Istruttori, Esaminatori, Valutatori e Sorveglianti (Invigilators)

Premessa

Il paragrafo 147.A.105(f) richiede che l'esperienza e la qualificazione degli istruttori, esaminatori teorici e addetti alla valutazione tecnica (valutatori) siano stabilite dall'impresa in modo da rispondere a criteri ufficialmente riconosciuti o secondo una procedura e uno standard accettati dall'autorità competente.

La competenza degli istruttori, degli esaminatori e dei valutatori è un fattore essenziale che contribuisce alla qualità di un corso di formazione e solo staff adeguatamente qualificato deve essere assegnati dall'Impresa per svolgere le attività di formazione e di esame.

Gli istruttori, esaminatori e valutatori utilizzati dall'organizzazione devono essere sufficienti in numero ed adeguati per qualificazione per erogare i corsi previsti nella Specifica delle Abilitazioni allegata al Certificato di Approvazione ed effettuare i relativi esami e valutazioni. L'organizzazione può utilizzare occasionalmente istruttori esterni per materie dove siano richieste competenze particolari; anche a tali istruttori si applicano i criteri di qualificazione del presente paragrafo.

L'impresa nel proprio MTOE (Procedure di Parte 3) deve pertanto definire i criteri per la loro qualificazione che debbono essere verificati dall'impresa prima di assegnare il ruolo e il compito al candidato, le modalità utilizzate per verificarla e per controllarla e la figura deputata all'attuazione di tali procedure.

Per i valutatori, il paragrafo 3 dell'Appendice III alle AMC della Parte 66 fornisce i criteri per la loro qualificazione che debbono essere verificati dall'impresa prima di assegnare il ruolo e il compito al candidato.

Per essere ritenuti competenti, i candidati a ricoprire il ruolo di istruttore, esaminatore teorico e valutatore pratico, dovrebbero, indipendentemente dal fatto che si debba impiegarlo a tempo indeterminato, determinato o in subfornitura, dimostrare di:

  • possedere una buona padronanza delle materie incluse nelle abilitazioni per il ruolo di istruttore, esaminatore o valutatore per la parte pratica che si intende assegnargli. Ciò include una conoscenza teorica adeguata e, se del caso, competenze pratiche acquisite attraverso la formazione pratica e / o una sufficiente pertinente esperienza lavorativa 
  • possedere conoscenza, come applicabile, delle tecniche di istruzione, d’esame e di valutazione, abilità pedagogiche e buone capacità comunicative;
  • essere a conoscenza, in relazione al suo ambito di attività (istruzione, esame delle conoscenze e / o valutazioni pratiche), dei requisiti regolamentari applicabili e delle procedure approvate dell'organizzazione e comprendere l'importanza dell'etica e dell'integrità del personale docente e degli esami;
  • essere esperto nell’uso dei metodi e delle attrezzature di addestramento specifici utilizzati dalla particolare organizzazione di addestramento;
  • possedere una sufficiente conoscenza della lingua in cui viene erogata l’istruzione, effettuato l’esame e la valutazione pratica che gli si intende assegnare.

Per gli esaminatori e per gli istruttori nella presente pagina sono forniti i criteri per la loro qualificazione che ENAC ritiene adeguati per misurare il livello di competenza degli addetti alla formazione / esame.

Definizioni

Istruttore: una persona nominata dall'impresa che fornisce le nozioni e l'addestramento utili al raggiungimento, da parte degli studenti partecipanti, degli obiettivi prefissati dalla Parte 66 in termini di conoscenza teorico e pratica relativi ad un modulo di parte 66 (appendice I), ad uno degli elemento del corso per il tipo di aeromobile previsto dalla Parte 66 (l'appendice III), o parte di essi. L'istruttore non è necessariamente la persona coinvolta nella redazione del materiale didattico (contenuto, durata, ecc.), Ma deve essere coinvolto, ad un certo punto, nell'organizzazione delle lezioni stesse (creazione delle note dell'istruttore, diapositive, consequenzialità degli argomenti ecc ... ).

Esaminatore: una persona nominata dall'impresa che determinerà il livello di conoscenza teorica degli studenti su un particolare modulo, elemento o parte di esso. La funzione può includere la stesura e / o la selezione di domande (domande a risposta multipla, MCQs e domande a risposta libera, Essay Questions), l'effettuazione della valutazione della prestazione d'esame stesso per domande a risposta libera, la valutazione della correttezza delle risposte (tranne quando le risposte corrette sono pre-determinate) e la formalizzazione del giudizio finale sul livello di conoscenza dimostrato dallo studente. Le persone che supervisionano solo una sessione di esami composta da domande MCQ con risposte pre-determinate non sono considerate esaminatori ma sono considerate come staff di supporto (invigilatori) e pertanto non sono soggette ai requisiti di conoscenza e esperienza ma devono essere addestrati alla procedura di esame descritta nel MTOE.

Valutatore pratico: una persona nominata dall'impresa che determinerà il livello delle conoscenze e delle capacità pratiche degli studenti su un particolare modulo, elemento o parte di esso. La funzione può includere la stesura e / o la selezione di compiti pratici, l'esecuzione della valutazione pratica stessa e la valutazione delle capacità pratiche sui compiti oggetto della valutazione.

Sorvegliante (invigilator): una persona, non elencata tra gli esaminatori qualificati per la specifica materia, cui le organizzazioni di addestramento spesso delegano la sorveglianza di un esame. Il loro compito deve essere strettamente limitato alla stessa sorveglianza ed escludere qualsiasi partecipazione alla preparazione delle prove d'esame o alla loro valutazione.

Privilegi dell'istruttore, dell'esaminatore e del valutatore: la parte di un corso per il quale un individuo è autorizzato dall'impresa di addestramento per istruire, esaminare o valutare; questa autorizzazione può coprire un corso completo o essere ridotto ad un determinato modulo o elemento, o addirittura limitarsi ad una parte di esso (ossia sotto-modulo, area specifica all'interno di un sottomodulo, ecc.).

Criteri di qualificazione

In questa sezione, sono specificati in modo più dettagliato i criteri considerati accettabili da ENAC per dimostrare che il candidato, nei diversi ruoli, soddisfa le condizioni generali esposte nella Premessa della presente pagina. Questi criteri sono stati stabiliti con l'obiettivo di coprire la maggior parte dei casi e dovrebbero pertanto essere privilegiati dall'organizzazione nel definire i propri criteri di qualificazione da riportare nella procedura MTOE dedicata alla qualificazione e autorizzazione di queste figure. Resta comunque la possibilità per l’organizzazione di proporre l’accettazione di criteri diversi all’ispettore incaricato, dimostrandogli che questi offrano lo stesso livello di confidenza, per quel che concerne le competenze possedute dal candidato al ruolo di istruttore, esaminatore o valutatore, identificato nelle condizioni generali esposte nella Premessa. 

NOTA: per situazioni estremamente particolari, applicabili ad uno specifico candidato, l’organizzazione può, in accordo alla specifica procedura approvata nel MTOE, proporre all’accettazione dell’ispettore incaricato, motivandola opportunamente, una deviazione (concession) dalle procedure del MTOE per uno o più dei criteri di qualificazione previsti nel manuale aziendale per la qualificazione autorizzazione di tali figure.

Istruttori

I criteri di qualificazione per gli istruttori sono:

Per Corsi di formazione basica

  1. Conoscenza dettagliata della Parte 66 e 147 per le parti pertinenti agli elementi per i quali sono o intendo esserlo autorizzati come istruttori dall'impresa
  2. Conoscenza generale delle parti applicabili delle correlate norme ENAC e EASA (Regolamento Tecnico, Regolamento (UE) 1321/2014, Parte M e Parte 145, come revisionati, ecc.)
  3. Conoscenza della lingua italiana, e della lingua inglese (solo per gli istruttori delle materie tecnico/aeronautiche)
  4. Per i moduli (M1) Matematica, (M2) Fisica, (M3) Fondamenti di Elettrologia, (M4) Fondamenti di Elettronica, (M5) Tecniche digitali/Sistemi di Strumenti Elettronici, (M8) Principi di Aerodinamica, (M9) Human Factors:
  • Laurea Universitaria (almeno di primo livello) o Diploma di Istituto Tecnico Superiore, in una disciplina appropriata alla materia da insegnare, oppure
  • Licenza Parte 66 emessa da Stato Membro EASA di appropriata Categoria (ad es. in Cat. B1 per essere istruttore di corsi per Cat. B1), oppure 
  • possesso di un Certificate of Recognition (addestramento e esame) nel modulo che si deve insegnare emesso da una MTO approvata Parte 147 da Stato Membro EASA. Per evitare possibili conflitti di interesse il CofR non dovrebbe essere stato emesso dalla Impresa 147 per la quale si è valutato come istruttore a meno che non siano state adottate e accettate dall’ispettore incaricato delle misure per assicurare l’integrità dell’esame sostenuto. In questo caso l’istruttore può essere autorizzato dall’impresa MTO ad erogare istruzioni solo per i moduli per il quale si possiede il CofR.
     
  1. Per i moduli Pratiche di Manutenzione (M7[-]), Materiali e Hardware (M6), Aerodinamica, Strutture e Sistemi degli aeromobili (M13), dei Velivoli a Turbina (M11A) e a motore a pistoni (M11[-]), Aerodinamica, Strutture e Sistemi dell'elicottero (M12), Motori a turbina (M15), Motori a pistoni (M16), Eliche (M17), Normativa Aeronautica (M10), Propulsione (M14):
  • Laurea Universitaria in Ingegneria (almeno di primo livello), Diploma di Istituto Tecnico Superiore o Diploma di Perito Tecnico, in una disciplina appropriata alla materia da insegnare, oppure
  • Licenza Parte 66 emessa da Stato Membro EASA di appropriata Categoria (ad es. in Cat. B1 per essere istruttore di corsi per Cat. B1) e, solo per il Modulo 7, almeno un tipo di aeromobile/motore rappresentativo della categoria/sottocategoria posseduta riportato nella licenza (preferibilmente quello utilizzato dall’impresa 147 che lo impiega per l’istruzione pratica), oppure
  • possesso di un Certificate of Recognition (addestramento e esame) nel modulo che si deve insegnare emesso da una MTO approvata Parte 147 da Stato Membro EASA e, solo per il Modulo 7, aver superato un corso di addestramento in accordo agli standard della parte 66 almeno su un tipo di aeromobile/motore rappresentativo della categoria/sottocategoria posseduta (preferibilmente quello utilizzato dall’impresa 147 che lo impiega per l’istruzione pratica). Per evitare possibili conflitti di interesse il CofR non dovrebbe essere stato emesso dalla Impresa 147 per la quale si è valutato come istruttore a meno che non siano state adottate e accettate dall’ispettore incaricato delle misure per assicurare l’integrità dell’esame sostenuto). In questo caso l’istruttore può essere autorizzato dall’impresa MTO ad erogare istruzioni solo per i moduli per il quale si possiede il CofR.
  1. Conoscenza delle procedure del MTOE
  2. Conoscenza delle tecniche di formazione per quanto attiene alla preparazione del materiale didattico, alla programmazione degli interventi d'aula, alla gestione dell'aula, all'uso dei supporti didattici ed alle valutazioni intermedie e finali
  3. Esperienza documentata di almeno 3 anni in qualità di docente nelle materie d'insegnamento o in materie affini. Ad es. una materia B può considerarsi affine ad una materia A se nell’insegnamento della materia B l’istruttore è chiamato ad insegnare l’applicazione pratica delle conoscenze scientifiche che la materia A intende far conseguire allo studente. In alternativa, per le materie più orientate al prodotto, possono essere valutati 3 anni di esperienza documentata in reale ambiente lavorativo di manutenzione aeronautica, di produzione o di gestione dell’aeronavigabilità, di natura pertinente alla materia da insegnare. Nel caso di esperienze diverse dai 3 anni in qualità di docente nelle materie d'insegnamento, nel corso del colloquio con il candidato, le capacità del candidato saranno verificate con una valutazione reale, ad es. sessione di addestramento simulata o insegnamento reale. Questa valutazione è effettuata da altro istruttore incaricato dall’impresa per la materia in cui si intende autorizzare il candidato o dall’ispettore incaricato della certificazione o sorveglianza dell’impresa. 

Nota: i criteri sopra indicati non si applicano ai docenti in possesso dell'abilitazione all'insegnamento rilasciata dal Ministero dell'Istruzione nelle pertinenti materie delle Scuole Secondarie di II grado ed a coloro che già effettuano tale attività nell'ambito di corsi approvati dall'ENAC.

Per Corsi sul tipo di aeromobile

  1. Conoscenza dettagliata della Parte 66 e 147 per le parti pertinenti agli elementi per i quali sono o intendo esserlo autorizzati come istruttori dall'impresa
  2. Conoscenza generale delle parti applicabili delle correlate norme ENAC e EASA (Regolamento Tecnico, Regolamento (UE) 1321/2014, Parte M e Parte 145, come revisionati, ecc.)
  3. Conoscenza della lingua italiana e della lingua inglese (Nota 1: La conoscenza della sola lingua inglese può essere accettabile se tra i prerequisiti richiesti agli allievi per l'iscrizione al corso viene inserita la conoscenza documentata della lingua inglese.)
  4. Laurea Universitaria in Ingegneria (almeno di primo livello), Diploma di Istituto Tecnico Superiore o Diploma di Perito Tecnico, in una disciplina appropriata, oppure:
  • Licenza Parte 66 emessa da Stato Membro EASA di appropriata Categoria (ad es. in Cat. B1 per essere istruttore di corsi per tipo di aeromobile per Cat. B1) con abilitazione sul tipo di aeromobile oggetto di insegnamento, oppure 
  • possesso di un Certificate of Recognition (addestramento e esame/valutazione) di opportuno livello e per l’appropriata categoria, sul tipo di aeromobile che si deve insegnare, emesso da una MTO approvata Parte 147 da Stato Membro EASA (in alternativa un attestato per il superamento di un corso sul tipo di aeromobile che si deve insegnare, di opportuno livello e per l’appropriata categoria, rilasciato da impresa approvata da Stato Membro EASA in accordo al § 66.B.130). Per evitare possibili conflitti di interesse il CofR non dovrebbe essere stato emesso dalla Impresa 147 per la quale si è valutato come istruttore a meno che non siano state adottate e accettate dall’ispettore incaricato delle misure per assicurare l’integrità dell’esame sostenuto). In questo caso l’istruttore può essere autorizzato dall’impresa MTO ad erogare istruzioni solo per i moduli per il quale si possiede il CofR. 
  1. Conoscenza delle procedure del MTOE
  2. Conoscenza delle tecniche di formazione per quanto attiene alla preparazione del materiale didattico, alla programmazione degli interventi d'aula, alla gestione dell'aula, all'uso dei supporti didattici ed alle valutazioni intermedie e finali
  3. Esperienza documentata in qualità di istruttore per corsi su prodotti della stessa tipologia (almeno 3 corsi) o, in alternativa, attività di docenza sotto la supervisione di istruttori già qualificati che ne attestino la competenza
  4. Esperienza pratica documentata di almeno 2 anni sullo stesso tipo di aeromobile/motore di quello oggetto del corso (Nota 2: L'esperienza deve essere maturata nell'ambito dell'ufficio tecnico di un'organizzazione di costruzione o di manutenzione oppure in qualità di specialista aeronautico, ovvero appropriata combinazione di tali esperienze). In alternativa, la suddetta esperienza di due anni può essere su aeromobili di tipo similare (per stabilire se di tipo similare fare riferimento a quanto indicato in AMC 66.A.20(b)(2)) se associati ad un Certificate of Recognition (addestramento e esame/valutazione) di opportuno livello e per l’appropriata categoria, sul tipo di aeromobile che si deve insegnare, emesso da una MTO approvata Parte 147 da Stato Membro EASA (ovvero un attestato per il superamento di un corso sul tipo di aeromobile che si deve insegnare, di opportuno livello e per l’appropriata categoria, rilasciato da impresa approvata da Stato Membro EASA in accordo al § 66.B.130).

Gli istruttori delle materie in cui la parte pratica è rilevante (ad es. modulo M7 - Pratiche di Manutenzione) devono inoltre possedere un'adeguata esperienza pratica nella materia (o sul tipo di aeromobile/motore); a tale scopo è pertanto raccomandato che essi siano in possesso di una adeguata LMA a Parte 66 in Categoria B1 e/o B2.

L'organizzazione è responsabile di verificare la competenza degli istruttori a cui è stata affidata la parte pratica anche quando questa sia curata da un'organizzazione esterna; i criteri di qualificazione qui riportati si estendono pertanto anche a tale personale.

Esaminatori

I criteri di qualificazione per gli esaminatori sono quelli validi per gli istruttori. In aggiunta a questi criteri, l'esaminatore deve dimostrare istruttori (per gli esaminatori incaricati degli esami sui moduli per le varie categorie L in accordo alle Appendici VII e VIII, i criteri applicabili vanno identificati per analogia sulla base dei contenuti delle materie la cui conoscenza basica l’esaminatore è chiamato ad accertare; ad es. per l’esaminatore per i moduli 1L e 2L si traguarderanno i criteri per gli istruttori nei moduli richiamati al precedente punto 4 e adattati come applicabile alle peculiarità della categoria L). In aggiunta a questi criteri, l'esaminatore deve dimostrare:

  1. di conoscere dettagliatamente gli strumenti o le tecniche di esame utilizzate dall'organizzazione di addestramento per eseguire gli esami (sistema cartaceo, sistemi informatici)
  2. di conoscere dettagliatamente l'obiettivo dell'esame e di saper condurre un esame in modo tale che le vere capacità del candidato siano dimostrate (sia da punto di vista delle conoscenze tecniche che di quelle relative agli aspetti documentali delle attività manutentive (capacità di comprendere appieno le voci di manutenzione in termini di portata e finalità dell'attività e tipologia di registrazione degli esiti richieste, nonché di segnalare in modo comprensibile e completo le attività svolte o le decisioni prese (ossia la risoluzione dei problemi)
  3. di possedere doti che ne garantiscano l'integrità morale al fine di assicurare l'imparzialità degli esami da essi condotti rimanendo neutrale in qualsiasi momento e comportandosi in modo da non influenzare e pregiudicare il risultato finale dell'esame, ad es. fornendo indebita assistenza o chiarimenti a un candidato.

Esaminatori che soddisfano criteri di qualificazione per esami sui moduli per le categorie B1.2 o B3 sono ritenuti qualificati per gli esami sui moduli della Appendice VII richiesti per le Licenze in categoria L1, L1C, L2 e L2C (rif. secondo comma del § 66.A.25(b)).

Sorveglianti (invigilators) 

I "sorveglianti" non hanno bisogno di essere qualificati nella stessa misura di un esaminatore, e in particolare non hanno bisogno di dimostrare conoscenze specialistiche, purché il loro dovere sia strettamente limitato a quanto riportato nella sezione Definizioni.
I sorveglianti devono tuttavia essere addestrati alle procedure di esame dell'organizzazione, con un'enfasi specifica sugli aspetti di integrità dell'esame e sulla gestione dei casi di frode o condotta non corretta.
Tale personale deve essere elencato dall'organizzazione nel MTOE e le registrazioni della loro formazione devono essere archiviati nel file individuale

Valutatori

Per i valutatori, il paragrafo 3 dell'Appendice III alle AMC della Parte 66 fornisce i criteri per la loro qualificazione che debbono essere verificati dall'impresa prima di assegnare il ruolo e il compito al candidato. I valutatori delle prove pratiche (definiti "practical assessors"), oltre ad avere un'adeguata esperienza nella materia, devono essere in possesso di una LMA a Parte 66 in Categoria B1 e/o B2, in corso di validità, con le pertinenti abilitazioni.

Valutazione della competenza

La valutazione della competenza e la successiva nomina del personale docente, esaminatore, e valutatore è un aspetto chiave e deve essere condotta secondo una procedura descritta nell'MTOE. Questa procedura è applicabile indipendentemente dal fatto che il candidato si debba impiegarlo a tempo indeterminato, determinato o in subfornitura, o che si tratti di prima accettazione o per l’estensione delle abilitazioni riconosciute (in quest’ultimo caso il processo di valutazione può risultare alleggerito focalizzandolo sulle conoscenze specifiche peculiari della impresa e del ruolo in cui si intende autorizzarlo). La procedura è parimenti applicabile al caso in cui l’istruttore, esaminatore o valutatore sia stato recentemente e precedentemente impiegato in altra impresa approvata Parte 147.

La procedura deve:

  1. indicare le persone responsabili di tale valutazione, nonché i criteri utilizzati dall'organizzazione per determinare l'ammissibilità di un candidato a una posizione specifica di istruttore, esaminatore o valutatore pratico,
  2. indicare i criteri di qualificazione da essa identificati per l’assegnazione dei ruoli dell'istruttore, esaminatore o valutatore, tenendo conto di quanto indicato nelle sezioni Premessa e Criteri di qualificazione in questa pagina,
  3. includere un colloquio diretto con il candidato e una valutazione delle evidenze fornite per dimostrare il soddisfacimento dei criteri di qualificazione, come ad es. certificati di formazione o registrazione dell’esperienza, completandolo se necessario, con una valutazione reale del candidato (ad es. sessione di addestramento simulata o insegnamento reale),
  4. considerare, specificando le circostanze in cui sia ritenuto necessario, anche un periodo di "OJT" (istruzione sotto supervisione) che consenta una valutazione specifica prima di confermare la nomina di un candidato come istruttore, esaminatore o valutatore. Questo ad esempio per verificare abilità specifiche o per verificare l'aderenza alle procedure di formazione / esame dell'organizzazione,
  5. identificare le modalità per documentare il processo e conservare le registrazioni e i documenti giustificativi a supporto (fascicolo personale).

A titolo di ausilio e/o di riferimento documentale per la conduzione, in accordo a quanto sopra, delle verifiche dei requisiti di qualificazione degli istruttori e esaminatori è stato predisposto il documento Doc n. qr_I&E/1/2017

NOTA: Analoghi documenti sono disponibili per le verifiche relative all’accettazione delle figure chiave dell’organizzazione quali il Training, Examination Manager, Doc n. qr_TM&EM/1/2017, e Quality Manager, Doc n. qr_QM/1/2017, scaricabili nella pagina Modulistica per approvazioni Parte 147.

Approvazione e nomina degli istruttori, esaminatori e valutatori:

Per queste figure non è di norma prevista la presentazione di un Form 4 per l’accettazione e sono formalmente accettati da ENAC attraverso l'approvazione del MTOE, in cui è presente l’elenco degli istruttori, esaminatori e valutatori pratici (insieme ai sorveglianti) approvati dall’organizzazione, con le relative abilitazioni (ad es. "Addestramento di tipo, conoscenze teoriche, A320 (CFM56) ATA 34, cat B2") e limitazioni (es. "Modulo 1 tranne sottomodulo 1.3 ") e la scadenza [questa informazione può essere gestita dall’impresa, in accordo ad una procedura del MTOE secondo i criteri dell’approvazione indiretta menzionati nel seguito, in documenti separati (ad es. cartella tecnica personale), cui va fatto riferimento nella lista]. 

Nel MTOE l'impresa deve predisporre la Lista degli istruttori, esaminatori e valutatori da essa utilizzati e autorizzati nell'ambito delle abilitazioni e privilegi posseduti e riconosciuti nel Certificato di approvazione. Nella lista, per ogni persona autorizzata come istruttore, esaminatore e valutatore vanno indicate, oltre i riferimenti minimi anagrafici ed organizzativi interni utili ad identificarli univocamente, il numero e la portata delle attività riconosciute nel ruolo ricoperto nell'ambito dell'autorizzazione (ad esempio per i corsi basici le aree in cui ciascuna persona è qualificata come istruttore, esaminatore e valutatore utilizzando i moduli e sottomoduli della Appendice I della Parte 66 (e/o i moduli e sottomoduli della Appendice VII, per gli esaminatori limitati alla categoria L), per i corsi sul tipo di aeromobile/attività, il tipo di aeromobile e motore o le specifiche aree (ad es. Cellula, Motore, Strumenti Elettrici, ecc.) per cui e in cui ciascuna persone è qualificata come istruttore, esaminatore e valutatore.

L’elenco dovrebbe essere costruito in modo tale che l’ispettore incaricato possa facilmente verificare che vi sia almeno un istruttore, esaminatore o valutatore qualificato nominato per ciascuna formazione approvata. L’ispettore incaricato può, in alcuni casi, richiedere di condurre un colloquio de visu con il(i) candidato(i) che può includere, se ritenuto necessario (ad es. per verificare abilità specifiche o per verificare l'aderenza alle procedure di formazione / esame dell'organizzazione, in particolare quando si devono valutare metodi di soddisfacimento, anche alternativi, dei criteri di qualificazione fissati da ENAC o da esso accettati nella procedura MTOE) proposti dall’impresa, una valutazione reale del candidato (ad es. sessione di addestramento simulata o insegnamento reale). Questa attività può, quando possibile, essere eseguita congiuntamente con l’organizzazione nell’ambito del suo processo di qualificazione del candidato. 

Una volta accettato formalmente, il candidato dovrebbe ricevere un documento rilasciato dall'organizzazione che descriva in dettaglio i privilegi concessi (ambito di istruzione o esame, ecc.) e qualsiasi limitazione applicabile. Tali credenziali dovrebbero essere conservate nel fascicolo del personale

Quando soddisfatto dell'efficienza delle procedure dell'organizzazione e della supervisione svolta dal Quality Assurance, l’ispettore incaricato può autorizzare l’impresa ad approvare, in accordo alla procedura di approvazione indiretta delle variazioni al MTOE (o del documento separato in esso richiamato in cui tale lista è gestita) variazioni alla lista degli istruttori, esaminatori, valutatori e sorveglianti contenuta nel MTOE. Questo prerogativa non può quindi essere riconosciuta all’impresa durante il primo "ciclo di supervisione" (2 anni dopo l'approvazione iniziale dell'organizzazione). La valutazione e l’autorizzazione dei candidati nei vari ruoli viene quindi effettuata sotto la responsabilità dell'organizzazione di addestramento. L’impresa informa tempestivamente il proprio ispettore incaricato ogni qualvolta utilizzerà questa prerogativa per consentire le verifiche sul corretto esercizio della stessa. 

L’ispettore incaricato effettua comunque controlli a campione durante gli audit di routine. Questi possono includere interviste a tali figure o la partecipazione a parte di una lezione o esame. Se tali controlli a campione rivelassero che tali figure non sono state appropriatamente qualificate, l’ispettore incaricato può revocare, sospendere o limitare i tipi di istruzione, o la prerogativa di valutare la qualificazione e autorizzare i candidati a tali ruoli dei privilegi di istruzione / valutazione, concessi all'organizzazione .

Criteri di qualificazione continua

L'addestramento degli istruttori, valutatori, esaminatori e di sorveglianti va mantenuto nel tempo per garantire che le loro conoscenze siano tenute aggiornate, sia in merito alle tecnologie aeronautiche che alle tecniche di formazione. Per tale motivo l'organizzazione deve predisporre ed attuare un adeguato piano di addestramento continuo degli istruttori, in accordo ai requisiti contenuti nella AMC 147.A.105(h) e GM 147.A.105(h). L’erogazione di questa formazione può avvenire, previa accettazione dell’ispettore incaricato, con metodologie e-learning o computer based training purché l’impresa dimostri che con il corso che si intende utilizzare, realizzato con tali metodologia, siano garantiti i medesimi livelli di qualità ed efficacia in termini di erogazione dei previsti contenuti formativi tecnici, qualità didattica, qualità pedagogica raggiungibili con le metodologie classiche.

Registrazioni

L'impresa deve mantenere le registrazioni della qualificazione e dell'addestramento relative a tutti gli istruttori, gli esaminatori teorici e gli addetti alla valutazione pratica. In essi si devono documentare l'esperienza e le qualifiche raggiunte, l'iter formativo seguito e le eventuali specializzazioni.

L'AMC 147.A.110 Records of instructors, examiners and assessors, fornisce il contenuto minimo delle suddette registrazioni e le modalità di conservazione e accesso ad esse. Le qualificazioni possedute dagli istruttori devono essere documentate e vanno conservate dall'organizzazione di addestramento per un periodo di almeno due anni dal momento in cui la persona a cui si riferiscono lascia l'organizzazione.

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