Vigilanza del mercato per prodotti UAS

Introduzione

 

Al fine di garantire la libera circolazione delle merci, un’elevata tutela dei consumatori e condizioni di concorrenza leale all'interno dell'Unione, nonché per assicurare che le merci siano sicure e conformi alle normative di armonizzazione, i prodotti immessi sul mercato unionale devono soddisfare specifici requisiti essenziali di salute e sicurezza, come prescritti dalle relative normative di prodotto.

Il Regolamento Delegato (UE) 2019/945 (di seguito indicato come Regolamento) stabilisce i requisiti di progettazione e di fabbricazione dei sistemi aeromobili senza equipaggio (Unmanned Aircraft Systems, «UAS») destinati ad essere impiegati nella categoria «aperta» secondo le norme e le condizioni definite dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/947.

Le attività, di progettazione, produzione, manutenzione ed esercizio degli UAS devono inoltre soddisfare i requisiti essenziali di cui all'allegato IX del Regolamento (UE) 2018/1139.

Il Regolamento si applica:

  • agli UAS che non sono considerati giocattoli e che, per quanto riguarda i rischi diversi da quelli legati alla sicurezza di volo degli UAS, devono rispondere ai requisiti di sicurezza e di tutela della salute di cui alla Direttiva 2006/42/CE;
  • agli UAS considerati giocattoli e che, per quanto riguarda i rischi diversi da quelli legati alla sicurezza di volo degli UAS, devono rispondere ai requisiti di cui alla Direttiva 2009/48/CE.

Il Regolamento stabilisce, inoltre, le norme per la messa a disposizione sul mercato e per la libera circolazione nell'Unione degli UAS destinati a essere impiegati nella categoria «aperta» e dei componenti aggiuntivi di identificazione remota.

Ai suddetti UAS si applicano le norme in materia di vigilanza del mercato dell'Unione e di controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione di cui al Regolamento (UE) 2019/1020, comprese le disposizioni riguardanti lo scambio di informazioni tramite il sistema di allarme rapido (RAPEX).

 

Attività di vigilanza del mercato sugli UAS

 

Con Decreto Legislativo 12 ottobre 2022 n. 157, ENAC è stato designato quale Autorità di Vigilanza del Mercato degli UAS, in applicazione dell’art. 10 del Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e la conformità dei prodotti.

In qualità di Autorità di vigilanza del mercato degli UAS, ENAC organizza e svolge le proprie attività al fine di garantire l'efficace vigilanza del mercato sui prodotti UAS messi in vendita sia online sia attraverso i canali tradizionali.

Nello svolgimento dei compiti di Autorità di Vigilanza del Mercato, ENAC agisce con i poteri previsti dall’art. 14 del Regolamento (UE) 2019/1020 e può imporre all’operatore economico interessato (fabbricante, rappresentante autorizzato del fabbricante, importatore distributore), attraverso provvedimenti motivati, l’adozione di misure ritenute appropriate nel caso in cui un prodotto UAS possa compromettere la salute o la sicurezza degli utilizzatori o non sia conforme alla normativa di armonizzazione.

Tali provvedimenti si sostanziano nella richiesta di adozione di:

  • misure correttive adeguate e proporzionate per porre fine a non conformità o eliminare un rischio
  • divieto alla messa a disposizione dell’UAS sul mercato
  • ritiro o richiamo immediato dell’UAS e allerta del pubblico sul rischio esistente
  • distruzione o messa fuori uso dell’UAS

Inoltre, nel caso in cui un UAS possa presentare un rischio solo a determinate condizioni o solo per determinati utilizzatori finali, ENAC può imporre:

  • l'apposizione sul prodotto delle opportune avvertenze, formulate in modo chiaro e facilmente comprensibili, sui rischi che può presentare
  • la fissazione di condizioni preliminari alle quali il prodotto in questione può essere messo a disposizione sul mercato
  • l'allerta immediata e opportuna degli utilizzatori finali a rischio, anche mediante la pubblicazione di avvertenze specifiche
Cooperazione con le Autorità di Controllo

Per lo svolgimento dei compiti di Autorità di Vigilanza del mercato degli UAS, ENAC si avvale della collaborazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) e della Guardia di Finanza (GDF), in qualità di autorità incaricate del controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell’Unione Europea, ciascuna nell’ambito delle rispettive attribuzioni.

In tale contesto, ENAC, ADM e GDF prevedono iniziative coordinate e sinergiche in termini di verifiche sul territorio nazionale, attraverso azioni articolate in diverse fasi e un preciso iter procedurale-amministrativo.

 

Sanzioni

 

Come previsto dall’art. 11 del Decreto Legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, ENAC, in qualità di Autorità di Vigilanza del Mercato, può procedere all’accertamento e all’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei casi di:

  • violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafi 3, lettere a), b), c) e d), e 4, e all'articolo 7, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2019/1020. In questo caso l’operatore economico è soggetto, per ogni singola violazione, alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 60.000 euro
  • mancata adozione delle misure correttive imposte dall’Autorità di vigilanza ai sensi dell'articolo 16, paragrafi 2 e 3, lettere a), b), c), d), e), f) e g), del Regolamento (UE) 2019/1020. In questo caso l’operatore economico è soggetto, per ciascuna misura non adottata, alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 60.000 euro

 

Reclami/segnalazioni

 

Chiunque può presentare ad ENAC una segnalazione di non conformità al Regolamento (UE) 2019/945 o di rischio compilando il modulo allegato con oggetto:

“ENAC - DIREZIONE REGOLAZIONE E RICERCA MOBILITA’ INNOVATIVA MODULO RECLAMI / SEGNALAZIONI NON CONFORMITA’ UAS”

 da inviare via pec all’indirizzo: protocollo@pec.enac.gov.it

Tale segnalazione verrà raccolta in un apposito registro istituito presso la Direzione Regolazione e Ricerca Mobilità Innovativa dell’ENAC e opportunamente gestito.

Nel modulo devono essere inserite le seguenti informazioni:

  • I dati di colui che presenta la segnalazione
  • i dettagli del presunto mancato rispetto al Regolamento Delegato (UE) 945/2019, compresi gli eventuali documenti o altro materiale di supporto alla segnalazione
  • l'indicazione se qualche danno è stato causato a colui che ha presentato la segnalazione o a terzi

La segnalazione potrà specificare i requisiti di legge che colui che presenta la segnalazione sostiene non siano stati rispettati.

Non sono prese in considerazione segnalazioni anonime.

Una volta ricevuta una segnalazione, ENAC verifica le prove addotte a sostegno della stessa e valuta i documenti e gli altri materiali o informazioni fornite.

I giudizi di valore presentati da colui che ha inviato la segnalazione non sono considerati come prova.

Sulla base delle analisi di cui sopra, ENAC decide in merito alla ricevibilità della segnalazione.

 

Se la segnalazione è ritenuta irricevibile, ENAC informa colui che l’ha inviata per iscritto, indicando i motivi della decisione.

Se la segnalazione viene considerata ricevibile, ENAC avvia un processo di verifica sul prodotto in questione e, in base all’esito dello stesso, procede con i conseguenti adempimenti, informandone gli interessati.

 

Modulistica

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