 art. 12) e allegando tutta la documentazione richiesta per le tipologie di operazioni:

  1. riconducibili ai PDRA (Predefined Risk Assessment) EASA indicati nell’Annex I to ED Decision 2022/002/R  e ai PDRA ENAC indicati nelle LG 2020/001-NAV;
  2. non riconducibili al punto “a” e che, pertanto, necessitano dell’elaborazione di una valutazione del rischio secondo la metodologia SORA (Specific Operations Risk Assessment)

La documentazione da inviare per il rilascio di una Autorizzazione Operativa deve essere sviluppata secondo i “template” presenti all’interno della normativa europea di riferimento, in particolare:

  • Operations Manual: AMC1 UAS.SPEC.030(3)(e) e relative GM
  • Risk Assessment secondo metodologia SORA: AMC1 Article 11 “Rules for conducting an operational Risk assessment” e relativi ANNEX.

Informazioni dettagliate sulle limitazioni dello spazio aereo sono disponibili alla pagina Voli con droni (UAS): limitazioni e riserve dello spazio aereo.

Lista Operatori Autorizzati ai sensi dei Regolamenti 2019/947 e 2018/1139 Art. 2, Comma 3(a)

Lista Operatori Autorizzati (Confirmation) ai sensi del Regolamento 2019/947 Art. 13

List of confirmation of acceptability of cross-border UAS operation in the "specific" category issued in accordance with art. 13 of EU reg. 2019/947

Le responsabilità dell'operatore

L’operatore è responsabile che:

  • l’operazione venga pianificata e volata nel rispetto delle limitazioni e dei divieti dello spazio aereo, verificabili sul portale d-flight;
  • le operazioni si svolgano nel rispetto della normativa comunitaria e di completamento nazionale;
  • i piloti siano in possesso dei requisiti indicati nelle Linea Guida LG 2020/001-NAV del 30 settembre 2020, nel caso di operazioni sotto dichiarazioni secondo uno o più Scenari Standard (IT-STS-01 e IT-STS-02);
  • i piloti siano in possesso delle competenze indicate nell’art. 8 comma 2 del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947, e meglio specificate nella NI 2021/013 emessa da ENAC, e, nel caso di richiesta di rilascio di un’autorizzazione da parte dell’ENAC, delle eventuali competenze aggiuntive derivanti dall’analisi SORA ;
  • ai piloti e a tutto il personale incaricato di compiti essenziali per l’operazione sia somministrato il previsto addestramento in accordo a ED Decision 2022/002/R;
  • le operazioni si svolgano nel rispetto delle condizioni stabilite nella dichiarazione (declaration) o nell’autorizzazione operativa (operation authorization), nonchè delle limitazioni dello spazio aereo (zone geografiche e divieti) come precedentemente indicato.

Le responsabilità del pilota remoto

È responsabilità del pilota remoto essere in possesso delle appropriate competenze così come definite nell’Autorizzazione Operativa rilasciata dall’ENAC, nello Scenario Standard o come definite nel LUC e avere con sé le evidenze di tali competenze (UAS.SPEC.060 Responsibilities of the remote pilot).

È responsabilità del pilota remoto operare nel rispetto delle regole e di quanto previsto nell’Autorizzazione ricevuta, nonché delle limitazioni e divieti dello spazio aereo.

Processi in categoria specifica (Specific category)
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