Coronavirus COVID-19: informazioni ai passeggeri

Roma
Disponibile la Legge 18 febbraio 2022, n. 11, recante nuove disposizioni relative agli spostamenti da e per le isole con il resto del territorio italiano.
Immagine di passeggeri

Informazioni dettagliate sulle disposizioni in vigore sono disponibili sul sito web del Ministero della Salute - sezione COVID-19 - Viaggiatori

Questionario interattivo predisposto dall'Unità di Crisi della Farnesina (Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale) attraverso il quale è possibile reperire le informazioni di carattere generale in merito alla normativa vigente in Italia in materia di spostamenti da/per l’estero.

Data Avviso
22 febbraio 2022

Si rende disponibile la Legge 18 febbraio 2022, n. 11, in vigore dal 19 febbraio 2022, recante, all’art. 5 quater, nuove disposizioni relative agli spostamenti da e per le isole con il resto del territorio italiano.

In particolare, l'accesso ai mezzi di trasporto aerei, marittimi e terrestri e il loro utilizzo, per gli spostamenti da e per le isole con il resto del territorio italiano, è consentito anche ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base.

27 gennaio 2022

Si rende disponibile l'Ordinanza del Ministro della Salute del 27 gennaio 2022, in vigore dal 1 febbraio 2022, sulle misure per gli arrivi dall’estero.

14 gennaio 2022

Si rende disponibile l'Ordinanza del Ministro della Salute del 14 gennaio 2022 - Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

7 gennaio 2022

Si rende disponibile la circolare del 7 gennaio 2022 del Ministero della Salute "Ordinanza del Ministro della salute del 14 dicembre 2021, decreti-legge n.221 del 24 dicembre 2021 e n. 229 del 30 dicembre 2021: chiarimenti" relativamente ad alcune regole per l’ingresso in Italia definite con la precedente Ordinanza del Ministro della salute 22 ottobre 2021.

29 dicembre 2021

Si rende disponibile per i passeggeri il comunicato stampa della compagnia ITA Airways relativo alla messa a disposizione di 100.000 mascherine FFP2:

26 dicembre 2021

Si rende disponibile il Decreto Legge 24 dicembre 2021, n. 221 Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, riguardante all'art. 4 anche l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per l'accesso e l'utilizzo ai mezzi di trasporto così come specificato nel decreto.


Entrata in vigore del provvedimento: 25/12/2021.

15 dicembre 2021

Si rende di seguito disponibile l'Ordinanza del Ministro della Salute del 14 dicembre 2021 relativa al regime per gli spostamenti in entrata e in uscita da Stati e territori esteri.

26 novembre 2021

Si rendono di seguito disponibili il Comunicato n.73 del Ministero della Salute e l'Ordinanza del Ministro della Salute relativi al divieto d’ingresso in Italia a chi negli ultimi 14 giorni è stato in Sudafrica, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Mozambico, Namibia, Eswatini. 

1° settembre 2021

Si rendono disponibili l'Ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 30 agosto 2021 e le relative "Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel trasporto pubblico":

L'Ordinanza produce effetti dal 30 agosto 2021.

Per ulteriori informazioni si invita a consultare la pagina web del Ministero della Salute - sezione COVID-19 - Viaggiatori.

31 luglio 2021

Si rende disponibile l'ordinanza del Ministro della Salute del 29 luglio 2021.

L'ordinanza produce effetti dal 31 luglio 2021 fino al 30 agosto 2021.

Per ulteriori informazioni si invita a consultare la pagina web del Ministero della Salute COVID 19 Viaggiatori.

18 giugno 2021

Ulteriori misure urgenti in materia di epidemia da COVID-19

Si rende disponibile l'ordinanza del Ministro della Salute del 18 giugno 2021 relativa all'obbligo di presentazione all'atto dell'imbarco di una delle certificazioni verdi COVID-19 per chiunque fa ingresso per una qualsiasi durata nel territorio nazionale da Stati o territori di cui all'elenco C dell'allegato 20 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021 :

5 maggio 2021

Ulteriori misure urgenti in materia di epidemia da COVID-19

Si rendono disponibili il Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19" e il Decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44 "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici".

26 aprile 2021

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

Si rende disponibile l'Ordinanza del Ministro della Salute del 25 aprile 2021 che stabilisce “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” e che produce effetti dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e fino al 12 maggio 2021:

In proposito l'ENAC rende noto di aver trasmesso una comunicazione ai vettori italiani, stabiliti e non stabiliti in Italia e stranieri operanti in Italia, relativamente alle nuove misure per l'ingresso in Italia di persone fisiche che abbiano transitato o soggiornato in India nei quattordici giorni antecedenti.

Per saperne di più vai alla pagina Ingresso in Italia di persone fisiche che abbiano transitato o soggiornato in India nei quattordici giorni antecedenti - Entry or transit in the national territory of passengers who have transited or stayed in India in the previous fourteen days

9 aprile 2021

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

Si rende disponibile l'Ordinanza del Ministero della Salute del 2 aprile 2021 che stabilisce “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” e che produce effetti dal 7 aprile 2021 e fino al 30 aprile 2021:

8 aprile 2021

Ulteriori informazioni riguardanti gli spostamenti sono disponibili sul sito del Ministero della Salute - Sezione Covid-19 - Viaggiatori

12 marzo 2021

Ulteriori misure urgenti per la sperimentazione di voli Covid-tested

Si rende disponibile l'Ordinanza del Ministero della Salute del 9 marzo 2021 che stabilisce “Ulteriori misure urgenti per la sperimentazione di voli Covid-tested”:

In proposito l'ENAC rende noto di aver trasmesso, in data 12 marzo 2021, una comunicazione ai vettori italiani, stabiliti e non stabiliti in Italia e stranieri operanti in Italia, relativamente alle nuove misure per la sperimentazione di voli “Covid-tested” riguardanti l’Aeroporto internazionale “Leonardo da Vinci” di Roma Fiumicino e l’Aeroporto internazionale di Milano Malpensa, definite dall’Ordinanza del Ministero della Salute del 9 marzo 2021.

Per saperne di più vai alla pagina Nuove misure per la sperimentazione di voli “Covid-tested” - Aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Malpensa New measures for the experimentation of Covid-tested flights - Rome Fiumicino and Milan Malpensa Airports

8 marzo 2021

Ulteriori disposizioni attuative delle misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19

Si rende disponibile il DPCM del 2 marzo 2021.

Le disposizioni del decreto si applicano dalla data del 6 marzo 2021, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, e sono efficaci fino al 6 aprile 2021.

31 gennaio 2021
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19  

Si rende disponibile l'ordinanza del 30 gennaio 2021 del Ministro della Salute che proroga il blocco dei voli in partenza dal Brasile e il divieto di ingresso in Italia di chi negli ultimi 14 giorni vi è transitato.  
 
Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, l'ordinanza del Ministro della Salute del 16 gennaio 2021recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento, è rinnovata fino al 15 febbraio 2021.
 
Per ulteriori informazioni si rimanda alla pagina dedicata sul sito del Ministero della Salute e al sito www.viaggiaresicuri.it 
 
24 gennaio 2021

Nuove misure imposte dal Governo francese per le persone fisiche che arrivano in Francia dai Paesi UE

Al fine di contenere il diffondersi della epidemia da COVID 19, Il Governo francese ha disposto nuove misure sanitarie per le persone fisiche che arrivano nel territorio francese dai Paesi UE e quindi anche dall'Italia.

Per entrare in Francia da Paesi UE è richiesto tampone molecolare (PCR) effettuato ENTRO 72 ORE  precedenti l'arrivo in Francia.

La nuova misura entra in vigore dalle ore 24 del giorno 24 gennaio 2021.

Per ulteriori informazioni visitare il sito: www.viaggiaresicuri.it (Servizio dell'Unità di Crisi della Farnesina)

22 gennaio 2021

Ulteriori disposizioni attuative delle misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19

Si rende disponibile il DPCM del 14 gennaio 2021.

Le disposizioni del decreto si applicano dalla data del 16 gennaio 2021, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, e sono efficaci fino al 5 marzo 2021.

16 gennaio 2021

Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria

Si rende disponibile l'Ordinanza del Ministro della Salute del 16 gennaio 2021 che stabilisce "Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria" ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19: ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, è interdetto il traffico aereo dal Brasile.

Sono vietati l’ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Brasile.

Ordinanza del Ministro della Salute del 16 gennaio 2021

Si informa che sono esclusi dal provvedimento i voli di Stato, di emergenza sanitaria, cargo.

24 dicembre 2020 Si rende di seguito disponibile l'Ordinanza del 23 dicembre 2020 del Ministro della Salute di concerto con il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti riguardante Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU Serie Generale n.318 del 23-12-2020)
20 dicembre 2020

Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria

Si rende disponibile l'Ordinanza del Ministro della Salute del 20 dicembre 2020 che stabilisce "Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria" ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, è interdetto il traffico aereo dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord.

Sono vietati l’ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei quattordici giorni antecedenti all'ordinanza hanno soggiornato o transitato nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord.

Ordinanza del Ministro della Salute del 20 dicembre 2020.

Comunicato stampa ENAC n. 66/2020: ENAC: interdetti i voli dal Regno Unito (Gran Bretagna e Irlanda del Nord) in applicazione dell’Ordinanza del Ministro della Salute

7 dicembre 2020

Si rende disponibile il DPCM del 3 dicembre 2020.

Le disposizioni del decreto si applicano dalla data del 4 dicembre 2020, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, e sono efficaci fino al 15 gennaio 2020.

6 novembre 2020

Richiamo al rispetto dei diritti dei passeggeri: obbligo di rimborso del biglietto ai passeggeri che non possono usufruire dei voli a causa delle restrizioni anti Covid-19

L’ENAC ha inviato una lettera alle compagnie aeree che operano voli da e per il territorio italiano in merito al rispetto dei diritti dei passeggeri che non possono usufruire dei biglietti aerei già acquistati, a causa delle nuove misure per il contrasto e il contenimento dell'emergenza da Covid-19, disposte dal Governo a protezione della salute dei cittadini.
Con il DPCM del 3 novembre, infatti, sono state introdotte restrizioni che limitano la circolazione delle persone fisiche da e per alcune Regioni italiane, situate nelle zone rosse e arancioni.

L’Ente ricorda che le compagnie hanno l’obbligo di rimborsare i passeggeri con voli programmati sugli aeroporti situati in queste zone, che, per motivi indipendenti dalla loro volontà, non possono usufruire del volo.
In tale situazione non è invece dovuta la compensazione pecuniaria di cui all'art. 7 del Reg. (CE) 261/2004, trattandosi di una causa di cui il vettore non è ritenuto responsabile.

Per rimarcare le nuove disposizioni vigenti nel nostro Paese, a tutela dei diritti dei passeggeri del trasporto aereo, come da regolamenti comunitari di riferimento, l’ENAC ha scritto anche alle associazioni di settore IBAR (Italian Board of Airline Representatives) e IATA (International Air Transport Association).

Vai al Comunicato Stampa

5 novembre 2020

Ulteriori disposizioni attuative delle misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19

Si rende disponibile il DPCM del 3 novembre 2020.

Le disposizioni del decreto si applicano dalla data del 6 novembre 2020, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, e sono efficaci fino al 3 dicembre 2020.

14 ottobre 2020

Ulteriori disposizioni attuative delle misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19

Si rende disponibile il DPCM del 13 ottobre 2020.

Le disposizioni del decreto si applicano dalla data del 14 ottobre 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, come prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020, e sono efficaci fino al 13 novembre 2020.

12 ottobre 2020

Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria

Si rende disponibile l'Ordinanza del Ministro della Salute del 7 ottobre 2020 che stabilisce "Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria" per le persone che intendono fare ingresso nel territorio nazionale e che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Belgio, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Repubblica Ceca e Spagna, ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020, come prorogato dal decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125.

L'ordinanza produce effetti dall’8 ottobre 2020 e sino all'adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e comunque non oltre il 15 ottobre 2020.

Ordinanza del Ministro della Salute del 7 ottobre 2020

Per saperne di più vai alla pagina dedicata sul sito del Ministero della Salute

 

22 settembre 2020

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

Si rende disponibile l'Ordinanza del Ministro della Salute del 22 settembre 2020 che stabilisce "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" per i passeggeri provenienti da Croazia, Francia (limitatamente alle  Regioni  Alvernia-Rodano-Alpi,  Corsica, Hauts-de-France,   Île-de-France,   Nuova    Aquitania,    Occitania, Provenza-Alpi-Costa azzurra), Grecia, Malta e Spagna. L'ordinanza produce effetti dal 22 settembre 2020  e sino all'adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e comunque non oltre il 7 ottobre 2020.

Ordinanza del Ministro della Salute del 21 settembre 2020

8 settembre 2020

Proroga delle misure di contenimento COVID-19

Si rende disponibile il DPCM del 7 settembre 2020.

Le disposizioni del decreto si applicano dalla data dell’8 settembre 2020 e sono efficaci fino alla data del 7 ottobre 2020.

13 agosto 2020

Misure restrittive imposte dal Ministro della Salute nei confronti dei passeggeri provenienti da Croazia, Grecia, Malta, Spagna e Colombia.

Si rende disponibile l'Ordinanza del Ministro della Salute del 12 agosto 2020, che stabilisce "Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria" per i passeggeri provenienti da Croazia, Grecia, Malta e Spagna e "Divieti di ingresso e transito" per i passeggeri provenienti dalla Colombia e produce effetti dal 13 agosto 2020 sino all’adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e comunque non oltre il 7 settembre 2020.

Ordinanza del Ministro della Salute del 12 agosto 2020

10 agosto 2020

Proroga delle misure di contenimento COVID-19

Si rende disponibile il DPCM del 7 agosto 2020

Nel DPCM vengono prorogate, fino al 7 settembre 2020, le misure precauzionali minime per contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19.

5 agosto 2020

Si informa che l'ENAC nei giorni scorsi ha scritto alla compagnia aerea Ryanair, informando contestualmente l’Autorità irlandese, in merito alle ripetute violazioni delle norme sanitarie anti Covid-19 a bordo degli aeromobili. Se continuano le criticità ENAC valuterà la sospensione dei voli Ryanair da e per l’Italia.

Per saperne di più scarica il Comunicato Stampa n. 42/2020.

31 luglio 2020 Si informa che sono stati pubblicati dal G7 i Principi di Alto Livello in materia di trasporto.
27 luglio 2020

Misure restrittive imposte dal Ministro della Salute nei confronti dei passeggeri provenienti da Bulgaria e Romania.

Si rende disponibile l'Ordinanza del Ministro della Salute del 24 luglio 2020, che disciplina l'ingresso nel territorio nazionale di passeggeri provenienti da Bulgaria e Romania, con effetti fino al 31 luglio 2020: 

Ordinanza del Ministro della Salute del 24 luglio 2020

24 luglio 2020

Nuove disposizioni in materia di voucher

Con Legge 17 luglio 2020 n.77, pubblicata in G.U. n.180 del 18 luglio 2020, è stato convertito in legge, con modifiche, il decreto–legge 19 maggio 2020, n.34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Tra le modifiche previste dalla Legge 17 luglio 2020, n.77 rilevanti sono quelle apportate alle procedure per il rilascio dei voucher, con effetti anche su quelli emessi prima dell’entrata in vigore della stessa Legge di conversione.
Le nuove disposizioni e modifiche sono contenute all’interno dell’art. 182 “Ulteriori misure di sostegno per il settore turistico” della suddetta Legge di conversione.

In particolare si evidenzia la modifica all’art. 88-bis del decreto legge 17 marzo 2020, n.18 convertito dalla Legge 24 aprile 2020 n.27 che determina la modifica del periodo di validità del voucher dai 12 ai 18 mesi. Nel dettaglio il nuovo comma 12 bis prevede che la durata dei 18 mesi venga applicata anche ai voucher già emessi alla data di entrata in vigore della nuova disposizione.

Le compagnie aeree, per i contratti instaurati con effetto dall’11 marzo al 30 settembre 2020, che recedono entro il 31 luglio 2020 per motivi di emergenza sanitaria connessi al COVID-19, possono restituire l’importo del biglietto attraverso voucher senza che sia richiesta alcuna forma di accettazione da parte del destinatario.
Inoltre il voucher può essere emesso e utilizzato anche per servizi resi da un altro operatore appartenente allo stesso gruppo societario.

Decorsi i 18 mesi dalla data di emissione per voucher non usufruiti sarà corrisposto il rimborso dell’importo versato entro 14 giorni dalla scadenza.

Il comma 12-bis prevede che “limitatamente ai voucher emessi, in attuazione del presente articolo, in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre, il rimborso di cui al secondo periodo può essere richiesto decorsi dodici mesi dall’emissione ed è corrisposto entro quattordici giorni dalla richiesta”.

Il comma 12-ter invece prevede l’istituzione di un fondo da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l’anno 2020 e di 1 milione di euro per l’anno 2021, per l’indennizzo a favore dei consumatori titolari di voucher messi e non utilizzati alla scadenza e non rimborsati a causa dell’insolvenza o del fallimento dell’operatore turistico o del vettore. L’indennizzo è riconosciuto nel limite della dotazione del fondo e i criteri, le modalità e le misure dell’indennizzo stesso saranno definiti con regolamento adottato entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione stessa.

Per maggiori dettagli si rimanda al testo della Legge 17 luglio 2020 n.77 pubblicata in G.U. n. 180 del 18 luglio 2020.

Vedi anche il Comunicato Stampa n. 41/2020.

17 luglio 2020

Nuove disposizioni in merito all'imbarco di bagagli a mano

L'ENAC rende noto di aver trasmesso, in data 15 luglio 2020, una comunicazione ai vettori italiani, stabiliti e non stabiliti in Italia e stranieri operanti in Italia, relativamente alle nuove disposizioni in merito all'imbarco di bagagli a mano.

Si fa riferimento alla nota 61946 del 25 giugno u.s. riguardante l’oggetto informando che il DPCM del 14 luglio 2020 ha ribadito l’obbligo di distanziamento interpersonale di un metro a bordo degli aeromobili.

E’ consentito di derogare a tale prescrizione qualora i vettori, oltre a rispettare una serie di prescrizioni, vedi Allegato 15 al citato DPCM, definiscano con i gestori aeroportuali specifiche procedure che permettano l’imbarco di bagaglio a mano di dimensioni consentite per la collocazione nelle cappelliere, mettendo in atto idonee misure di imbarco e di discesa selettive, in relazione ai posti assegnati a bordo dell’aeromobile, garantendo i dovuti tempi tecnici operativi al fine di evitare assembramenti nell’imbarco e nella discesa e riducendo al minimo le fasi di movimentazione (ad es. chiamata individuale dei passeggeri al momento dell’imbarco e della discesa, in modo da evitare contatti in prossimità delle cappelliere).

Inoltre, lo stesso DPCM chiarisce che gli indumenti personali (giacca, cappotto, maglione ecc..) da collocare nelle cappelliere, dovranno essere custoditi in un apposito contenitore monouso, consegnato dal vettore al momento dell’imbarco, per evitare il contatto tra gli indumenti personali dei viaggiatori nelle stesse cappelliere.

  • DPCM del 14 luglio 2020
  • ALLEGATO 1 - Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative
  • ALLEGATO 2 - Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del Covid-19 in materia di trasporto pubblico


    English version

    Subject: new rules regarding the boarding of hand baggage

    With reference to the previous note 61946 of 25 June 2020, same subject informing that Prime Ministry Decree of 14 July 2020 has confirmed the obligation of one-meter interpersonal distance on board aircrafts.

    It is permitted to derogate from that obligation, if carriers, in addition to meeting a series of requirements, see Annex 15 of the aforementioned Decree, will define with airport managing bodies specific procedures that allow boarding of hand baggage of permitted dimension for placement in the overhead bins putting in place appropriate and selective embarking and disembarking measures in relation to assigned seats on board.

    Those measures have to ensure the technical operational timing in order to avoid gatherings in boarding and de-boarding by minimizing the stages of movement (for example the individual passenger call at the time of embarking and disembarking so as to avoid contacts near the overhead bins.

    In addition, the same Prime Ministry Decree clarifies that personal clothing (jacket, coat and sweater) to be placed in the overhead bins must be kept in a special single-use container delivered by the carrier at boarding in order to avoid contacts between passengers' personal clothing inside the overhead bins.

17 luglio 2020

Misure restrittive imposte dal Ministro della Salute nei confronti dei passeggeri provenienti da Serbia, Kosovo e Montenegro

L'ENAC rende noto di aver emesso un Notam in merito all'ordinanza emanata il 16 luglio 2020 dal Ministro della Salute relativamente al divieto di ingresso e transito nel territorio italiano delle persone che abbiano soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti in Serbia, Montenegro e Kosovo. L'ordinanza aggiunge i tre suddetti Stati alla lista dei Paesi a rischio.

Ordinanza del Ministro della Salute del 16 luglio 2020

9 luglio 2020

Misure restrittive imposte dal Ministro della Salute nei confronti dei passeggeri provenienti da alcuni Paesi extra UE


L’ENAC rende noto di aver trasmesso in data 9 luglio 2020 una comunicazione ai vettori italiani, stabiliti e non stabiliti in Italia e stranieri operanti in Italia, in merito all'ordinanza emanata in data odierna dal Ministro della Salute  al fine di contenere la diffusione del COVID 19 in Italia.

Le persone che negli ultimi quattordici giorni hanno soggiornato o sono transitate nei seguenti Paesi non possono entrare in Italia per nessun motivo o condizione:
Armenia, Barhein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina,Cile, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Domenicana.

A prescindere dai Paesi sopra richiamati, l’ingresso in Italia dall’estero è condizionato al rilascio di una dichiarazione al vettore o ai soggetti delegati ai controlli di non aver soggiornato o di non essere transitati in uno dei sopra richiamati paesi negli ultimi quattordici giorni antecedenti.

L’Ordinanza sarà in vigore dalla data odierna fino al 14 luglio p.v.

Sarà cura delle compagnie interessate provvedere ad informare i passeggeri di quanto disposto.

Ordinanza del Ministro della Salute del 9 luglio 2020

 

English version

New Sanitary measures issued in Italy regarding some Extra EU Countries.

ENAC notifies to have sent on 9 July 2020 a communication to Italian carriers, to those established and to those  not established in Italy   and to foreign carriers operating in Italy.

The Italian Minister of Health  issued today a new Order to limit the COVID epidemic spread in Italy.

Persons who during the last fourteen days stayed or transited in Armenia, Barhein, Bangladesh, Brasil, Bosnia Erzegovina,Chile, Kuwait, FYROM, Moldova, Oman, Panama, Peru, Dominican Republic are not allowed to enter in Italy for any reason or condition.

By way of derogation the entry into Italy is allowed to persons with registered residence in Italy prior to the date of the Order (9 July 2020).

Direct or indirect flights with the mentioned countries are suspended.

Persons coming from any foreign Country have to release a self declaration to the carrier and to the Authorities delegated to control, with the indication that they did not stay or transit in one of those Countries listed in the Order during the last fourteen days.

This provision will expire on 14th  July next .

8 luglio 2020

Misure restrittive imposte dal Ministro della Salute nei confronti dei passeggeri provenienti dal Bangladesh.

L’ENAC rende noto di aver trasmesso in data 8 luglio 2020 una comunicazione ai vettori italiani, stabiliti e non stabiliti in Italia e stranieri operanti in Italia, in merito alle misure restrittive imposte dal Ministro della Salute nei confronti dei passeggeri provenienti dal Bangladesh.

Tenuto conto dell’attuale rilievo di numerosi casi positivi al COVID 19 riscontrati tra i passeggeri in arrivo dal Bangladesh, il Ministro della Salute ha disposto che i passeggeri con provenienza dal Bangladesh con volo a tratta singola o multi tratta non possono fare ingresso sul territorio italiano.

Tutte le compagnie aeree interessate sono invitate a non imbarcare passeggeri originanti in qualunque modo dal Bangladesh.

English version

Restrictive measures imposed by the Minister of Health on passengers from Bangladesh.

ENAC notifies to have sent on 8 July 2020 a communication to Italian carriers, to those established and to those  not established in Italy   and to foreign carriers operating in Italy.

In consideration of the reported current relevance of numerous positive cases to COVID 19 among passengers arriving from Bangladesh, the Minister of Health determined that passengers coming from Bangladesh with direct or stopover flights are not allowed to enter in Italy.

Therefore, all interested airlines must not board passengers originating in any way from Bangladesh.

7 luglio 2020

Si informa che, con l’odierno Comunicato n. 214, il Ministro della Salute ha ordinato la sospensione dei voli in arrivo dal Bangladesh.

In accordo con il Ministro degli Esteri tale sospensione sarà valida per una settimana durante la quale si lavorerà a nuove misure cautelative per gli arrivi extra Schengen ed extra Ue.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti visitare il sito del Ministero della Salute, del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e www.viaggiaresicuri.it (Unità di Crisi della Farnesina).

26 giugno 2020 Pubblicati nella pagina Emergenza COVID-19 - Misure di esenzione, Linee Guida e Note Informative ENAC i chiarimenti ai vettori in merito all’utilizzo delle cappelliere e il Comunicato Stampa n. 34/2020.
26 giugno 2020 Pubblicato nella pagina Emergenza COVID-19 - Misure di esenzione, Linee Guida e Note Informative ENAC il Comunicato Stampa n. 33/2020 relativo alla comunicazione di ENAC ai vettori aerei sul divieto dell’uso delle cappelliere per motivi sanitari.
25 giugno 2020 Pubblicata nella pagina Emergenza COVID-19 - Misure di esenzione, Linee Guida e Note Informative ENAC la Comunicazione ai vettori a seguito di indicazioni del Ministero della Salute inviata in data 25 giugno 2020 e i relativi moduli di autodichiarazione.
22 giugno 2020

Comunicato stampa ENAC 32/2020

L’ENAC sta avviando sanzioni a compagnie per mancato rispetto del Regolamento: per cancellazioni di voli per cause non riconducibili all’emergenza Covid è previsto il rimborso del biglietto

18 giugno 2020

Si informa che dal 3 giugno 2020 sono state rimosse le restrizioni alla circolazione delle persone fisiche all’interno del territorio nazionale e nell’area europea, Schengen, Regno Unito e Irlanda del Nord.

Pertanto le cancellazioni operate dalle compagnie a partire dal 3 giugno 2020 non sembra possano essere ricondotte, salvo casi specifici, alle fattispecie di impedimento determinate dal COVID-19, previste dall’art. 88 bis della Legge n. 27 del 24 aprile 2020, bensì determinate da scelte attribuibili alla volontà del vettore.

La disciplina applicabile a dette cancellazioni è rappresentata dunque dal Regolamento (CE) 261/2004, che prevede l’informativa al passeggero, la riprotezione, il rimborso del prezzo del biglietto (e non la corresponsione del voucher) e la compensazione, ove dovuta.

Le stesse regole valgono per la rinuncia del passeggero che, salvo motivi di impedimento legati a situazioni COVID-19 ancora attuali, decida di non partire. In tale caso sono applicabili le condizioni di trasporto e tariffarie previste dal vettore per il biglietto aereo acquistato e non le previsioni di cui allo stesso art. 88 bis della Legge n. 27 del 24 aprile 2020 che dà diritto all’ottenimento del voucher.

In caso di cancellazione del volo, qualora il rimborso venisse negato, è possibile presentare un reclamo seguendo le informazioni e le istruzioni contenute nelle pagine del sito ENAC dedicate a Cancellazione del volo e Modalità di reclamo per negato imbarco, cancellazione e ritardo prolungato del volo.

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15 giugno 2020

Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro della Salute n. 245 del 12 giugno 2020. Le disposizioni del decreto producono effetti dalla data del 15 giugno 2020 e fino al 14 luglio 2020.

5 giugno 2020

Si precisa che l’ENAC, così come previsto dal DPCM del 17 maggio 2020, non è responsabile del rispetto delle misure sanitarie ivi imposte che prevedono il distanziamento nella misura di 1 mt. tra i passeggeri.

Ai sensi dell'all. 15 del suindicato DPCM, in vigore fino al 14 giugno, TUTTI i vettori operanti in Italia, indipendentemente dalla nazionalità sono tenuti all'obbligo di tale distanziamento.
Dopo il 14 giugno, in mancanza di diverse indicazioni del Ministero della salute, in Italia si applicheranno le Linee guida EASA, le quali non sono prescrittive, ma suggeriscono che, ove possibile, si debba rispettare a bordo la distanza di 1.5 mt. 

I vettori che vendono tutti i posti da ora al 14 giugno senza tenere conto dell'obbligo di distanziamento lo fanno a rischio di sanzione (che viene accertata all'arrivo in Italia, e quindi a posteriori) anche penale. 
L'ENAC provvede prontamente a verificare e segnalare al Ministero della salute i casi sospetti che si evincono dal numero maggiore di passeggeri rispetto al coefficiente consentito dell'aeromobile.

I componenti di nuclei familiari conviventi possono sedere vicini.

Inoltre con nota del Direttore Generale ENAC-DG-26/05/2020-0051694-P - Obbligo del rispetto del distanziamento interpersonale a bordo degli aeromobili, negli aeromobili che hanno configurazione con due file di sedili da tre posti, in base a quanto stabilito nell'all. 15 del DPCM 17 maggio 2020, se i sedili sono disposti nella direzione di marcia dell'aeromobile, può non essere rispettato il distanziamento verticale perché i passeggeri sono separati dallo schienale e si danno le spalle (cioè non si trovano faccia a faccia). A queste condizioni si può lasciare libero il sedile di mezzo e occupare tutte le file dell'aeromobile.

Rimane fermo l'obbligo di indossare la mascherina per tutto il viaggio.

Non esistono deroghe se non per i voli di rimpatrio coordinati da Maeci (concessa da Ministero della salute).

3 giugno 2020

Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro della Salute n. 227 del 2 giugno 2020. Le disposizioni del decreto producono effetti fino al 14 giugno 2020. 

27 maggio 2020 Si rende disponibile la Lettera ENAC-DG-26/05/2020-0051694-P - Obbligo del rispetto del distanziamento interpersonale a bordo degli aeromobili.
22 maggio 2020 Si rende disponibile la Lettera ENAC-DG-21/05/2020-0050328-P - Linee guida fase 2. La ripartenza del settore aereo
21 maggio 2020 Si informa che è disponibile il documento "COVID-19 Aviation Health Safety Protocol" predisposto da EASA insieme allo European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC).
18 maggio 2020

Si rende di seguito disponibile la normativa nazionale di recente emissione:
 

Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33 - "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" entrato in vigore il 16/05/2020:

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 - "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19". 

Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 207 del 17 maggio 2020. Le disposizioni del decreto producono effetti fino al 2 giugno 2020.

11 maggio 2020

La Legge n. 27 del 24 aprile 2020, all’art.88bis ha stabilito che per contratti relativi a titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici con effetto dall'11 marzo 2020 al 30 settembre 2020, quando le prestazioni non siano rese a causa degli effetti derivanti dallo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, la controprestazione già ricevuta può essere restituita mediante un voucher di pari importo valido per un anno dall'emissione. L'emissione del voucher o il rimborso del biglietto deve essere effettuata entro 30 giorni dalla comunicazione.

In sintesi, per i voli cancellati dall’11 marzo al 30 settembre 2020 per motivi legati al Covid-19, ad eccezione dei casi previsti dal comma 1 al comma 7 dell’art.88bis, il vettore può emettere un voucher di pari importo del prezzo del biglietto aereo, valido per un anno dall’emissione. 

L'emissione del voucher assolve l’obbligo di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario.

English version

Law n.27 of 24 April 2020, article 88bis, paragraph 11 and 12 states that for contracts relating to travel, vacation and tourist packages with effect from 11 March 2020 to 30 September 2020, when the services are not rendered due to the effects deriving from the epidemiological state of emergency from COVID-19, the counter-performance already received can be returned by means of a voucher of the same amount valid for one year from the issue. The issue of the voucher or the ticket refund must be made within 30 days of the communication.

This means that for flights cancelled from 11 March 2020 to 30 September 2020 due to COVID-19, with the exception of cases reported in the previous paragraph 1 to 7, the air carrier is entitled to offer a voucher of the same amount valid for one year from date of issue.

The issue of the voucher fulfills the reimbursement obligation and does not require any form of acceptance by the passenger.

4 maggio 2020

Si informa che in data 30 aprile 2020 è entrata in vigore la Legge 24 aprile 2020, n. 27 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.

L'art. 1 co. 2 della legge stabilisce che "I decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14, sono abrogati. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14."  

4 maggio 2020

Si rende di seguito disponibile il modulo di autodichiarazione per spostamenti pubblicato dal Ministero dell'Interno e aggiornato al 4 maggio 2020:

Per ulteriori informazioni visitare il sito del Governo Italiano e del Ministero dell'Interno.

30 aprile 2020

Si rende di seguito disponibile il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 183 del 29 aprile 2020, che proroga le misure restrittive fino al 17 maggio 2020 e apporta delle modifiche al precedente DI n. 153 del 12 aprile 2020:

27 aprile 2020

Si rende di seguito disponibile il modulo di autodichiarazione per spostamenti pubblicato dal Ministero dell'Interno e aggiornato al 27 aprile 2020:

Per ulteriori informazioni visitare il sito del Governo Italiano e del Ministero dell'Interno.

23 aprile 2020

Comunicato stampa ENAC 26/2020

ENAC in videoconferenza con le associazioni del trasporto aereo per pianificare la ripartenza del settore in modo coordinato

Si è svolta oggi, 23 aprile 2020, una videoconferenza convocata dal Presidente dell’ENAC, Nicola Zaccheo, con le associazioni del settore aereo per l’apertura di un tavolo operativo sulla ripartenza del comparto e sull’avvio della cosiddetta “Fase 2” dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Il Presidente Zaccheo e il Direttore Generale Alessio Quaranta hanno riepilogato le varie misure sinora adottate dall’Ente, nell'ambito delle proprie competenze, per supportare l’economia del settore, tra cui la sospensione dei canoni relativi alle concessioni aeroportuali e delle fatturazioni ENAC, la proroga dei termini dei pagamenti e delle quote annuali di iscrizione all'Albo Gente dell'Aria.

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21 aprile 2020

Si rende di seguito disponibile il riferimento alla pagina:

Il Centro Europeo Consumatori Italia è il punto di contatto nazionale dell’European Consumer Centres network (ECC-Net), una rete europea cofinanziata dalla Commissione Europea e dagli Stati membri per fornire consulenza ai consumatori europei sui loro diritti e per assisterli in caso di controversie transfrontaliere nell'ambito di acquisto di beni e servizi.

Esiste un Centro Europeo dei Consumatori in ogni stato membro dell’UE, oltre che in Norvegia, Islanda e Regno Unito, che, in caso di  problemi di consumo, aiuta gratuitamente i consumatori a risolverli in collaborazione con gli altri Centri della rete.

14 aprile 2020 Si rende di seguito disponibile il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 153 del 12 aprile 2020, che proroga le misure restrittive fino al 3 maggio 2020:
9 aprile 2020

Si rende di seguito disponibile la comunicazione della Commissione Europea del 18 marzo 2020:

English version

6 aprile 2020

Si rende di seguito disponibile il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 145 del 3 aprile 2020, che proroga le misure restrittive fino al 13 aprile 2020:

30 marzo 2020

Si rende di seguito disponibile il modulo di autodichiarazione per spostamenti rientro dall'estero pubblicato dal Ministero dell'Interno e aggiornato al 28 marzo 2020:

Per ulteriori informazioni visitare il sito del Governo Italiano e del Ministero dell'Interno.

28 marzo 2020

Si rende di seguito disponibile l’Ordinanza del Ministro della Salute del 28 marzo 2020 di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti relativamente ai passeggeri che intendano fare ingresso nel territorio nazionale:

Per ulteriori informazioni visitare il sito del Ministero della Salute e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

26 marzo 2020

Rimpatrio dall'estero

Si comunica che i passeggeri che devono rientrare in Italia dall’estero (da un Paese UE o extra UE) devono rivolgersi all'Unità di Crisi della Farnesina che coordina i rimpatri. Il sito web di riferimento è www.viaggiaresicuri.it.

L’ENAC è competente solo per eventuali autorizzazioni dei voli ma non per organizzare il rimpatrio.

26 marzo 2020

Si rende di seguito disponibile il modulo di autodichiarazione per spostamenti pubblicato dal Ministero dell'Interno e aggiornato al 26 marzo 2020:

Per ulteriori informazioni visitare il sito del Governo Italiano e del Ministero dell'Interno.

25 marzo 2020

Comunicato stampa ENAC 21/2020

ENAC: chiusura temporanea degli aeroporti prorogata al 3 aprile 2020

L’ENAC, Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, informa che la chiusura degli aeroporti è prorogata fino al 3 aprile 2020, in applicazione del decreto numero 127 del 24 marzo 2020 emanato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro della Salute, con il quale, tra le varie disposizioni, viene prorogato il decreto ministeriale n. 112 del 12 marzo 2020 che prevedeva lo stop temporaneo di alcuni scali nazionali.
Gli aeroporti interessati sono i medesimi individuati nel decreto n. 112 del 12 marzo u.s relativo alla razionalizzazione del trasporto a seguito dell’emergenza Covid-19.

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23 marzo 2020

Si rende di seguito disponibile il modulo di autodichiarazione per spostamenti pubblicato dal Ministero dell'Interno e aggiornato al 23 marzo 2020:

Per ulteriori informazioni visitare il sito del Governo Italiano e del Ministero dell'Interno.

23 marzo 2020

Si rende disponibile la nota ENAC-PROT-23/03/2020-0032363-P relativa ai Provvedimenti governativi emergenziali in vigore fino al 03/04/2020 - Utilizzo droni

20 marzo 2020 Si rende disponibile l'informativa #ENACnoicisiamo.
20 marzo 2020 Si comunica lo stop dei voli Lufthansa dal 23 marzo 2020 al 19 aprile 2020 sullo scalo di Venezia.
19 marzo 2020

Al fine di contenere la diffusione della epidemia COVID 19 il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministro della Salute hanno emanato il Decreto 120 del 17 marzo 2020 che contiene nuove misure sanitarie alle quali sono obbligate le persone fisiche che entrano in Italia.

Il Decreto prevede che:

Le persone fisiche che entrano in Italia, anche se asintomatiche sono obbligate

  1. a comunicare  immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente (all’arrivo in aeroporto);
  2. a sottoporsi alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di 14 giorni;
  3. in caso di insorgenza di COVID 19 a segnalare tale situazione con tempestività all’autorità sanitaria.

In deroga a quanto sopra, esclusivamente per comprovate esigenze lavorative e per un tempo non superiore alle 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore, le persone fisiche in entrata in Italia sono tenute a presentare una dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,n. 445, nella quale attestano di entrare esclusivamente per la predetta esigenza lavorativa. Con la medesima dichiarazione  assumono l’obbligo, in caso di insorgenza del coronavirus, di segnalare tale situazione con tempestività Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente e di sottoporsi, nelle more delle determinazioni della predetta autorità sanitaria, ad isolamento.

English version

With the aim of containing the dissemination of the epidemic COVID 19 spread, on 17 March last, the Minister of Infrastructures and Transport and the Minister of Health issued Decree nr. 120.

You find below a summary of  the provisions of the Decree:

Natural persons entering Italian borders, even if asymptomatic, are obliged to:

1) immediately communicate its entry into Italy to the territorial competent Health Authority ;

2) undergo health surveillance and fiduciary isolation for a period of 14 days from the entry into Italy;

3) in the event of the infection of COVID 19, report this situation promptly to the health authority.

The above provisions can be derogated only for proven work needs and for a time not exceeding 72 hours, for specific demonstrated needs prolonged of additional 48 hours. In this case, natural persons entering Italy are required to submit a declaration in which they certify that they enter only for the aforementioned work requirement. With the same declaration, they assume the obligation, in the event of the infection of the coronavirus, to immediately report this situation to the health authority territorially competent and to submit themselves to isolation, pending the determinations of the aforementioned health authority.

19 marzo 2020
Air Dolomiti sospensione temporanea voli

Air Dolomiti sospende temporaneamente i voli dal 18 marzo 2020 al 19 aprile 2020 compresi.

Ai passeggeri in possesso di biglietti Air Dolomiti per voli in partenza nelle date interessate si consiglia di seguire le indicazioni disponibili sul sito www.airdolomiti.it.

19 marzo 2020

Si porta a conoscenza quanto disposto dall'ENAC in merito alla richiesta pervenuta dall'Associazione Elicotteristica Italiana, con la specifica che i contenuti sono applicabili a tutti gli Operatori di Lavoro Aereo indipendentemente dalla tipologia di mezzo utilizzato con le modalità ivi previste.

17 marzo 2020

Comunicato Stampa ENAC n. 20/2020

ENAC: operatività aeroporti aviazione generale e aree di atterraggio a seguito emergenza Covid-19 - Consentiti i movimenti per comprovate esigenze lavorative, necessità, salute e per il ritorno al proprio domicilio

A integrazione delle precedenti misure con le quali, a seguito dell’emergenza Covid-19, è stata limitata l'operatività del sistema aeroportuale italiano, l’ENAC ha emanato ulteriori disposizioni per gli aeroporti di aviazione generale e per le aviosuperfici, le elisuperfici e le idrosuperfici.

Negli aeroporti di aviazione generale e nelle aviosuperfici, elisuperfici e idrosuperfici (escluse le aviosuperfici e le elisuperfici occasionali), sono consentiti i voli motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità o effettuati per motivi di salute, nonché i voli finalizzati al rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020.
Per effettuare questi voli il pilota, due ore prima del decollo, deve trasmettere all'autorità di pubblica sicurezza competente territorialmente per l'aeroporto o per l'area di atterraggio di destinazione, le comunicazioni previste (art. 9 del decreto ministeriale del 1° febbraio 2006).

Oltre a tali comunicazioni, il pilota deve trasmettere all'autorità di pubblica sicurezza competente territorialmente anche l’autodichiarazione prevista dal Ministero dell’Interno.

Queste disposizioni non si applicano alle Regioni le cui attività di volo, a seguito dell'emergenza Covid-19, sono state limitate con apposita normativa.

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17 marzo 2020

Si rende di seguito disponibile il modulo di autodichiarazione per spostamenti pubblicato dal Ministero dell'Interno e aggiornato al 17 marzo 2020 con l'integrazione sul divieto assoluto di mobilità per i soggetti in quarantena o affetti da "COVID-19":

Per ulteriori informazioni visitare il sito del Governo Italiano e del Ministero dell'Interno.

13 marzo 2020

Comunicato Stampa ENAC n. 18/2020:

ENAC: modalità e decorrenza dello stop temporaneo degli aeroporti individuati dal decreto del Ministro Infrastrutture e Trasporti

In applicazione del decreto ministeriale numero 112 del 12 marzo 2020 con il quale, a seguito dell’emergenza Covid-19 il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha limitato l’operatività del sistema aeroportuale italiano, l’ENAC ha disposto quanto segue.

Devono garantire l’operatività aeroportuale senza limitazioni le società di gestione degli aeroporti inclusi nell’art. 2 comma 1 del decreto: Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Genova, Lamezia Terme, Lampedusa, Milano Malpensa, Napoli Capodichino, Palermo, Pantelleria, Pescara, Pisa, Roma Fiumicino, Torino, Venezia Tessera Tessera e Roma Ciampino per i soli voli di stato, trasporti organi, canadair e servizi emergenziali.

Le società di gestione degli aeroporti non inclusi nell’art. 2 comma 1 del decreto, Milano Linate, Bergamo Orio al Serio, Verona, Firenze, Roma Ciampino, Reggio Calabria, Brindisi, Trieste e Treviso limiteranno la propria operatività a partire da domani, 14 marzo 2020, ad eccezione di Milano Linate che inizierà lo stop temporaneo da lunedì 16 marzo.

In tutti gli aeroporti verranno comunque garantite alcune attività tra cui le esigenze operative di voli cargo e posta, nonché di voli di Stato, di Enti di Stato, di emergenza sanitaria o di emergenza di altro tipo.

Anche gli aeroporti di sola aviazione privata dovranno limitare la propria attività in analogia a quanto previsto per gli aeroporti non inclusi 2 comma 1 del decreto, a partire da domani, 14 marzo 2020.

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12 marzo 2020

Comunicato Stampa ENAC n. 17/2020:

Decreto chiusura aeroporti: nelle prossime ore ENAC varerà procedure e modalità per disporre lo stop temporaneo negli scali individuati - Domani attività regolare su tutti gli aeroporti nazionali

Alla luce di quanto contenuto nel decreto firmato nella serata di oggi, 12 marzo 2020, dalla Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli, che ha disposto la chiusura temporanea di alcuni aeroporti al fine di razionalizzare il trasporto aereo nelle prossime settimane, pur garantendo il diritto alla mobilità dei cittadini, l’ENAC è stato incaricato di varare le procedure e le modalità che porteranno, nelle prossime ore, alla chiusura degli scali indicati nel decreto.

L’ENAC informa, pertanto, che domani, 13 marzo 2020, l’operatività di tutti gli aeroporti nazionali rimane invariata, anche a tutela dei passeggeri che hanno voli già prenotati e delle compagnie aeree che hanno programmato i propri operativi.

Per saperne di più vai alla sezione Comunicati stampa

 

11 marzo 2020

A integrazione di quanto reso disponibile in questa pagina il 9 marzo 2020 (ore 18.55), in base a quanto disposto dall'art. 28 del D.L. 2 marzo 2020, n.9, si comunica che:

  • la richiesta di rimborso/reclamo va in prima istanza rivolta alla compagnia aerea che ha emesso il biglietto o alle agenzie di viaggio/tour operator, ad esempio nel caso delle gite scolastiche;
     
  • nel caso di pratiche commerciali scorrette o situazioni difformi dalle vigenti disposizioni normative attuate dalla compagnia aerea, per acquisti effettuati in Italia, ci si può rivolgere alla Direzione Generale per la Tutela del Consumatore dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (www.agcm.it) per le opportune verifiche di competenza. Invece, nel caso il biglietto fosse stato acquistato fuori dall’Italia, si suggerisce di verificare le norme di riferimento e di tutela presenti nello Stato ove è avvenuto l'acquisto;
     
  • Qualora invece il rimborso venisse negato e ciò comportasse un’infrazione al Reg. (CE) 261/2004 (ad esempio, mancato rimborso per la cancellazione del volo) si potrà inviare, trascorse 6 settimane dalla presentazione della richiesta al vettore, un reclamo a ENAC seguendo le informazioni e istruzioni contenute nelle pagine del sito ENAC dedicate a Cancellazione del volo e Modalità di reclamo per negato imbarco, cancellazione e ritardo prolungato del volo. Tale reclamo avvierà gli accertamenti dell'Ente ai soli fini sanzionatori nei confronti del vettore.
10 marzo 2020

Con riferimento al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, si rende di seguito disponibile il modulo di autodichiarazione per spostamenti pubblicato dal Ministero dell'Interno:

Per ulteriori informazioni visitare il sito del Governo Italiano e del Ministero dell'Interno.

9 marzo 2020

Ore 18.55

Ad integrazione di quanto rappresentato nel comunicato stampa 12/2020, si riassume quanto disposto dall'art. 28 del D.L. 2 marzo 2020, n.9 e:

  • la richiesta di rimborso/reclamo va in prima istanza rivolta alla compagnia aerea che ha emesso il biglietto o alle agenzie di viaggio/tour operator nel caso delle gite scolastiche;
  • nel caso di pratiche commerciali scorrette attuate dal vettore nella procedura di rimborso occorre rivolgersi all'AGCM – Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
  • qualora il rimborso venisse negato e ciò comportasse una infrazione al Reg (CE) 261/04 (ad esempio mancato rimborso per la cancellazione di un volo) si potrà inviare, trascorse 6 settimane dalla presentazione della richiesta al vettore, un reclamo ad ENAC seguendo la procedura indicata sul nostro sito alla sezione "Diritti dei passeggeri". Tale reclamo avvierà gli accertamenti dell'Ente ai soli fini sanzionatori nei confronti del vettore;  

Si ricorda che l’attività dell’ENAC, infatti, non è finalizzata in alcun modo a soddisfare le richieste risarcitorie dei passeggeri, per le quali residuano le vie legali e che ENAC non è competente per fornire consulenze legali sui singoli casi né attraverso il Numero Verde né attraverso la casella di posta elettronica cartadiritti@enac.gov.it.

9 marzo 2020

In merito alle misure disposte ai fini del contenimento dell’emergenza da epidemia di COVID 19, si fornisce una lettura coordinata delle disposizioni emanate da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM 8 marzo 2020), del Ministro dell’Interno (Comunicato dell’8 marzo 2020) e del Commissario per l’emergenza della protezione civile (Ordinanza numero 646 dell’8 marzo 2020), relativamente agli aspetti di interesse del settore del trasporto aereo, al fine di standardizzare le azioni negli aeroporti nazionali.

Ciò premesso si sintetizza quanto segue.

Gli aeroporti italiani sono tutti aperti e funzionanti e le operazioni di volo sono garantite, a condizione che siano osservate alcune prescrizioni indicate nelle disposizioni richiamate e cioè:

  • Coloro che utilizzano il mezzo aereo da/per le zone “a contenimento rafforzato” di cui al DPCM dell’8 marzo 2020 per esigenze lavorative, per necessità o per motivi di salute devono compilare e portare al seguito un modulo fornito dalla Polizia (pubblicato e scaricabile anche sul sito dell’ENAC) contenente un’autodichiarazione che attesti le sopraelencate motivazioni.
  • Per i voli al di fuori del territorio nazionale (Schengen o extra Schengen) i residenti nelle zone “a contenimento rafforzato” di cui al DPCM dell’8 marzo 2020 dovranno compilare e presentare alla partenza e all’arrivo l’autodichiarazione con l’indicazione dello scopo del viaggio.
  • Per quanto riguarda gli spostamenti per comprovati motivi di lavoro, si ribadisce che gli stessi sono consentiti con le modalità indicate (autodichiarazione da portare sempre con sé e da esibire, su richiesta, alle Autorità competenti). Pertanto, lavoratori nell’ambito del settore aereo, come ad esempio, gli equipaggi dei vettori, gli operatori aeroportuali etc. possono muoversi da e per le zone “a contenimento rafforzato”.


L’ENAC rinnova l’invito ai passeggeri con voli da e per gli aeroporti all’interno delle zone con restrizioni, a contattare la compagnia di riferimento per avere informazioni sullo stato effettivo del proprio volo.

Si rende di seguito disponibile il modulo del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza contenente il fac simile dell'autodichiarazione che deve essere compilata da coloro che utilizzano il mezzo aereo da/per le zone “a contenimento rafforzato” di cui al DPCM dell’8 marzo 2020 per esigenze lavorative, per necessità o per motivi di salute.

4 marzo 2020

Il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 è abrogato dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.

Si informa che è entrato in vigore il Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

In particolare, l'art.28 tratta del "Rimborso titoli di viaggio e pacchetti turistici", sul quale si richiama l'attenzione dei passeggeri e che è possibile consultare tra gli allegati.

29 febbraio 2020

A seguito della decisione di alcuni Paesi di imporre restrizioni all'accesso di passeggeri provenienti dall'Italia o che vi abbiano soggiornato negli ultimi 14 giorni, assunte al fine di limitare l'espansione della epidemia Covid19, l’ENAC fornisce le seguenti informazioni in merito alla tutela dei diritti previsti dal Regolamento Comunitario numero 261 del 2004 per i casi di cosiddetta “forza maggiore”.

Per saperne di più vai al comunicato stampa Coronavirus: informazioni ai passeggeri su cancellazione voli a causa delle restrizioni disposte da alcuni Paesi e su voli che non possono essere usufruiti per disposizioni delle autorità

 

Courtesy translation

Press Release n. 12/2020 February 29, 2020: Coronavirus: information to passengers

Following the decision of some Countries to impose restrictions – in the view of containing the expansion of the Covid19 epidemic spread - towards passengers arriving from Italy or who stayed in Italy during the 14 days before their arrival, ENAC, the Italian Civil Aviation Authority, informs about the following:

Passengers whose flights have been cancelled, passengers who are not able to utilize air tickets because of the restrictions imposed by third countries towards those incoming from Italy or who have stayed in Italy for the 14 days before their arrival and passengers who, by order of the Authorities, are subject to measures to contain the Covid19 epidemic spread

• are entitled to be refunded the ticket price by the air carrier;

• are not entitled to receive the financial compensation provided for art. 5 of Reg. No. 261 of 2004 (about cancellation, denied boarding and prolonged delay), as the flight cancellations are not dependent on a cause imputable to the air carrier.

To receive the refund of the ticket price the passenger has to refer to the specific Regional ordinance or to the Health Authority Document that imposed the restriction or the measures to contain the epidemic spread.

25 febbraio 2020

A seguito dell'emergenza legata alla diffusione del nuovo coronavirus COVID-19 prima di intraprendere un viaggio aereo si consiglia ai passeggeri di monitorare i siti:

25 febbraio 2020 Comunicato stampa Coronavirus: ENAC consiglia di contattare le compagnie per verificare operatività voli e monitorare i siti Viaggiare Sicuri e Ministero della Salute

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