Per aeronavigabilità continua dell’aeromobile e dei componenti su di esso istallati si intende l’insieme di quelle attività e processi che garantiscono che un aeromobile, un motore, un’elica o una parte soddisfa i requisiti di aeronaronavigabilità applicabili e rimane in condizioni di impiego sicuro per tutta la sua vita operativa.
Tali processi/attività quindi servono a supportare durante l’impiego e a mantenere nel tempo l’aeromobile aeronavigabile (airworthy), così come era stato verificato e attestato in sede di rilascio del Certificato Individuale di Aeronavigabilità.
L’aeromobile risulta aeronavigabile (airworthy) quando:
- è conforme al progetto del tipo approvato dall’EASA (o dall’Enac per gli aeromobili identificati nell’Allegato I del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio (UE) 2018/1139, di seguito identificati Aeromobili Allegato I (ex Aeromobili Annesso II). La rispondenza deve essere all’ultima revisione applicabile del relativo certificato di omologazione del tipo e relativa specifica;
- è in condizioni di impiego sicuro.
Le responsabilità del proprietario/operatore dell’aeromobile e l’insieme delle attività che esso deve assicurare siano eseguite sull’aeromobile, con tempestività, al fine di garantire l’aeronavigabilità continua dell’aeromobile sono identificate, come applicabile, nell’Allegato I (Parte M) (brevemente indicato nel seguito come “Parte-M”) e nell’Allegato Vb (Parte ML) (brevemente indicato nel seguito come “Parte ML”) al Regolamento (UE) n. 1321/2014, come revisionato (vedi pagina Normativa).(vedi pagina Normativa aeronavigabilità continua).
Il regolamento stabilisce a tal fine i requisiti tecnici e le procedure tecnico amministrative comuni. Queste sono differenziate in relazione alla tipologia di aeromobili (ad es. in relazione alla massa massima al decollo (MTOM) rientranti nelle definizioni di Complex Motor Powered Aircraft (CMPA), other than CMPA, aeromobili identificati in ML.1 (“Light Aircraft”), ELA 1, ELA 2 ecc.) e alle tipologie di impiego operativo.
Queste ultime si distinguono come riportato nello schema sottostante:
Nelle pagine di questa sezione del sito vengono illustrati i differenti scenari considerati accettabili per assicurare la gestione della aeronavigabilità, l’esecuzione e la delibera della manutenzione dell’aeromobile, nonché le modalità con cui si effettua e si attesta la verifica periodica di aeronavigabilità sull’aeromobile.
Aeromobili che rientrano nell’Allegato I al Regolamento (UE) n. 2018/1139
Per la navigabilità continua degli aeromobili, di tipo omologato ENAC, di cui all’ Allegato I al Regolamento (UE) n. 2018/1139 (ex Annesso II al Regolamento (CE) 216/2008) che rimangono soggetti alla regolamentazione Nazionale sviluppata da ENAC (di seguito indicati come aeromobili Allegato I), risultano applicabili i requisiti per la navigabilità continua emessi dall’UE secondo i termini e le condizioni incluse a questo riguardo nella pertinente regolamentazione tecnica emessa da ENAC (es. Regolamento Tecnico dell’ENAC e regolamenti ad hoc) e alla pagina Art. 2.3.(a) Reg. (UE) n. 2018/1139.(*)
(*) A seguito dei chiarimenti interpretativi emessi in sede EASA e conformemente a quanto attualmente disposto al riguardo nel Regolamento Tecnico, ENAC ha deciso, per le imprese titolari di approvazione in accordo alla Sezione A, Capitolo F e G dell’Allegato I (Parte-M) al Regolamento (UE) n. 1321/2014 (e delle successive tipologie di approvazioni in accordo alla Parte CAO e/o Parte CAMO che le andranno progressivamente sostituendo con data ultima fissata al 24 marzo 2022) e alla Sezione A dell’Allegato II (Parte-145) al medesimo Regolamento, di esplicitare le pertinenti abilitazioni relative agli aeromobili Allegato I (ex aeromobili Annesso II), di valenza nazionale, in un documento separato utilizzando i modelli ENAC MF-SA-NATIONAL, ENAC MG-SA-NATIONAL (o analoghi ENAC CAO-SA-NATIONAL, ENAC CAMO-SA-NATIONAL di nuova istituzione) e ENAC 145-SA-NATIONAL, associati alla corrispondente approvazione emessa in accordo alla normativa UE. Al contempo pertanto tali abilitazioni sono state progressivamente rimosse dalla Specifica delle Abilitazioni associata rispettivamente ai Certificati EASA Form 3F, EASA Form 13 e EASA Form 3, nella quale si era originariamente deciso in precedenza di elencarle in apposita sezione separata per essere riportate nei succitati modelli ENAC. Le Direzioni Operazioni ENAC di riferimento provvedono ad allineare i contenuti degli esistenti Certificati EASA Form 3F, EASA Form 14 e EASA Form 3, secondo le modalità sopra richiamate emettendo i corrispondenti modelli ENAC in cui riportare le abilitazioni per gli aeromobili Allegato I (ex aeromobili Annesso II). Per le modalità di implementazione di tali nuovi modelli, le imprese interessate possono chiedere dettagli e chiarimenti alla Direzione Operazioni ENAC di riferimento.
Le imprese interessate devono predisporre le pertinenti procedure che riguardano le modalità di gestione delle peculiarità relative agli aeromobili Allegato I nell’applicazione della normativa Europea, in un supplemento alla manualistica relativa alle approvazioni EASA (MOE, MOM, CAOE e CAME), da organizzare in modo similare a quello richiesto nella NI-2021-035 per gli aeromobili 2.3.(a) non interessati da provvedimento di Opt-in secondo articolo 2(6) del Reg. (UE) n. 2018/1139, ottenendone l’approvazione ENAC.
Come richiamato nel Regolamento Tecnico ENAC Quarto/40 in analogia a quanto previsto dall’Articolo 3 paragrafo 4 del Regolamento (UE) 1321/2014, per gli aeromobili Allegato I che operano invece in virtù di un Permesso di Volo le modalità di assicurazione della navigabilità continua (ivi inclusa l’esecuzione della delibera della manutenzione) deve essere riportata nelle condizioni di volo/limitazioni associate al permesso di volo stesso.
Ultimo aggiornamento: 04/06/2021