FAQ Regolamento "Certificazione dei prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra" Ed. 7 del 9 maggio 2022

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Il gestore aeroportuale è tenuto a certificarsi per ogni attività prevista dal richiamato Regolamento, Ed.8.

Tuttavia, qualora le suddette attività siano svolte dal gestore a seguito di un provvedimento di centralizzazione, in luogo della certificazione è sufficiente la dimostrazione del possesso dei requisiti
tecnico-organizzativi di cui all’art. 8, co. 1, lettere a) -g) del Regolamento stesso, nonché il possesso di una copertura assicurativa adeguata al tipo ed al volume di attività.

Il riconoscimento dei requisiti da parte di Enac è sottoposto a controlli annuali operati dalle Direzioni Enac competenti per territorio.

Sì (riferimento art. 1, comma 2 del Regolamento).

La certificazione, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento, previa presentazione di domanda in bollo (assolto anche in modo virtuale), è rinnovabile almeno 90 giorni prima della scadenza, con le stesse modalità che il Regolamento indica per il rilascio.

Il gestore aeroportuale, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento, in sede di rinnovo del certificato deve esprimere il parere su aggiornamenti e modifiche delle procedure contenute nel Manuale delle Operazioni.

L’ENAC verifica la sussistenza dei requisiti tecnici, organizzativi ed economico-finanziari.

L’obbligo di avvio del programma di rinnovamento/sostituzione, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera f) del Regolamento, decorre:

a) dal primo rinnovo, per gli operatori che chiedono il rilascio del primo certificato;

b) dal quinto anno successivo alla conversione del certificato, per gli operatori che ne chiedono la conversione.

Gli accordi di pooling – ai sensi dell’art. 11, comma 7, del Regolamento - devono rispettare le previsioni normative di settore, nonché quanto indicato nelle Linee Guida della IATA - Airport Handling Manual (AHM 906).

No, la proroga - ai sensi dell’art. 16, comma 6, del Regolamento - opera solo con riferimento ai provvedimenti di limitazione adottati successivamente all’entrata in vigore del presente Regolamento.

No. I prestatori già certificati devono presentare un’istanza di conversione - alla Direzione Aeroportuale che ha rilasciato il certificato e, in caso di estensione, per conoscenza anche alle Direzioni Aeroportuali interessate - indicante la dichiarazione della classe di certificazione per ciascun aeroporto.

Si ricorda che all’istanza andranno allegati solo i documenti che non sono stati già trasmessi in precedenza alla Direzione Aeroportuale e che il certificato oggetto di conversione manterrà la durata residuale del certificato originario, nonché la stessa numerazione.

La polizza assicurativa deve coprire sia la RCT che la RCA.  II massimale, così come già esplicitato al comma 2 dell'art. 9 del Regolamento, deve essere unico per sinistro e comprendere: la responsabilità civile e quella verso terzi, nonché i danni a persone o cose che possano derivare tanto per effetto dell’attività di espletamento dei servizi autorizzati, quanto per l’utilizzo dei mezzi in ambito aeroportuale.

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