Voli con droni (UAS): limitazioni e riserve dello spazio aereo

Prima di far volare un drone, si ricorda che l'operatore UAS ha l'obbligo di:

  • far pilotare il drone a un pilota in possesso di adeguate competenze (rif. pagina Piloti UAS);
  • effettuare, con esito positivo, la registrazione sul portale D-Flight e acquisire il proprio codice identificativo europeo, in formato QR code, da apporre su ciascuno degli UAS (drone) con cui si opera (rif. pagina Operatori UAS - Droni);
  • aver stipulato un’adeguata assicurazione da parte dell’operatore UAS;
  • verificare quanto previsto per lo svolgimento delle operazioni in categoria aperta (open category) oppure in categoria specifica (specific category);
  • verificare la compatibilità dello spazio aereo in cui intende operare con la tipologia di operazioni prescelta.

OPERAZIONI IN CATEGORIA OPEN
 

Prima di ogni singolo volo, l’operatore UAS deve prendere visione di quanto previsto dalla Circolare ENAC ATM-09A riguardo l’utilizzo dello spazio aereo e la conformazione delle zone geografiche UAS, e verificare la propria zona di operazioni sulle mappe presenti sul portale D-Flight. Su tali mappe sono riportate le “zone geografiche UAS” previste dall’ART 15 del Reg (EU) 2019/947, che proibiscono o limitano il volo in alcune tipologie di operazioni. In particolare, tali zone si distinguono in: zone istituite per motivi di “safety” a protezione di aeroporti, eliporti, avio/elisuperfici; zone istituite per motivi di “security” o protezione ambientale. Le zone geografiche UAS istituite per motivi di safety sono divise in settori rappresentati su D-Flight con colori diversi:
in funzione del colore, la zona geografica inizia a una altezza diversa (es: “zona rossa” 0 mt, “zona arancione” 25 mt, ecc).

Nelle zone geografiche UAS istituite per motivi di safety è proibito il volo di UAS in categoria OPEN.

In alcune zone rosse, istituite per motivi diversi dalla safety, si può invece volare anche in categoria OPEN, previo nulla osta al volo rilasciato dall’Ente/società che a suo tempo ne ha richiesto l’istituzione.
Per operare all’interno di queste zone è necessario prima verificare se esistono limitazioni aggiuntive, quali, ad esempio, che il volo con l’UAS sia legato ad attività di “lavoro aereo”(rif. Circolare ENAC ATM-05B para11).

Se non è possibile volare in categoria OPEN, le operazioni devono necessariamente essere condotte in categoria “SPECIFIC”


OPERAZIONI IN CATEGORIA SPECIFIC (ISTITUZIONE ZONE TEMPORANEAMENTE RISERVATE O PERMANENTI)

Le operazioni in categoria SPECIFIC potranno essere condotte secondo scenari standard (STS) oppure secondo quanto riportato nell’Autorizzazione Operativa rilasciata da ENAC.

Nei casi elencati al paragrafo 8.1 a), b) e c) della Circolare ENAC ATM-09A e cioè:

1. per operazioni all'interno delle zone geografiche nelle vicinanze degli aeroporti (sia civili che militari),
2. qualora richiesto dalla valutazione di rischio secondo l'art. 11 del Regolamento (UE) n. 2019/947,
3. per operazioni nel rimanente spazio aereo oltre l'altezza di 120 mt dal punto più vicino alla superficie terrestre, è necessaria la creazione di una riserva di spazio aereo per le operazioni dell’UAS e l’operatore UAS dovrà ottenere il nulla osta all’utilizzo dello spazio aereo, rilasciato dalla Direzione Territoriale ENAC o dalla Aeronautica Militare (Allegato B alla Circolare ATM 09A) competente per territorio o dall’Aeronautica Militare (a seconda se si tratti di aeroporto civile o militare/militare aperto al traffico civile), a seguito, se necessario, di valutazione ATS (Air Traffic Services – rif. Circolare ATM- 09A para 9.2 e 9.3).

Il nulla osta emesso dalla Direzione Territoriale ENAC o dalla Aeronautica Militare potrà o meno, secondo i contenuti della valutazione ATS e delle ulteriori valutazioni della Direzione Territoriale ENAC o dalla Aeronautica Militare competente, comportare l’istituzione di una “zona temporaneamente regolamentata” (R), resa pubblica con NOTAM o Supplemento AIP e rappresentata
nel portale D-Flight.

DEROGA alla necessità di Nulla Osta

All'interno delle zone geografiche nelle vicinanze degli aeroporti civili la riserva di spazio aereo non è necessaria nel caso si operi in prossimità di ostacoli artificiali, e cioè:

- in zona “rossa”, entro una distanza di 10 metri lateralmente e entro i 3 metri al di sopra dell’ostacolo artificiale, rimanendo oltre i 500 metri di distanza dal sedime aeroportuale;
- nelle zone di altri colori, entro una distanza di 50 metri lateralmente e entro i 5 metri al di sopra dell’ostacolo artificiale.

"In ogni caso, l’operatore deve ricevere il permesso del proprietario dell’ostacolo. In zona rossa l’operazione rimane comunque in Categoria “SPECIFIC”, mentre nelle zone di altri colori l’operazione nei dintorni dell’ostacolo può anche essere condotta in categoria OPEN"


N.B. L’operatore deve prima decidere se può applicare lo scenario standard oppure se è necessario presentare domanda per ottenere un’Autorizzazione Operativa. Nell’ambito di questa sua valutazione emerge o meno la necessità aggiuntiva di un Nulla Osta al volo.
Il nulla osta è richiesto per lo svolgimento di un determinato volo, qualora le limitazioni/condizioni previste nello Scenario Standard o nell’Autorizzazione Operativa siano in conflitto con le condizioni delle zone geografiche riportate sul portale D-Flight per l’area interessata dal volo programmato.
Tale nulla osta non va confuso con l'Autorizzazione Operativa, rilasciata dall'ENAC, per operazioni in categoria SPECIFIC non coperte da scenari standard (STS).

Per le operazioni all’interno delle zone geografiche UAS nelle vicinanze degli aeroporti (punto “1” di cui sopra), qualora il volo non avvenga all’interno del sedime aeroportuale, l’operatore UAS potrà utilizzare, se applicabili, gli scenari standard pubblicati. In tal caso il nulla osta rilasciato dalla Direzione Territoriale ENAC o dalla Aeronautica Militare o dall’Aeronautica Militare dovrà soddisfare le seguenti condizioni:

  • dovrà essere limitato all’effettiva altezza alla quale si svolgono le operazioni (che può essere diversa da quella predefinita nello specifico scenario standard utilizzato);
  • dovrà essere conservato dall’operatore e presentato, nel caso di controlli, insieme alla dichiarazione per scenari standard (“declaration”) precedentemente effettuata sul portale D-Flight.

Limitatamente agli spazi aerei nei quali sono forniti i servizi di controllo del traffico aereo (ATC) e il servizio di informazioni aeroportuale (AFIS), le operazioni UAS per le quali è stata istituita una riserva di spazio aereo sono condotte in coordinamento con l’Ente ATS responsabile dello spazio aereo interessato. Un esempio di ciò sono le operazioni condotte all’interno dell’ATZ aeroportuale. I dettagli procedurali sono riportati nella Circolare ENAC ATM-09A par.8.4 e costituiscono parte integrante del nulla osta rilasciato all’operatore UAS dalla Direzione Territoriale ENAC o dalla Aeronautica Militare o dall’AM.

Nel caso di operazioni UAS che richiedono l’utilizzo delle aree (R) in modo continuativo, all’operatore UAS potrà essere richiesto di stipulare, con l’ente ATS responsabile, una Lettera di Operazioni nella quale saranno riportate le modalità di svolgimento delle operazioni in argomento e le specifiche responsabilità dei soggetti interessati.

Le restrizioni permanenti dello spazio aereo per le operazioni UAS sono valutate e autorizzate dall’ENAC secondo le procedure riportate nella Circolare ENAC ATM-03C. Tali zone sono pubblicate in AIP–Italia e replicate sul portale D-Flight.


OPERAZIONI IN CATEGORIA SPECIFIC ALL’INTERNO DEL SEDIME AEROPORTUALE


Le operazioni UAS sul sedime aeroportuale possono essere condotte solo in categoria specifica (“specific category”), per esigenze connesse alle attività aeroportuali, sugli aeroporti civili e su quelli militari aperti al traffico civile (es. ispezione pista e infrastrutture, controllo sistemi luminosi e radioassistenze, rilievi aerofotogrammetrici, controllo avifauna, ispezione aeromobili, ecc.). Per questa tipologia di operazioni non è  possibile utilizzare scenari STS, ma è necessaria l’autorizzazione operativa (Operational Authorization) emessa dall’ENAC ai sensi del Regolamento (UE) n. 2019/947. 

Non è richiesta la riserva di spazio aereo, né la valutazione ATS.

Ulteriori dettagli procedurali sono riportati nella Circolare ATM-09A , cap.7.

 

DIVIETO DI SORVOLO SUI PARCHI NATURALI E ZONE SOGGETTE A PROTEZIONE FAUNISTICA
 

La legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree protette” all’art. 11 h) stabilisce che “è vietato il sorvolo di velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo”. 
Il Codice della Navigazione, all’art. 793, “Divieti di sorvolo”, stabilisce che l’ENAC “può vietare il sorvolo su determinate zone del territorio nazionale per motivi di sicurezza o di ordine pubblico su richiesta della competente amministrazione”.
Premesso quanto sopra, quando richiesto dall’ente gestore del parco, ENAC provvede a far pubblicare sulla piattaforma D-Flight eventuali restrizioni di spazio aereo per le operazioni con UAS. 
Alla luce di quanto sopra, sono proibite al sorvolo solo quelle aree in corrispondenza dei Parchi il cui divieto è stato approvato dall’ENAC ed è quindi stato pubblicato sulla piattaforma D-Flight.


NOTA:
A seguito di numerose richieste di chiarimento ricevute, si comunica all’utenza che è in atto la rivisitazione delle zone oggetto di divieto in coerenza con i confini dei parchi naturali. Infatti, in applicazione della Circolare ENAC ATM 09A, in fase di revisione, le zone geografiche attualmente in D-Flight sono derivate direttamente dall’AIP Italia e sono quindi approssimate a forme geometriche semplici, comprendendo anche aree esterne al Parco stesso.
Al termine di questo processo, che è tuttora in corso, le zone geografiche di interdizione al volo di droni saranno congruenti con gli effettivi confini dei Parchi.
Nel frattempo, al fine di poter effettuare operazioni con UAS, poiché l’unico titolato a rilasciare eventuali nulla osta alle operazioni è l’Ente Parco che ha richiesto l’interdizione, è necessario che il nulla osta sulle aree che non insistono sui confini effettivi dell’area protetta ma si trovano all’interno dell’area interdetta al volo, venga richiesta all’”Ente parco competente.

 

OPERAZIONI UAS SULLE SPIAGGE DURANTE LA STAGIONE BALNEARE
 

L’ENAC, ai sensi dell’art. 687 cod. nav., è l’unica Autorità di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo nel settore dell'aviazione civile che, in virtù degli artt. 792 e 793 cod. nav., può vietare il sorvolo su determinate zone del territorio nazionale per motivi di sicurezza, nonché, su richiesta della competente amministrazione, in presenza di motivi militari ovvero di sicurezza o di ordine pubblico.

Con specifico riferimento agli UAS, l’ENAC, ai sensi dell’art. 15 del Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/947 può altresì limitare o vietare il sorvolo su determinate aree geografiche per ragioni collegate alla sicurezza (safety), alla riservatezza e alla protezione dei dati personali (privacy), alla sicurezza (security) o all’ambiente.

Ne deriva che Enti diversi non possono introdurre autonomamente divieti di sorvolo, bensì devono fare istanza all’ENAC secondo la normativa applicabile. I provvedimenti di restrizione delle operazioni di volo nello Spazio Aereo nazionale, se assunti da soggetti diversi dall’ENAC, sono pertanto invalidi.

Il Regolamento ENAC RAIT – che introduce disposizioni operative e integrative del Regolamento (UE) 923/2012 – nel caso specifico del punto RAIT.5005 (d)(1) “tranne quando sia necessario per il decollo o l’atterraggio su aeroporti costieri, dal 1° giugno al 30 settembre compresi, un volo VFR non deve essere effettuato al di sopra delle spiagge, entro 100 m da entrambi i lati della linea di costa, ad un’altezza inferiore a 300 m (1 000 ft)”, si applica ai soli voli VFR e non è quindi riferibile alle operazioni svolte con UAS.

Relativamente alle operazioni UAS sulle spiagge, resta valida la prescrizione che il pilota remoto assicuri che l'UAS sia tenuto a una sufficiente distanza di sicurezza dalle persone e che non effettui il sorvolo di assembramenti di persone (rif. Art.4.1(c) del Reg. (EU) 2019/947) nelle operazioni in categoria aperta:
1) per operazioni in sottocategoria A1 (con peso inferiore a 250gr) UAS.OPEN.020;
2) per operazioni ini sottocategoria A2 UAS.OPEN.030:
3) per operazioni in sottocategoria A3 UAS.OPEN.040.

Al fine di garantire la sicurezza, la regolarità e l’efficienza delle operazioni UAS, nel rispetto dei principi internazionali vigenti, tutti i provvedimenti di disposizione dello spazio aereo nazionale sono comunicati agli operatori di UAS attraverso l’applicativo d-flight, ed è possibile impedire attività UAS – e sanzionare l’inosservanza del divieto – solo quando è presente su d-flight la relativa informazione.

Infine, si evidenzia che quand’anche le norme relative alle operazioni degli UAS vengano trasposte, senza alterazioni, in atti o provvedimenti di enti non aeronautici, la competenza relativa all’irrogazione delle sanzioni resta dell’ENAC, al quale dovrà essere inviato il rapporto ex art. 17 L. 689/1981.

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