Aeromobili ELA2 non impiegati in operazioni commerciali

Le informazioni riportate nella seguente tabella hanno il solo scopo di fornire una overview generale relativa alle variazioni introdotte dai nuovi regolamenti e non devono essere usate come riferimento per assicurare la rispondenza ai requisiti di norma.
Resta quindi piena responsabilità di chi deve garantire la rispondenza ai pertinenti requisiti regolamentari l'effettuazione della verifica puntuale dei contenuti effettivi del requisito come desumibili dal pertinente Regolamento pubblicato sul sito dell'Unione europea.

Principali novità introdotte dal Regolamento (UE) n. 2015/1088 per aeromobili ELA2 non impiegati in operazioni commerciali
Nuova previsione del Reg. (UE) n. 2015/1088 Conseguenze / Considerazioni
Introduzione per le imprese di manutenzione (AMO) approvate secondo Parte M Capitolo F (M.A.615(f)) o Parte 145 (145.A.75(g)) del privilegio per lo sviluppo e, eccetto i casi in cui il proprietario emette la "dichiarazione" in accordo al M.A.302(h) [solo per aeromobili ELA1], per l'ottenimento della approvazione del Programma di Manutenzione (PdM) da parte dell'autorità competente.

Gli aspetti salienti di tale previsione regolamentare sono:

- alle imprese di manutenzione non può essere approvata (M.A.302(c)) nel manuale una procedura per l'approvazione indiretta del PdM da esse sviluppato per tale classe di aeromobile;

- le imprese di manutenzione possono esercitare tale privilegio solo sui tipi di aeromobili rientranti nella Specifica delle Abilitazioni approvata e se impiegano personale opportunamente qualificato sulla materia (M.A.606(j) e 145.A.30(l)).

Possibilità per il proprietario dell'aeromobile rientrante in tale tipologia di sottoscrivere un contratto limitato (M.A.201(e)(ii)) per lo sviluppo e, eccetto i casi in cui il proprietario emette la "dichiarazione" in accordo al M.A.302(h) [solo per aeromobili ELA1], per l'ottenimento della approvazione del Programma di Manutenzione (PdM) da parte dell'autorità competente, anche con imprese di manutenzione appropriatamente approvate secondo Parte M Capitolo F o Parte 145, rispettivamente in possesso del privilegio M.A.615(f)) o 145.A.75(g). I principali aspetti salienti in relazione a tale previsione regolamentare sono:
- i criteri di accettabilità per i contenuti del contratto limitato ai sensi del M.A.201(e)(ii) sono riportati nella AMC M.A.201(e);
- il contratto può essere sottoscritto con un'impresa di manutenzione appropriatamente approvata secondo Parte M Capitolo F o secondo Parte 145, anche se da autorità diversa da quella competente per l'approvazione del PdM.
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