Il regolamento (UE) n. 2018/11391(di seguito "regolamento basico" o "BR"), che ha sostituito regolamento (CE) n. 216/2008, contiene disposizioni di salvaguardia (articolo 70) e disposizioni di flessibilità (articolo 71), per consentire agli Stati membri di
- adottare misure immediate per affrontare un problema di sicurezza (art. 70);
- concedere deroghe, di durata limitata, ai requisiti degli atti delegati e di esecuzione del regolamento (UE) n. 2018/1139 in caso di circostanze imprevedibili urgenti o di esigenze operative urgenti (art. 71, comma 1, per deroghe di durata inferiore a 8 mesi e non ripetitive, ovvero art. 71, comma 2, se l’esenzione in accordo al 71(1) è concessa per una durata superiore a otto mesi consecutivi ovvero in modo ripetuto e la sua durata complessiva è superiore a otto mesi;
- concedere deroghe ai requisiti essenziali applicabili del regolamento (UE) n. 2018/1139, stabiliti negli allegati, se ritiene che la conformità ad essi possa essere dimostrata con mezzi diversi da quelli stabiliti negli atti delegati e di esecuzione adottati sulla base del regolamento basico e che tali mezzi presentano vantaggi significativi in termini di sicurezza dell'aviazione civile o di efficienza per le persone soggette al suddetto regolamento o per le autorità interessate (art. 71, comma 3).
Una volta adottata una di tali misure (art. 70 o 71(1) o (2)) o nel caso intenda sottoporre alla Commissione e all'Agenzia, una richiesta motivata di deroga dai requisiti (art. 71(3)), lo Stato Membro deve darne immediata comunicazione all'EASA, alla Commissione europea e agli altri Stati membri attraverso la banca dati istituita ad hoc ai sensi dell’articolo 74. In tutti i casi EASA è responsabile di valutare le notifiche e le richieste inoltrate e fornire la conseguente raccomandazione alla Commissione europea, che adotta la decisione finale al fine di garantire un elevato e uniforme livello di sicurezza e l’assenza di misure che possono influenzare il corretto funzionamento del mercato interno.
Ciascuna misura di flessibilità adottata o proposta dall’ENAC è valutata dall’Agenzia nei termini di livello di sicurezza equivalente, azioni di mitigazione ad essa eventualmente associate e ragioni avanzate dal richiedente per giustificare l’urgente necessità di dover derogare ad un requisito regolamentare.
Di contro, il Regolamento Tecnico ENAC stabilisce i requisiti tecnici sul mantenimento dell'aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni per tutti gli ambiti per i quali il Regolamento (UE) n.2018/1139 e i suoi Atti Implementativi rimandano alla regolamentazione nazionale.
Il paragrafo 1.4 del Regolamento Tecnico ENAC PRIMO/11/B consente a ENAC, in casi eccezionali, di concedere un’esenzione ai requisiti applicabili per una persona fisica o giuridica, qualora non sia possibile rispettarli (misure di flessibilità).
In questo caso la procedura di adozione è meno articolata, non prevedendo il coinvolgimento degli uffici della Comunità Europea.
Nelle tabelle sottostanti sono riportate le deroghe accordate da ENAC per ognuna delle possibili tipologie sopra menzionate.
Numero/riferimenti Esenzione | Oggetto /Destinatari | Riferimento(i) Regolamentare oggetto della deroga | Condizioni, o Misure compensative, da applicare in alternativa | Scadenza |
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B. Art. 71, comma 1 - Circostanze imprevedibili urgenti o esigenze operative urgenti di durata inferiore a 8 mesi e non ripetitive
Numero/riferimenti Esenzione | Oggetto /Destinatari | Riferimento(i) Regolamentare oggetto della deroga | Condizioni, o Misure compensative, da applicare in alternativa | Scadenza |
IAW/CAW 2020-04 (Rif. n. ENAC-PROT-30/09/2020-0093578/P del 30 settembre 2020) |
Measures decided by ENAC Italy in order to address conversion of national qualification related to Sailplanes, Powered Sailplanes and Balloons in accord with Regulation (EU) 2018/1142, and considering COVID-19 crisis. Per aeromobili diversi da velivoli ed elicotteri il requisito per i Certifying Staff che impone l’obbligo di essere qualificati in accordo alla Parte 66, cioè essere in possesso di una LMA nella categoria opportuna, così come richiesto nel paragrafo M.A.606(g) dell’Allegato I (Parte M), nel paragrafo CAO.A.40(a) dell’Allegato Vquinquies (Parte CAO) e nei paragrafi 145.A.30(g) e (h) dell’Allegato II (Parte 145) sarà applicabile dal 1 febbraio 2021. NOTA: Il livello di sicurezza equivalente a supporto dello spostamento della data di entrata in vigore del requisito di possesso di una LMA per i CS, in conformità al Regolamento (UE) n. 2018/1142 applicabile dal 1 ottobre 2020, è supportato dal precedente sistema di rilascio delle qualificazioni nazionali CIT ai sensi del Regolamento Tecnico ENAC Quarto/41/B, già riferito come applicabile per tale categoria di aeromobili nella formulazione precedente dell’Articolo 5 del Regolamento (UE) n. 1321/2014. |
Paragrafo 2(b) dell’Articolo 2 del Regolamento (UE) n. 2018/1142 e paragrafo CAO.A.40(a) che fa riferimento all’Articolo 5 del Regolamento (UE) n. 1321/2014, come revisionato | Vedi Lettera ENAC-PROT-30/09/2020-0093578/P del 30 settembre 2020 |
Dal 1 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021 |
IAW/CAW 2020-03 (Rif. n. ENAC-PROT-20/05/2020-0049966-P del 20 maggio 2020) |
Measures decided by ENAC Italy in order to address transition to regulation (EU) 2019/1383 and (EU) 2020/270, and considering COVID-19 crisis. Qualsiasi documento (e in particolare, ad esempio, EASA Form 1, Certificate of Recognition EASA Form 148 e 149, ARC, approvazioni di programma di manutenzione, ecc) emesso, tra il 24 marzo e il 24 giugno 2020, in conformità al regolamento (UE) 1321/2014 in vigore prima del 24 marzo 2020, sono considerati validi e saranno ritenuti accettabili nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 1321/2014 nella versione applicabile a decorrere dal 24 marzo 2020. NOTA: Il livello di sicurezza equivalente a supporto del riconoscimento della validità dei documenti rilasciati dal 24 marzo 2020 al 24 giugno 2020, in conformità al Regolamento (UE) n. 1321/2014 applicabile il 23 marzo 2020, è supportato dal sistema di esenzione concesso dalla Commissione che consentirà lo stesso riconoscimento tra gli Stati membri. |
Articoli 3, 4, 5 e 6 del Regolamento (UE) 1321/2014, come revisionato dai Regolamenti (UE) 2019/1383 e (EU) 2020/270, come applicabile dal 24 marzo 2020 |
Vedi Lettera ENAC-PROT-20/05/2020-0049966-P del 20 maggio 2020 |
Dal 24 marzo 2020 al 24 giugno 2020 |
IAW/CAW 2020-02 (Rif. n. ENAC-PROT-07/04/2020-0036614-P del 7 Aprile 2020)
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COVID19 – outbreak: COVID-19 Pandemic - Additional extension of the airworthiness review certificate validity when the aircraft is under controlled environment
NOTA 1: vedere misure compensative [rif. Summary of mitigating measures : Safety punto I.(3)] dell’esenzione IAW/CAW 2020-02 (ENAC-PROT-07/04/2020-0036614-P) |
M.A.901(c)(2), M.A.901(e)(2) o M.A.901(f), come applicabile | Vedi lettera ENAC-PROT-07/04/2020-0036614-P | Dal 3 aprile 2020 al 2 dicembre 2020 |
IAW/CAW 2020-01 (Rif. n. ENAC-PROT-22/03/2020-0032229-P del 22 marzo 2020)
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COVID19 – outbreak: Extension of validity periods for aircraft maintenance licence, associated OJT and certificates and surveillance periods of organisation approvals. |
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Dal 22 Marzo 2020 al 21 Novembre 2020 |
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66.A.40 | Vedi p.to b) lettera ENAC-PROT-22/03/2020-0032229-P | ||
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App.ce III alla Parte 66 | |||
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P.to 6, App.ce III alla Parte 66 | |||
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21.B.235 , 145.B.30, 147.B.120, M.B.604, M.B.704, | Vedi p.to a) lettera ENAC-PROT-22/03/2020-0032229-P |
L'ENAC a sostegno dei trasporti in biocontenimento con elicotteri – Autorizzazione agli operatori per il trasporto di pazienti in biocontenimento mediante l'impiego di elicotteri dedicati. Per maggiori informazioni, gli operatori HEMS possono contattare la Direzioni Operazioni ENAC di riferimento
Numero/riferimenti Esenzione | Oggetto /Destinatari | Riferimento(i) Regolamentare oggetto della deroga | Condizioni, o Misure compensative, da applicare in alternativa | Scadenza |
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ESE-2020-001-71(2)-M/145/66 (Rif n. ENAC-PROT-22/01/2020-0007336-P del 22 gennaio 2020) | Velivoli plurimotori turboelica, con maximum (certificated) take-off mass (MTOM) inferiore o uguale a 5700Kg (rientranti nei CMPA), registrati in Italia, classificati, - Qualsiasi persona/operatore o impresa che intende impiegare, eseguire e deliberare la manutenzione, gestire la navigabilità continua, o esercitare/ottenere privilegi su tali velivoli |
Qualsiasi requisito o previsione del Regolamento (UE) n. 1321/2014, come revisionato, e dell' Annesso I (Parte-M), dell'Annesso II (Parte-145) e dell'Annesso III (Parte-66) al suddetto regolamento, applicabile agli aeromobili CMPA | Soddisfacimento in alternativa di qualsiasi relativo requisito o previsione del Regolamento (UE) n. 1321/2014, come revisionato, e dell' Annesso I (Parte-M), dell'Annesso II (Parte-145) e dell'Annesso III (Parte-66) al suddetto regolamento, applicabile agli aeromobili diversi da CMPA |
23 Marzo 2020 incluso, salvo se non diversamente stabilito da ENAC. Estensione dal 2 gennaio 2020 al 23 marzo 2020 della ESE-2016-001-14(4)-M/145/66 (Rif 0087219/RAA del 24 agosto 2016) avente scadenza il 1 gennaio 2020 |
Numero/riferimenti Esenzione | Oggetto /Destinatari | Riferimento(i) Regolamentare oggetto della deroga | Condizioni, o Misure compensative, da applicare in alternativa | Scadenza |
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Numero/riferimenti Esenzione | Oggetto /Destinatari | Riferimento(i) Regolamentare oggetto della deroga | Condizioni, o Misure compensative, da applicare in alternativa | Scadenza |
RT_NAVIGABILITA 2020-01 (Rif. n. ENAC-PROT-18/05/2020-0048691-P del 18 maggio 2020) NI-2020-018 |
COVID19 – outbreak: Estensione della validità dei Certificati di Idonetà Tecnica Certifying Staff (CIT-CS) rilasciati da ENAC in accordo al Regolamento Tecnico con scadenza tra il 9/03/2020 e il 31/07/2020 | RT ENAC QUARTO/41/B paragrafo 8.1 | Vedi lettera ENAC-PROT-18/05/2020-0048691-P |
Dal 18 maggio 2020 al 30 novembre 2020 |