Aeromobili ELA1 non impiegati in operazioni commerciali

Le informazioni riportate nella seguente tabella hanno il solo scopo di fornire una overview generale relativa alle variazioni introdotte dai nuovi regolamenti e non devono essere usate come riferimento per assicurare la rispondenza ai requisiti di norma.
Resta quindi piena responsabilità di chi deve garantire la rispondenza ai pertinenti requisiti regolamentari l'effettuazione della verifica puntuale dei contenuti effettivi del requisito come desumibili dal pertinente Regolamento pubblicato sul sito dell'Unione europea.

Principali novità introdotte dal Regolamento (UE) n. 2015/1088 per aeromobili ELA1 non impiegati in operazioni commerciali
Nuova previsione del Reg. (UE) n. 2015/1088 Conseguenze / Considerazioni 
Possibilità per il proprietario/esercente di dichiarare il programma di manutenzione (PdM) per il proprio aeromobile (M.A.302(h)4)

- Il PdM non è approvato dall'autorità competente (M.B.301);

- la dichiarazione può essere fatta dal proprietario/esercente indipendentemente da chi abbia sviluppato il PdM (CAMO, Impresa di manutenzione o il proprietario stesso) in questione;

- il proprietario/esercente dichiara che questo è il PdM per il suo aeromobile e di essere totalmente responsabile per i suoi contenuti ed in particolare per qualsiasi deviazione dello stesso dalle istruzioni/raccomandazioni del detentore dell'approvazione di progetto (Design Approval Holder - DAH);

- la dichiarazione può essere fatta anche nel caso in cui la gestione della navigabilità continua è affidata contrattualmente (appendice I alla Parte M) ad una CAMO. In questo caso il proprietario/esercente assume la responsabilità di qualsiasi variazione al PdM sviluppata dalla CAMO;

- non esiste obbligo per il proprietario/esercente di inviare una copia del PdM per il quale ha emesso la dichiarazione, all'autorità competente;

- per aeromobili other than complex motor-powered aircraft può essere utilizzato il template fornito nella AMC M.A.302(e) opportunamente compilato.

Introduzione del programma minimo di ispezione (PMI), o minimum inspection programme, per velivoli, alianti, motoalianti e mongolfiere, ma con l'esclusione dei dirigibili (M.A.302(i))

È comunque chiarito che lo scopo del PMI è quello di fissare un insieme minimo di attività manutentive su cui basare lo sviluppo del PdM. Questo implica che devono comunque essere considerate alcune delle raccomandazioni manutentive del DAH in fase di definizione dello specifico PdM semplificato di cui al successivo punto della presente e di personalizzazione dello stesso in relazione allo specifico aeromobile e al tipo di impiego cui è destinato. Nelle AMC sono fornite delle tabelle di dettaglio sul PMI per singola tipologia di aeromobile interessato. I PMI possono essere quindi utilizzati come base di riferimento in alternativa alle istruzioni del detentore del progetto (DAH) per lo sviluppo del PdM specifico per il singolo aeromobile.

Introduzione di un PdM semplificato (M.A.302(h))

Le caratteristiche di tale PdM sono:

- l'obbligo di identificare il proprietario/esercente e l'aeromobile (inclusi qualsiasi motore ed elica;

- il poter essere basato sul pertinente programma minimo di ispezione (PMI) o sulle istruzioni/raccomandazioni (ICA) emesse dal DAH. Il PdM semplificato non può comunque essere meno restrittivo dei pertinenti programmi minimi di ispezione. Ciò a compensazione di quei casi di vecchi aeromobili per i quali le istruzioni del DAH possono essere scarse o quando il proprietario decida di non attuare molte delle istruzioni del DAH. In quest'ultima circostanza e nel caso in cui il PdM è approvato dall'autorità, le deviazioni dalle ICA emesse dal DAH devono essere giustificate dal proprietario/esercente; negli altri casi il proprietario/esercente nella dichiarazione del PdM assume esplicitamente l'intera responsabilità rispetto qualsiasi deviazione dalle ICA del DAH lui abbia deciso di adottare;

- il dover essere personalizzato in relazione alla specifica configurazione dell'aeromobile e alle specifiche tipologie di operazioni cui l'aeromobile è destinato (M.A.302(h)3). Anche se basato sul PMI, la personalizzazione dovrà quindi tener in considerazione le pertinenti raccomandazioni del DAH al riguardo;

- il poter essere approvato dalla autorità competente (direttamente o tramite una CAMO attraverso la procedura per l'approvazione indiretta dei PdM) o dichiarato dal proprietario/esercente;

- il dover essere rivisto su base annuale al momento della revisione dell'aeronavigabilità (M.A.710(ga)), a cura della stessa persona che esegue quest'ultima (autorità, CAMO o impresa di manutenzione). Se la revisione annuale del PdM, eseguita dalla stessa persona che effettua la revisione dell'aeronavigabilità dell'aeromobile, evidenziasse delle discrepanze derivanti da carenze del PdM (M.A.710(h)), il proprietario/esercente dovrà modificare il PdM secondo quanto concordato al riguardo con la pertinente autorità competente
Per tale programma, limitatamente agli aeromobili che non rientrano nella definizione di aeromobile a motore complesso (complex motor powered aircraft), nel materiale AMC associato a questa revisione regolamentare, di prossima pubblicazione, è fornito un esempio (template) di ausilio per il proprietario/esercente per la personalizzazione del PdM dell'aeromobile.
Per tale programma, limitatamente agli aeromobili che non rientrano nella definizione di aeromobile a motore complesso (complex motor powered aircraft), nel materiale AMC associato a questa revisione regolamentare, ED Decision 2015-024/R, è fornito un esempio (template) di ausilio per il proprietario/esercente per la personalizzazione del PdM dell'aeromobile.

Introduzione della possibilità per le imprese di manutenzione (AMO) approvate secondo Parte M Capitolo F (M.A.615(e)) o Parte 145 (145.A.75(f)) di essere autorizzate ad eseguire la revisione della navigabilità (M.A.901(l)) ed emettere, come applicabile, l'ARC usando il formato EASA Form 15c o la raccomandazione per l'emissione dell'ARC in occasione del rilascio del Certificato di Aeronavigabilità per aeromobili usati importati da Stati non EASA (M.A.904(b))

Gli aspetti salienti di tale previsione regolamentare nei casi in cui si proceda con l'emissione dell'EASA Form 15c sono:

- la revisione dell'aeronavigabilità può essere eseguita dalla AMO qualunque sia la base su cui è stato sviluppato il PdM tra quelle consentite e indipendentemente dal fatto che il PdM sia stato approvato dall'Autorità o dichiarato dal proprietario/esercente, purché siano soddisfatte tutte le condizioni contenute nel M.A.901(l);

- la revisione dell'aeronavigabilità in accordo M.A.901(l) deve essere effettuata dalla AMO con appropriato personale ARS (145.A.30(k) e M.A.606(i)/M.A.607/M.A.901(l).1) congiuntamente all'esecuzione dell'ispezione annuale (M.A.901(l).2) identificata nel PdM e dalla stessa persona che ha rilasciato in servizio l'ispezione annuale;

La AMO in questione deve avere airworthiness review staff appropriatamente qualificato e autorizzato al tal fine.

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